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Supporto :



Procedimento interamente informatizzato e flusso totalmente dematerializzato. A cura della Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione

Contributo per l’abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari – Annualità 2021



 Ultimo aggiornamento: 28-09-2021

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoASS310
TIPOLOGIA
Sussidi, Contributi, Agevolazioni Sussidi, Contributi, Agevolazioni
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

Art. 17 comma 2, Legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Legge Finanziaria 2003) e Leggi regionali 25 febbraio 2021, nn. 4 e 5

La Regione, tramite avviso, eroga contributi a favore delle organizzazioni iscritte nel Registro generala del Volontariato, per l’abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari, ai sensi del comma 2 dell’art. 17 della Legge regionale 29.4.2003, secondo le modalità e i criteri per l’erogazione stabiliti dalla giunta regionale nella seduta del 26 settembre 2003 così come integrata dalla deliberazione n. 30/17 del 16 giugno 2015 e il cui stanziamento è previsto nella legge di stabilità annuale.
Il contributo compete alle Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro Generale del Volontariato che non abbiano percepito analoga provvidenza da parte della stessa Regione o di altro Ente Pubblico o dal Sistema Sanitario (Ats. servizio 118);
Le Organizzazioni, devono essere in regola rispetto alla prescrizione dell’art. 7 della Legge Regionale 13.9.1993, n. 39 (revisione del registro per l’annualità 2020 - adempimenti 2019 e annualità 2021 - adempimenti 2020).
La somma disponibile in bilancio, è suddivisa, proporzionalmente, fra tutte le Organizzazioni che presentano domanda e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti.
Inoltre, ai sensi della citata deliberazione n. 30/17, la liquidazione del contributo spettante a ciascuna organizzazione, fermo restando il criterio stabilito al punto precedente, non potrà superare l’importo massimo di 8.000 euro e l’importo minimo non potrà essere inferiore a 50 euro, fatto salvo, ovviamente, il non superamento delle spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili.
Si evidenzia che le Organizzazioni che hanno in atto convenzioni per la gestione del servizio emergenza-urgenza 118, non potranno richiedere la restituzione delle spese di assicurazione rimborsabili dalla ATS di riferimento.
II "Servizio Terzo Settore e Supporti Direzionali" verifica i requisiti e la completezza della documentazione pervenuta, sia in ordine alla correttezza sostanziale attraverso la verifica dei requisiti previsti nell’avviso pubblicato sul sito internet istituzionale sia di natura formale (verifica della restante documentazione prevista).
Qualora, tuttavia, l'istruttoria evidenzi delle carenze di natura sostanziale il termine per l’istruttoria è sospeso con l'invio di una richiesta di modifiche o chiarimenti o l'invio di altra documentazione.
Il procedimento può essere sospeso solo una volta. La mancata presentazione dei chiarimenti o integrazioni e/o la presentazione delle integrazioni non conformi alla richiesta, entro il termine stabilito, comporta l'immediata esclusione dal beneficio

Organizzazioni di volontariato iscritte al registro generale

Il contributo compete alle Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro Generale del Volontariato che non abbiano percepito analoga provvidenza da parte della Regione o di altro Ente Pubblico o dal Sistema Sanitario (Ats. servizio 118);
Le Organizzazioni, inoltre, devono essere in regola rispetto alla prescrizione dell’art. 7 della Legge Regionale 13.9.1993, n. 39 Le Organizzazioni, devono essere in regola rispetto alla prescrizione dell’art. 7 della Legge Regionale 13.9.1993, n. 39 (revisione del registro per l’annualità 2020 - adempimenti 2019 e annualità 2021 - adempimenti 2020).
La somma di Euro 270.000,00 disponibile in bilancio, sarà suddivisa, proporzionalmente, fra tutte le Organizzazioni che faranno domanda e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti.
La liquidazione del contributo spettante a ciascuna organizzazione, fermo restando il criterio stabilito al punto precedente, non potrà superare l’importo massimo di 8.000 euro e l’importo minimo non potrà essere inferiore a 50 euro, fatto salvo, ovviamente, il non superamento delle spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili. Si evidenzia che le Organizzazioni che hanno in atto convenzioni per la gestione del servizio emergenza-urgenza 118, non potranno richiedere la restituzione delle spese di assicurazione rimborsabili dalla A.S.L. di riferimento

La richiesta di contributo deve essere presentata unicamente per via telematica mediante il sistema informatico ON LINE – Sportello Unico dei Servizi - SUS raggiungibile al seguente indirizzo "http://sus.regione.sardegna.it"
dalle ore 10:00 del 02/08/2021 sino alle ore 23:59 del 24/09/2021.
Oltre tale termine non sarà più possibile accedere al sistema e presentare alcuna richiesta.

Unitamente alla richiesta di contributo dovranno essere allegati, opportunamente scansionati memorizzati in formato digitale PDF i seguenti documenti
A) copia della polizza o sostituzione/rinnovo/integrazione di polizze che assicurano esclusivamente i volontari aderenti all’Organizzazione contro gli infortuni e le malattie connessi alle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
B) copia delle quietanze di pagamento e/o attestazione dell’Agenzia Assicurativa riferite al sopraindicato punto A), dalle quali devono risultare:
- ramo assicurativo;
- numero di polizza;
- decorrenza contrattuale;
- scadenza annuale;
- importo e data in cui è stato effettuato il pagamento;
- firma dell’Agente assicurativo;
C) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con la quale si attesti che la documentazione inviata è conforme all’originale, unitamente alla copia di documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante;

PERIODO ASSICURATIVO DI RIFERIMENTO:Le quietanze di pagamento e/o attestazioni dell’Agenzia Assicurativa sono esclusivamente quelle stipulate nel periodo 22 agosto 2020 - 21 agosto 2021

Si precisa che, laddove l’Organizzazione istante presenti una documentazione incompleta o non presenti le eventuali integrazioni richieste dall’Ufficio, entro il termine dato e, comunque, non superiore a 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, tramite lo Sportello Unico dei Servizi SUS che l’associazione visualizzerà nella propria scrivania online, l’importo sarà decurtato nella misura dell’1 % sulla somma erogabile. In caso di inutile decorso del termine assegnato l’associazione è esclusa dal beneficio in parola.
Si fa presente, inoltre, che la liquidazione delle somme avverrà esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato all'associazione.
Gli elenchi delle Organizzazioni ammesse o non ammesse al contributo, saranno pubblicati sul sito internet istituzionale e la pubblicazione degli stessi sarà notificata a ciascuna associazione attraverso lo Sportello Unico dei Servizi – SUS con l’indicazione dell’apposito link.

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale
Direzione generale delle politiche sociali
Servizio Terzo settore e supporti direzionali
Via Roma, 253 09123 Cagliari
Telefono: 070 606 7048
Orari di ricevimento: dalle 11:00 alle 12:30

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