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Supporto :



Contributi agli enti che tutelano e rappresentano non vedenti e ipovedenti



 Ultimo aggiornamento: 26-07-2021

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoCON238
TIPOLOGIA
Sussidi, Contributi, Agevolazioni Sussidi, Contributi, Agevolazioni
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

Leggi regionali n. 14/1968, n. 54/1993 (art. 9 comma 2) e n. 28/1995 (art. 29)

La Regione eroga contributi a sostegno dell’attività istituzionale degli enti che operano a tutela e in rappresentanza dei ciechi e degli ipovedenti, per garantirne l’uguaglianza delle opportunità e dei diritti, la quale sta alla base dell’effettiva inclusione delle persone con disabilità nel contesto sociale.

In particolare, sono finanziabili le seguenti attività:
- attività “di sportello” rivolte agli utenti di riferimento e finalizzate a facilitarne l’accesso alle diverse prestazioni sociali ad essi riservate;
- promozione, anche in collaborazione con le pubbliche amministrazioni competenti, di specifici interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere sensoriali nei diversi ambienti di studio, di lavoro, culturali e di vita in generale;
- promozione e attuazione, con il coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni per la parte di loro competenza, di percorsi di formazione rivolti agli utenti sui temi dell’orientamento, della mobilità e dell’autonomia personale dei ciechi e degli ipovedenti;
- iniziative formative e di aggiornamento per gli operatori (dipendenti e volontari);
- promozione e attuazione, con il coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni per la parte di loro competenza, di iniziative che favoriscano il collocamento lavorativo e l’attività professionale degli assistiti;
- campagne informative, campagne divulgative e altre iniziative sui temi della prevenzione della cecità, del recupero visivo, della riabilitazione dei ciechi e degli ipovedenti;
- attività di studio, ricerca e divulgazione delle informazioni nel campo tiflologico e tiflotecnico;
- promozione di iniziative volte alla creazione di reti tra diversi soggetti operanti nel settore dei non vedenti e ipovedenti (o nei settori ad esso funzionali);
- altre attività da autorizzare preventivamente, purché rispondenti alle finalità del contributo e agli scopi statutari dell’ente.
Nel caso in cui l’Assessorato abbia erogato i finanziamenti oltre il primo trimestre dell’anno di spesa, saranno ammesse al contributo anche le spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.

Lo stanziamento annualmente disponibile è destinato per il 70% a favore delle sezioni provinciali sarde dell’Uici e per il 30% a favore degli altri enti. La quota riservata alle sezioni dell’Uici viene ripartita in proporzione al numero degli associati di ciascuna, mentre la quota destinata agli altri enti è così suddivisa:
- per il 30% in base al numero delle sedi operative di ciascun ente distribuite sul territorio regionale;
- per il restante 70% in base al numero degli iscritti (ciechi e ipovedenti), registrati al 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce il contributo e in regola con il pagamento della quota associativa.

La concessione e l’erogazione dei contributi è disposta con determinazione del direttore del Servizio coesione sociale.
Una volta accertati i requisiti dei beneficiari, la regolarità della domanda e la regolare chiusura del rendiconto riferito all’annualità precedente, l’Assessorato erogherà agli enti beneficiari un’anticipazione pari al 70% dell’importo concesso, mentre il saldo del 30% sarà erogato a seguito della presentazione del rendiconto. Nel caso in cui non fosse stato ancora adottato il provvedimento di chiusura relativo al rendiconto dell’annualità precedente, l’anticipazione non potrà superare il 50% dell’importo assegnato: la quota restante sarà erogata una volta adottato il provvedimento di chiusura.

- sezioni provinciali dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uici), riconosciute o di fatto operanti in Sardegna;
- altri enti e organismi che abbiano la stessa natura giuridica e operino in Sardegna a tutela e in rappresentanza dei ciechi e degli ipovedenti.

- avere personalità giuridica;
- avere sede in Sardegna;
- operare senza scopo di lucro e con spirito di solidarietà sociale;
- agire istituzionalmente, per favorirne l’integrazione sociale, in rappresentanza e per la tutela degli interessi morali e materiali dei ciechi e degli ipovedenti, in modo particolare presso le pubbliche amministrazioni e presso tutti gli enti e istituti che hanno come scopo l’assistenza, l’educazione, la formazione professionale e il lavoro degli stessi ciechi e ipovedenti;
- (nel caso di unità organizzative di enti costituiti a livello nazionale) possedere autonomia amministrativa e finanziaria a livello regionale;
- avere svolto, nell’anno precedente a quello al quale si riferisce il contributo, attività di rappresentanza e tutela comprese tra quelle finanziabili (vedi voce "descrizione");
- operare direttamente, con le proprie strutture organizzative e risorse (umane e materiali), per lo svolgimento delle attività istituzionali;
- disporre di una sede adeguata e di attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attività. Ciascun ente può prevedere nel proprio statuto l’istituzione di un’unica sede a livello regionale o più sedi a livello provinciale aventi un organismo di coordinamento a livello regionale. Ciascuna sede deve, in ogni caso, possedere le caratteristiche elencate all’art. 4 delle direttive approvate con la delibera n. 44/3 del 7 novembre 2012 (vedi sezione normativa).

il contributo deve essere richiesto entro il 31 gennaio dell'anno al quale si riferisce.

- domanda di contributo, da predisporre sul modello disponibile nella sezione modulistica;
- programma illustrativo e dettagliato dell’attività che l’ente intende svolgere nell’anno cui si riferisce il contributo richiesto, nel quale siano specificati, per ciascuna iniziativa proposta: gli ambiti di azione (che dovranno essere ricompresi tra le attività finanziabili), la descrizione dell’attività, le figure responsabili per la realizzazione e i relativi recapiti, gli obiettivi perseguiti, i destinatari, la descrizione della metodologia di realizzazione, il contesto territoriale e sociale, la durata, le fasi e i tempi di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali che si prevede di utilizzare, le attività di pubblicizzazione previste. Nel caso di attività che si prevede di svolgere in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati dovranno essere allegate anche le attestazioni e/o adesioni dei rispettivi legali rappresentanti, specificando il ruolo loro attribuito, anche in termini di eventuale co-finanziamento;
- piano finanziario, redatto a pareggio, che riporti le voci delle entrate e delle singole categorie delle spese. Il piano dovrà essere articolato in coerenza contabile con il programma da svolgere;
- sintetica relazione illustrativa-contabile sull’attività svolta nell’anno precedente, che evidenzi gli eventuali scostamenti rispetto al programma che si intendeva realizzare. la relazione dovrà essere integrata dall’elenco riepilogativo delle spese sostenute e pagate e delle entrate accertate e riscosse;
- (per gli enti che presentano la domanda per la prima volta o in caso di variazioni intervenute rispetto ai documenti presentati negli anni precedenti) atto costitutivo e statuto, che attestino il possesso dei requisiti di ammissibilità precedentemente indicati;
- composizione degli organi statutari con i relativi verbali di nomina (per gli enti che presentano la domanda per la prima volta o in caso di rinnovo degli stessi);
- rendiconto generale delle spese sostenute e pagate nell’anno finanziario al quale si riferisce l’ultimo contributo erogato, da presentare entro i tre mesi successivi alla data di chiusura del proprio esercizio finanziario, stabilita dallo statuto sociale. Il rendiconto deve essere composto dalla documentazione elencata all’art. 8 delle direttive;
- inventario dei beni di proprietà dell’ente alla data di chiusura dell’anno di riferimento;
- copia conforme all’originale del titolo di detenzione di ciascuna sede (proprietà o contratto di affitto registrato), con relativa visura catastale aggiornata;
- estratto del conto corrente bancario intestato all’ente, dal quale risultino tutti i movimenti bancari dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente a quello per il quale si richiede il contributo, riferiti al rendiconto sopra citato;
- elenco di tutta la documentazione presentata, firmato dal legale rappresentante dell’ente.

La documentazione deve essere presentata al seguente indirizzo:
Assessorato regionale del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
Servizio coesione sociale
Via San Simone 60 ( piano 6°) - 09122 Cagliari

(eccetto che per i soggetti esenti per legge) una marca da bollo da 16 euro, da applicare alla domanda di contributo.

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
Ufficio: Referente: Gianluca Argiolas
Via San Simone 60 ( piano 6°) - 09122 Cagliari
Telefono: 070/6065510

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