Utilizzo da parte dei Consorzi di Bonifica e irrigui delle acque fluenti nei canali per usi diversi da quello irriguo
Utilizzo da parte dei Consorzi di Bonifica e irrigui delle acque fluenti nei canali per usi diversi da quello irriguo
Ultimo aggiornamento: 27-07-2021
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Art. 166 del D.Lgs. n. 152/2006
I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle loro competenze, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorità corredata dal progetto delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. Il Comitato Istituzionale esprime entro centoventi giorni la propria determinazione.
Trascorso tale termine, la domanda si intende accettata. Per tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
Sono fatte salve le normative del procedimento unico SUAPE di cui all’art.31 della L.R. n.24/2016 e quelle della L.n.241/90 in particolare sulle conferenze di servizi.
Consorzi di Bonifica ed irrigazione
centoventi giorni
Progetto delle opere da realizzare