Registro generale del volontariato: cancellazione su richiesta

Registro generale del volontariato: cancellazione su richiesta
Ultimo aggiornamento: 28-09-2021
Stato procedimento: In corso


Cosa è?
Legge Regionale 13 settembre 1993, n. 39 (comma 3 dell’art. 8)
La cancellazione dal Registro può essere disposta anche su domanda del rappresentante legale dell'Organizzazione di volontariato.
La richiesta deve essere presentata al competente Servizio.
La cancellazione è disposta con determinazione del Direttore del Servizio ed è comunicata all'Organizzazione interessata, all’Assessorato/i competente/i in materia, al Comune in cui ha sede legale l’Organizzazione, all’Agenzia delle Entrate e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (Buras).
Le Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro Generale di Volontariato
iscrizione al Registro Generale del Volontariato
La richiesta di cancellazione dal registro generale del volontariato può essere inoltrata durante tutto l'arco dell'anno.
Le modalità di trasmissione della documentazione dovrà avvenire, esclusivamente attraverso LO SPORTELLO UNICO DEI SERVIZI (S.U.S.).
- Domanda di cancellazione dal Registro Generale del Volontariato, sottoscritta dal rappresentante legale, unitamente al verbale dell’assemblea dei soci con la quale viene deliberata la motivazione della cancellazione;