Contributo per l’abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari - Rimborso annualità 2024
Contributo per l’abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari - Rimborso annualità 2024
Ultimo aggiornamento: 23-07-2025
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Art. 17, comma 2, Legge regionale 29 aprile 2003 n. 3 “Legge Finanziaria 2003” - Leggi regionali 8 maggio 2025, n. 12 e 13 – Deliberazione della Giunta regionale 26-17 del 14 maggio 2025 -– Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/54 del 05.06.2025
La Regione, con apposito avviso pubblico, eroga contributi a favore delle organizzazioni di volontariato per l’abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della Legge regionale n. 3 del 29 aprile 2003, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale nella seduta del 5 giugno 2025 con deliberazione n. 30/54
Il contributo è erogabile esclusivamente a copertura dei periodi assicurativi successivi all’acquisizione della qualifica di Organizzazione di volontariato e a rimborso dei premi pagati nel corso del periodo indicato nell’avviso pubblico.
Non sono ammissibili a rimborso le spese assicurative dei volontari per le quali le organizzazioni di volontariato fruiscono o hanno fruito o fruiranno di copertura o rimborso ad altro titolo.
La somma disponibile in bilancio, è suddivisa, tra tutte le richieste pervenute e ritenute ammissibili, fatto salvo il non superamento, per ciascuna di esse, delle spese effettivamente sostenute ritenute ammissibili; nel caso in cui tali risorse non siano sufficienti, si procederà ad una ripartizione proporzionale delle stesse.
Al fine di razionalizzare le risorse finanziarie a disposizione, le soglie minime e massime rimborsabili sono fissate rispettivamente in euro 50 (cinquanta) ed euro 8.000 (ottomila).
La Regione effettuerà le verifiche istruttorie necessarie sulle richieste di contributo ricevute; in esito alle stesse sarà disposta la liquidazione dei contributi qualora sussistano le condizioni di legge.
Tenuto conto che l'oggetto del contributo è rappresentato dalla sola spesa per l'assicurazione obbligatoria dei volontari, si prevede una disciplina transitoria per i casi di polizze che presentino profili di non univocità rispetto all'oggetto del contributo. In tali ipotesi, in via transitoria, il contributo è erogato nella misura del 90%, ferma restando la possibilità per i beneficiari di produrre regolazioni di polizza o documenti analoghi, al fine di chiarire i contenuti della polizza e le modalità di calcolo del premio. A decorrere dal rimborso dei premi pagati nel corso dell'anno 2025 sono ammissibili solo le polizze, esclusivamente, finalizzate all'assicurazione obbligatoria dei volontari o che rechino, nel dettaglio, la determinazione del premio, anche sulla base di regolazioni di polizza o documenti analoghi.
Possono presentare richiesta di ammissione al contributo le Organizzazioni di Volontariato in possesso dei seguenti requisiti:
a) sede legale in Sardegna;
b) iscrizione, alla data di presentazione della domanda, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS), sezione a) Organizzazioni di Volontariato.
I requisiti indicati nei punti a) e b) devono permanere fino alla conclusione del procedimento di erogazione del contributo (atto di liquidazione).
La richiesta di contributo deve essere presentata dal legale rappresentante dell’Organizzazione di volontariato unicamente per via telematica mediante il sistema informatico Sportello Unico dei Servizi – SUS - raggiungibile al seguente indirizzo: http://sus.regione.sardegna.it ;
Per accedere al SUS è richiesta l’autenticazione con SPID o CNS.
Alla richiesta di contributo devono essere allegati i seguenti documenti:
A) copia del/ prospetto/i della/e polizza/e assicurativa/e che assicura/assicurano i volontari, di cui si avvale l’Organizzazione, contro gli infortuni e le malattie connessi alle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi oppure documentazione analoga prodotta dalla associazione nazionale cui l’ente aderisce (per es. dichiarazione della compagnia assicurativa, scheda di adesione all’assicurazione nazionale). Per prospetto di polizza si intende un documento che riporta sinteticamente le condizioni di polizza e deve contenere i seguenti dati:
- la denominazione della compagnia di assicurazione e l’agenzia di riferimento;
- il numero della polizza;
- il contraente della polizza;
- i rischi assicurati dal contratto;
- il numero di soggetti assicurati o la modalità di individuazione dei soggetti assicurati;
- la modalità di determinazione del premio.
Nel caso di rinnovo, variazione e regolazione di premio devono essere allegati anche i relativi documenti.
B) dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (utilizzando i modelli allegati al presente Avviso e scaricabili dal sistema SUS) con le quali il rappresentante legale dell’ente richiedente il contributo dichiara la posizione dell’Organizzazione di volontariato con riferimento:
- al DURC
- alla esistenza di posizioni debitorie nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna, dei suoi enti strumentali e delle sue società controllate e partecipate;
- alla assoggettabilità alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/197;
Le dichiarazioni sostitutive vanno compilate in ogni parte e vanno firmate con firma digitale oppure con firma autografa. Se il documento è firmato con firma autografa va allegato anche copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.
C) copia dei documenti che dimostrano l’avvenuto pagamento dei premi assicurativi (copia delle quietanze di pagamento oppure copia delle attestazioni di avvenuto pagamento dei premi assicurativi rilasciate dall’Agenzia Assicurativa oppure - solo in caso di ODV che hanno aderito a polizze nazionali - copia delle attestazioni di avvenuto pagamento dei premi assicurativi rilasciate dall’ente che riscuote i premi a livello territoriale.
Le quietanze e le attestazioni devono contenere i seguenti dati:
- numero di polizza;
- importo pagato e data in cui è stato effettuato il pagamento;
- firma del soggetto che riceve il pagamento.
Le quietanze di pagamento e le attestazioni contenenti i dati sopra indicati dovranno riportare come data di pagamento una data compresa tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno 2024 altrimenti non saranno ammesse a rimborso.
Non sono considerate quietanze di pagamento le fotocopie degli assegni e dei bonifici non accompagnate con l’estratto conto che dia evidenza dell’avvenuto pagamento.
Qualora l’Organizzazione di volontariato presenti un’istanza incompleta, l’Ufficio provvederà a chiedere le integrazioni assegnando un termine decorrente dal ricevimento di apposita comunicazione tramite lo Sportello Unico dei Servizi (SUS). Decorso inutilmente il termine assegnato per la trasmissione della documentazione richiesta, l’Organizzazione sarà esclusa dal beneficio qualora non sussistano le condizioni per l’erogazione del contributo.
Si precisa che:
l’Ufficio effettuerà una sola richiesta di integrazioni;
l’Organizzazione di volontariato dovrà trasmettere le integrazioni richieste unicamente tramite il Sistema SUS nel quale avrà la possibilità di trasmettere le integrazioni una sola volta.
Prima dell’adozione dell’atto conclusivo del procedimento l’Ufficio si riserva di chiedere ai Beneficiari ulteriore documentazione qualora necessario.
Alla richiesta di contributo devono essere allegati i seguenti documenti:
A) copia del/ prospetto/i della/e polizza/e assicurativa/e che assicura/assicurano i volontari, di cui si avvale l’Organizzazione, contro gli infortuni e le malattie connessi alle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi oppure documentazione analoga prodotta dalla associazione nazionale cui l’ente aderisce (per es. dichiarazione della compagnia assicurativa, scheda di adesione all’assicurazione nazionale). Per prospetto di polizza si intende un documento che riporta sinteticamente le condizioni di polizza e deve contenere i seguenti dati:
la denominazione della compagnia di assicurazione e l’agenzia di riferimento;
il numero della polizza;
il contraente della polizza;
i rischi assicurati dal contratto;
il numero di soggetti assicurati o la modalità di individuazione dei soggetti assicurati;
la modalità di determinazione del premio.
Nel caso di rinnovo, variazione e regolazione di premio devono essere allegati anche i relativi documenti.
B) dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (utilizzando i modelli allegati al presente Avviso e scaricabili dal sistema SUS) con le quali il rappresentante legale dell’ente richiedente il contributo dichiara la posizione dell’Organizzazione di volontariato con riferimento:
- al DURC
- alla esistenza di posizioni debitorie nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna, dei suoi enti strumentali e delle sue società controllate e partecipate;
- alla assoggettabilità alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/197;
Le dichiarazioni sostitutive vanno compilate in ogni parte e vanno firmate con firma digitale oppure con firma autografa. Se il documento è firmato con firma autografa va allegato anche copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.
C) copia dei documenti che dimostrano l’avvenuto pagamento dei premi assicurativi (copia delle quietanze di pagamento oppure copia delle attestazioni di avvenuto pagamento dei premi assicurativi rilasciate dall’Agenzia Assicurativa oppure - solo in caso di ODV che hanno aderito a polizze nazionali - copia delle attestazioni di avvenuto pagamento dei premi assicurativi rilasciate dall’ente che riscuote i premi a livello territoriale.
Le quietanze e le attestazioni devono contenere i seguenti dati:
numero di polizza;
importo pagato e data in cui è stato effettuato il pagamento;
firma del soggetto che riceve il pagamento.
Le quietanze di pagamento e le attestazioni contenenti i dati sopra indicati dovranno riportare come data di pagamento una data compresa tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno 2024 altrimenti non saranno ammesse a rimborso.
Non sono considerate quietanze di pagamento le fotocopie degli assegni e dei bonifici non accompagnate con l’estratto conto che dia evidenza dell’avvenuto pagamento.
Qualora l’Organizzazione di volontariato presenti un’istanza incompleta, l’Ufficio provvederà a chiedere le integrazioni assegnando un termine decorrente dal ricevimento di apposita comunicazione tramite lo Sportello Unico dei Servizi (SUS). Decorso inutilmente il termine assegnato per la trasmissione della documentazione richiesta, l’Organizzazione sarà esclusa dal beneficio qualora non sussistano le condizioni per l’erogazione del contributo.
Si precisa che:
l’Ufficio effettuerà una sola richiesta di integrazioni;
l’Organizzazione di volontariato dovrà trasmettere le integrazioni richieste unicamente tramite il Sistema SUS nel quale avrà la possibilità di trasmettere le integrazioni una sola volta.
Prima dell’adozione dell’atto conclusivo del procedimento l’Ufficio si riserva di chiedere ai Beneficiari ulteriore documentazione qualora necessario.
La richiesta di contributo deve essere presentata unicamente mediante il sistema informatico Sportello Unico dei Servizi - SUS - raggiungibile al seguente indirizzo: http://sus.regione.sardegna.it a partire dalle ore 12.00 del 01 luglio 2025 e sino alle ore 23:59 del 31 luglio 2025.
Oltre tale termine non sarà più possibile accedere al sistema e presentare alcuna richiesta.
La liquidazione delle somme avverrà esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato all'associazione.
Gli elenchi delle Organizzazioni ammesse o non ammesse al contributo, saranno pubblicati sul sito internet istituzionale e la pubblicazione degli stessi sarà notificata a ciascuna associazione attraverso lo Sportello Unico dei Servizi – SUS con l’indicazione dell’apposito link.
Regione Autònoma de Sardigna / Regione Autonoma della Sardegna