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Supporto :



Contributi agli enti utilizzatori di lavoratori socialmente utili per la costituzione di societa' per la gestione di servizi pubblici



 Ultimo aggiornamento: 30-07-2021

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoCON245
TIPOLOGIA
Sussidi, Contributi, Agevolazioni Sussidi, Contributi, Agevolazioni
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

Incentivi per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili - Leggi regionali n. 37/1998, art. 14 e n. 6/2004, art. 9, comma 3

La Regione ha previsto un sistema di incentivi per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili. In particolare, possono usufruire dei contributi regionali gli enti pubblici che concorrono alla costituzione di società per la gestione di servizi pubblici, destinate ad assumere LSU in misura pari ad almeno il 40 per cento del proprio organico.
Compatibilmente alle disponibilità di bilancio, agli enti è riconosciuto un contributo pari al 90 per cento della quota di partecipazione dell’Ente al capitale della società, fino ad un massimo di 155 mila euro.

Il Servizio lavoro invia agli enti pubblici che hanno già dichiarato la loro disponibilità alla stabilizzazione una nota informativa contenente gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale riguardo alla stabilizzazione degli LSU, dopodiché gli enti possono presentare la domanda di contributo.
Il Servizio esamina la documentazione presentata e, in caso di esito positivo dell’istruttoria, predispone la determinazione di concessione del finanziamento, dandone comunicazione all'Ente beneficiario.
Il contributo viene erogato all'Ente beneficiario in seguito alla presentazione della copia dell’atto costitutivo e dello statuto registrati oltre che della dichiarazione contenente l’elenco dei lavoratori assunti dalla società.

comuni, province e loro consorzi che concorrono alla costituzione di società per la gestione di servizi pubblici

le società in via di costituzione devono assumere lavoratori socialmente utili (LSU), con le caratteristiche indicate all'art. 12 del decreto legislativo n. 468 del 1° dicembre 1997 (vedi sezione normativa), in percentuale non inferiore al 40 per cento del proprio organico.

- domanda di contributo, da compilare sul modulo predisposto dall'Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;
- atto deliberativo del competente organo dell’Ente con cui è stata stabilita l’adesione alla costituzione della società ed è stato approvato lo schema di statuto;
- schema di statuto dal quale sia possibile desumere la quota e l’ammontare del capitale sociale che l’Ente intende sottoscrivere;
- relazione illustrativa sulle attività da svolgere;
- piano d’impresa corredato della certificazione rilasciata da un soggetto terzo, con indicazione del numero di LSU da stabilizzare e la relativa percentuale rispetto al totale dell’organico.

La documentazione deve essere inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
Servizio lavoro
via XXVIII febbraio, 5
09131 Cagliari

Per l’erogazione del contributo è, inoltre, necessario presentare la seguente documentazione:
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto registrati;
- dichiarazione contenente l’elenco nominativo dei lavoratori assunti dalla società.

le domande di contributo sono istruite e finanziate secondo l’ordine di presentazione, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
Via San Simone 60 – 09122 Cagliari

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