Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero

Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero
Ultimo aggiornamento: 18-05-2023
Stato procedimento: In corso



Cosa è?
Legge Regionale 12 marzo 1984, n. 9
Gli elettori sardi residenti all’estero hanno diritto ad un contributo per la partecipazione al voto.
Tale rimborso potrà essere erogato per le seguenti categorie:
· iscritti all'Anagrafe italiana residenti all'estero
· residenti all’estero che hanno in corso la procedura di iscrizione, attestata dall’Ufficio consolare dello Stato estero di provenienza)
· i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963 (sarà necessario certificare con apposita documentazione questo stato);
· i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero (sarà necessario certificare con apposita documentazione questo stato)
In particolare, l'agevolazione è prevista per le elezioni comunali, le elezioni provinciali, le elezioni regionali e per i referendum abrogativi e consultivi a carattere strettamente regionale.
Il contributo è commisurato alle spese di viaggio effettivamente sostenute, fino a un massimo di 250 euro per gli elettori provenienti da paesi europei e di 1.000 euro per gli elettori provenienti da paesi extraeuropei.
In caso di ballottaggio, l'elettore rientrato all'estero che affronta un nuovo viaggio ha diritto a un ulteriore contributo, se dimostra l'avvenuto spostamento tramite i biglietti di viaggio relativi all'intero tragitto.
L'interessato deve presentarsi presso il Comune nel quale ha votato e consegnare al funzionario incaricato la documentazione precedentemente indicata.
Il contributo sarà erogato all’interessato dall'Amministrazione comunale soltanto se la documentazione presentata sarà completa.
Solo successivamente il Comune potrà richiedere il rimborso alla Regione, che provvederà a rimborsare all'Ente le somme anticipate unicamente se la richiesta sarà accompagnata da tutta la documentazione prevista.
- elettori sardi residenti all'estero;
- comuni della Sardegna.
Gli elettori devono:
- essere iscritti all'Anagrafe italiana residenti all'estero (Aire) di un Comune sardo (possono beneficiare dell'agevolazione anche gli elettori per i quali la procedura di iscrizione sia ancora in corso, se attestata dall’Ufficio consolare dello Stato estero di provenienza);
- aver espresso il proprio voto;
- dimostrare con i biglietti dell'intero viaggio di essere arrivati al Comune sardo non prima dei due mesi antecedenti la data delle votazioni e ripartire verso il Paese estero di residenza entro i due mesi successivi alle votazioni.
Non hanno, invece, diritto al contributo gli elettori che si trovano all’estero per motivi di studio o per lavoro a tempo determinato che non possono, per legge, trasferire la residenza all’estero.
30 giorni
gli elettori interessati devono richiedere il contributo al Comune prima del rientro al Paese estero.
Documentazione che l'elettore deve presentare al Comune in cui ha votato:
- tessera elettorale o autorizzazione sostitutiva della stessa, vidimata presso la sezione elettorale e attestante l’avvenuta votazione;
- documento d'identità;
- biglietti e carte d’imbarco di andata e ritorno da cui risulti che il viaggio è stato effettuato entro i termini indicati alla voce "requisiti".
Documentazione che il Comune deve presentare alla Regione:
- richiesta di rimborso (da compilare on line)
- dichiarazione in cui l’elettore e il funzionario del Comune attestano il rispetto delle condizioni per l’accesso all’agevolazione e l'avvenuto pagamento del contributo (allegato B o, per il turno di ballottaggio, B1);
- elenco nominativo degli elettori ammessi a contributo.
La documentazione deve essere compilata dall’elettore (con eventuale supporto del comune di appartenenza) sui modelli disponibili nella sezione Modulistica. Tale documentazione dovrà essere consegnata al Comune di appartenenza.
Sono incluse nel contributo le spese riconducibili all’elettore per viaggio in aereo, nave, treno e autobus extraurbani, mentre sono escluse le spese per pedaggi autostradali, taxi, autonoleggio (con o senza conducente), rimborso chilometrico carburante e parcheggio e passaggio auto in nave anche se auto di proprietà.