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Supporto :



Contributi alle cooperative sociali per lo svolgimento di attività o servizi per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate



 Ultimo aggiornamento: 30-07-2021

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoCON272
TIPOLOGIA
Sussidi, Contributi, Agevolazioni Sussidi, Contributi, Agevolazioni
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

Legge regionale n.16/1997, art. 19

La Regione concede contributi in conto occupazione alle cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali ed ai loro consorzi.

Il contributo è concesso per ciascun socio lavoratore assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato nella misura massima del 50 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria. Tale misura è elevata fino all'80 per cento per ciascun socio appartenente alle categorie delle persone svantaggiate. Ogni cooperativa sociale potrà richiedere fino ad un massimo di 65mila euro nella propria domanda di partecipazione, modulabile nei termini espressi dalla seguente tabella:
massimale tipologia di rapporti oggetto della richiesta domanda
€ 65.000,00 solo rapporti a tempo indeterminato solo lavoratori svantaggiati
€ 55.000,00 solo rapporti a tempo indeterminato lavoratori non svantaggiati e svantaggiati
€ 40.000,00 rapporti a tempo determ. e indeterm. lavoratori non svantaggiati e svantaggiati
€ 25.000,00 solo rapporti a tempo determinato lavoratori non svantaggiati e svantaggiati
Il contributo è erogato per un periodo non superiore a 24 mensilità per ciascun lavoratore, esclusivamente a rimborso e non è cumulabile con analoghi contributi previsti dalle leggi nazionali e regionali e si fonda sulle autocertifcazioni.

Il Servizio, ricevute le pec, approverà con determinazione l’elenco degli ammessi in base all’orario di arrivo, accantonando in via provvisoria le relative risorse, come indicate nella domanda di ammissione delle singole cooperative sociali.

Esaurite le risorse disponibili, la graduatoria verrà pubblicata nel sito della Regione.

La Regione disporrà controlli a campione, nel limite del 10% delle domande ammissibili e mirati.
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere riscontrate dalle cooperative sociali nel termine perentorio di 10 giorni.

cooperative sociali di tipo B

Le cooperative sociali ed i loro consorzi devono essere regolarmente iscritti nella sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali (vedi nota 1).


La Domanda di Aiuto Telematica (DAT) potrà essere presentata a partire dalle ore 10.00 del 14 maggio 2021 ed entro e non oltre le ore 23:59 del 21 maggio 2021

La domanda di partecipazione dovrà essere predisposta e sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa sociale, utilizzando, esclusivamente e a pena di inammissibilità, lo schema in formato .rtf di cui all’allegato 1 del presente Disciplinare, scaricabile dal sito istituzionale della Regione: http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/lavoro/nella sezione Bandi e Gare e nella sezione “procedimenti e modulistica”.

La domanda dovrà essere poi scannerizzata e inviata in allegato via PEC, unitamente al documento di identità del legale rappresentante (non necessario in caso di firma digitale) nonché alla dichiarazione sugli aiuti di stato (allegato 2), e al foglio di calcolo (non bloccato da password) (allegato 3), esclusivamente via PEC (NB: a pena di inammissibilità della domanda) a: lavoro@pec.regione.sardegna.it

La PEC dovrà avere il seguente oggetto: “nomecooperativasociale domanda di partecipazione l.r. 16/97 - annualità 2019” (ovviamente, “nomecooperativasociale” deve essere sostituito dalla effettiva denominazione della cooperativa).

1) L' albo regionale delle cooperative sociali si articola in tre sezioni:
- sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;
- sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse da quelle ricomprese nella sezione A ossia attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come società cooperative, la cui base sociale sia formata in misura non inferiore al 70 per cento da cooperative sociali.

2) Per la nozione di persone svantaggiate, si rinvia all’art. 24, L.r. 16/97 come novellato dall’art. 8, comma 33 della L.r. 5.03.2008, n. 3

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
Via San Simone 60 - 09122 Cagliari

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