Contributo per l’abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari - Rimborso annualità 2025
Contributo per l’abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari - Rimborso annualità 2025
Ultimo aggiornamento: 22-05-2026
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
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La Regione, con apposito avviso pubblico, eroga contributi a favore delle organizzazioni di volontariato per l’abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della Legge regionale n. 3 del 29 aprile 2003, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale nella seduta del 4 marzo 2026 con deliberazione n. 10/21.
Il contributo è erogabile esclusivamente a copertura dei periodi assicurativi successivi all’acquisizione della qualifica di Organizzazione di volontariato e a rimborso dei premi pagati nel corso del periodo indicato nell’avviso pubblico.
Non sono ammissibili a rimborso le spese assicurative dei volontari per le quali le organizzazioni di volontariato fruiscono di copertura o rimborso ad altro titolo.
Trovano applicazione le seguenti regole di ammissibilità delle spese effettivamente sostenute:
a) sono ammesse al rimborso dell'intero premio le assicurazioni che, in modo chiaro, risultano essere finalizzate esclusivamente all'assicurazione obbligatoria dei volontari o che rechino, nel dettaglio, la determinazione del premio dovuto per l'assicurazione obbligatoria dei volontari o che siano accompagnate da dichiarazione dell'assicuratore che attesta che la polizza assicura i volontari dell'Ente contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso i terzi e specifica quale sia l'importo del premio relativo all'assicurazione obbligatoria dei volontari;
b) sono ammesse al rimborso, nella misura del 80% dell'importo del premio, le assicurazioni che coprono, oltre ai rischi dei volontari, secondo quanto previsto nel punto precedente, anche i rischi derivanti all'associazione dallo svolgimento dell'attività dei volontari;
c) sono ammesse al rimborso, nella misura del 80% dell'importo del premio, le assicurazioni che coprono, oltre ai rischi dei volontari, secondo quanto previsto nel primo punto, in misura residuale e non dettagliata nell'ammontare anche rischi di tipologie differenti da quelle obbligatorie per legge e/o anche rischi di soggetti differenti dai volontari dell'associazione;
d) non sono ammesse al rimborso:
1. le assicurazioni che coprono esclusivamente i rischi dell'associazione, anche nei casi in cui si fa riferimento al numero di volontari ai soli fini della determinazione della misura del premio;
2. le assicurazioni che garantiscono esclusivamente rischi di soggetti differenti dai volontari o che non riportano in modo espresso il riferimento ai volontari quali soggetti assicurati;
3. le assicurazioni che garantiscono in misura prevalente rischi di soggetti differenti dai volontari dell'associazione, se non dettagliate nell'importo del premio riferito all'assicurazione obbligatoria dei volontari o non accompagnate da dichiarazione con cui l'assicuratore attesta che la polizza assicura i volontari dell'ente e dichiara quale sia l'importo del premio relativo all'assicurazione obbligatoria dei volontari;
4. le assicurazioni che coprono esclusivamente tipologie di rischi differenti da quelle obbligatorie per legge;
5. le assicurazioni che coprono, in misura prevalente, rischi di tipologia differente da quella obbligatoria per legge, se non dettagliate nell'importo del premio riferito all'assicurazione obbligatoria dei volontari o non accompagnate da dichiarazione con cui l'assicuratore attesta che la polizza assicura i volontari dell'ente e dichiara quale sia l'importo del premio relativo all'assicurazione obbligatoria dei volontari.
La somma disponibile in bilancio, è suddivisa, tra tutte le richieste pervenute e ritenute ammissibili, fatto salvo il non superamento, per ciascuna di esse, delle spese effettivamente sostenute ritenute ammissibili; nel caso in cui tali risorse non siano sufficienti, si procederà ad una ripartizione proporzionale delle stesse.
Al fine di razionalizzare le risorse finanziarie a disposizione, le soglie minime e massime rimborsabili sono fissate rispettivamente in euro 50 (cinquanta) ed euro 8.000 (ottomila).
La Regione effettuerà le verifiche istruttorie necessarie sulle richieste di contributo ricevute; in esito alle stesse sarà disposta la liquidazione dei contributi qualora sussistano le condizioni di legge.
Possono presentare richiesta di ammissione al contributo le Organizzazioni di Volontariato in possesso dei seguenti requisiti:
a) sede legale in Sardegna;
b) iscrizione, alla data di presentazione della domanda, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS), sezione a) Organizzazioni di Volontariato;
c) non risultare inadempienti rispetto agli obblighi previsti per la conservazione dell’iscrizione nel RUNTS alla data stabilita dall’ufficio per la regolarizzazione e comunque alla data del provvedimento di approvazione degli elenchi delle istanze ammesse e di quelle non ammesse a contributo
d) non avere in corso procedimenti di scioglimento e/o liquidazione dell’ente;
I requisiti indicati nei punti a), b), c), e d) devono permanere, a pena di esclusione, fino alla conclusione del procedimento di erogazione del contributo (provvedimento di liquidazione).
La richiesta di contributo deve essere presentata dal legale rappresentante dell’Organizzazione di volontariato che può conferire apposita delega a persona dallo stesso individuata. L’Ufficio verifica la presenza della delega nel SUS.
La richiesta di contributo deve essere presentata unicamente mediante il sistema informatico Sportello Unico dei Servizi – SUS - raggiungibile al seguente indirizzo: http://sus.regione.sardegna.it
Per accedere al SUS è richiesta l’autenticazione con SPID, CNS o CIE
La richiesta di contributo deve essere presentata unicamente mediante il sistema informatico Sportello Unico dei Servizi - SUS - raggiungibile al seguente indirizzo: http://sus.regione.sardegna.it a partire dalle ore 10.00 del 25 maggio 2026 e sino alle ore 23:59 del 30 giugno 2026.
Oltre tale termine non sarà più possibile accedere al sistema e presentare alcuna richiesta.
Alla richiesta di contributo devono essere allegati i seguenti documenti:
A) copia del/ prospetto/i della/e polizza/e assicurativa/e che assicura/assicurano i volontari, di cui si avvale l’Organizzazione, contro gli infortuni e le malattie connessi alle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Per prospetto di polizza si intende un documento che riporta sinteticamente le condizioni di polizza e che contiene i seguenti dati:
- la denominazione della compagnia di assicurazione;
- il numero della polizza;
- il contraente della polizza;
- i rischi assicurati dal contratto;
- il numero di soggetti assicurati o la modalità di individuazione dei soggetti assicurati;
- la modalità di determinazione del premio.
Nel caso di rinnovo, variazione e regolazione di premio devono essere allegati anche i relativi documenti.
In caso di adesione a polizza stipulata dal soggetto cui l’ente aderisce deve essere prodotta anche un’attestazione rilasciata dall’assicuratore contenente gli stessi elementi sopra indicati.
B) dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (utilizzando i modelli allegati al presente Avviso e scaricabili dal sistema SUS) con le quali il rappresentante legale dell’ente dichiara:
- che l'importo per il quale è richiesto il rimborso non fruisce di copertura o rimborso ad altro titolo;
- che l’organizzazione di volontariato non ha in corso procedimenti di scioglimento e/o liquidazione;
- la posizione dell’Organizzazione di volontariato con riferimento alla esistenza o meno di posizioni debitorie nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna, dei suoi enti strumentali e delle sue società controllate e partecipate;
- la posizione dell’Organizzazione di volontariato con riferimento al DURC;
- la posizione dell’Organizzazione di volontariato con riferimento alla assoggettabilità alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/197.
Le dichiarazioni sostitutive vanno compilate in ogni parte e vanno firmate con firma digitale oppure con firma autografa. Se il documento è firmato con firma autografa va allegato anche copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.
C) copia dei documenti che dimostrano l’avvenuto pagamento dei premi assicurativi (copia delle quietanze di pagamento oppure copia delle attestazioni di avvenuto pagamento dei premi assicurativi rilasciate dall’Agenzia Assicurativa oppure - solo in caso di ODV che hanno aderito a polizze nazionali - copia delle attestazioni di avvenuto pagamento dei premi assicurativi rilasciate dall’ente che riscuote i premi a livello territoriale).
Le quietanze e le attestazioni devono contenere i seguenti dati:
- numero di polizza;
- importo pagato e data in cui è stato effettuato il pagamento;
- firma del soggetto che riceve il pagamento.
Le quietanze di pagamento e le attestazioni contenenti i dati sopra indicati dovranno riportare come data di pagamento una data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno 2025 altrimenti non saranno ammesse a rimborso.
Non sono considerate quietanze di pagamento le fotocopie degli assegni e dei bonifici non accompagnate con l’estratto conto che dia evidenza dell’avvenuto pagamento.
Qualora l’Organizzazione di volontariato presenti un’istanza incompleta, l’Ufficio provvederà a chiedere le integrazioni assegnando un termine decorrente dal ricevimento di apposita comunicazione tramite lo Sportello Unico dei Servizi (SUS). Decorso inutilmente il termine assegnato per la trasmissione della documentazione richiesta, l’Organizzazione sarà esclusa dal beneficio qualora non sussistano le condizioni per l’erogazione del contributo.
Si precisa che:
- l’Ufficio effettuerà una sola richiesta di integrazioni;
- l’Organizzazione di volontariato dovrà trasmettere le integrazioni richieste unicamente tramite il Sistema SUS nel quale avrà la possibilità di trasmettere le integrazioni una sola volta.
Prima dell’adozione del provvedimento di approvazione degli elenchi delle istanze ammesse e di quelle non ammesse a contributo, l’Ufficio si riserva di chiedere ai Beneficiari ulteriore documentazione qualora necessario.
La liquidazione delle somme avverrà esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato all'associazione.
Gli elenchi delle Organizzazioni ammesse o non ammesse al contributo, saranno pubblicati sul sito internet istituzionale e la pubblicazione degli stessi sarà notificata a ciascuna associazione attraverso lo Sportello Unico dei Servizi – SUS con l’indicazione dell’apposito link.
Regione Autònoma de Sardigna / Regione Autonoma della Sardegna