Contributi agli Enti locali per calamità naturali
Contributi agli Enti locali per calamità naturali
Ultimo aggiornamento: 27-07-2021
Stato procedimento: In corso


Cosa è?
Legge regionale n. 28 del 21 novembre 1985
La Regione eroga contributi per le spese di primo intervento sostenute in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche.
Gli enti locali interessati, dopo aver dichiarato lo stato di calamità naturale e quantificato i lavori da eseguire, presentano domanda di contributo all'Assessorato.
Il Servizio protezione civile, espletata la fase istruttoria, effettua il sopralluogo nei territori colpiti e indica gli interventi ammissibili a contributo, proporzionalmente allo stanziamento previsto in bilancio.
In caso di interventi urgenti per pericolo imminente di danni futuri, gli enti locali possono chiedere l'assegnazione di un'anticipazione pari al 50% delle spese ammissibili.
Entro 180 giorni dalla dichiarazione dello stato di calamità naturale, gli enti devono trasmettere il rendiconto delle spese sostenute.
Il Servizio protezione civile verifica i rendiconti, dopodiché provvede, previa delibera della Giunta regionale e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nell'apposito capitolo di bilancio, all'erogazione dell'intero ammontare del contributo o del saldo, qualora sia stato già concesso l'anticipo.
Comuni, province, comunità montane
- dichiarazione dello stato di calamità naturale;
- relazione descrittiva dei danni
180 giorni
Domanda di contributo, completa della seguente documentazione:
- copia autentica delle deliberazioni della Giunta;
- determinazione dell’organo competente, di cui sia certificata l’esecutività, con cui vengono liquidate le spese sostenute;
- dichiarazione dell'amministrazione dalla quale risulti che le somme per cui si chiede il contributo sono state utilizzate per interventi conseguenti alla calamità per cui la Regione ha richiesto l'intervento;
- relazione tecnico-economica, descrittiva degli interventi e delle spese sostenute.