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Supporto :



Contributi per l'uscita volontaria dei lavoratori socialmente utili dal bacino regionale



 Ultimo aggiornamento: 28-07-2021

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoCIT320
TIPOLOGIA
Sussidi, Contributi, Agevolazioni Sussidi, Contributi, Agevolazioni
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

Incentivi per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili - L.R. n. 1/2009, art. 3, comma 5; L.R. n. 37/1998, art. 16; L.R. n. 6/2004, art. 9, comma 5

La Regione ha previsto un sistema di incentivi per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili che prevede, in particolare, un contributo forfetario (bonus) a favore dei lavoratori socialmente utili (LSU) per l’uscita dal bacino regionale.

Le domande di contributo e l’ulteriore documentazione presentate dagli interessati saranno istruite dal Servizio lavoro.
In caso di esito positivo dell’istruttoria, il direttore del servizio adotterà la determinazione di ammissione al beneficio, che sarà successivamente comunicata al lavoratore.

Su richiesta dell’interessato, il contributo, pari a 70 mila euro al lordo delle ritenute fiscali, potrà essere erogato in quote annuali, fino ad un massimo di tre: la prima e la seconda pari a 25 mila euro; il saldo pari a 20 mila euro.
Al momento della ricezione del bonus, il beneficiario dovrà presentare all’Ente di appartenenza e all’Assessorato del Lavoro una comunicazione, conforme al modello disponibile nella sezione modulistica, con la quale rinuncerà definitivamente alla partecipazione alle attività socialmente utili.
L’Assessorato provvederà, a sua volta, ad informare l’Ente di appartenenza e l’Inps dell’avvenuta erogazione dell’incentivo e della conseguente cancellazione del beneficiario dal bacino regionale degli lsu.

- lavoratori impegnati nelle attività socialmente utili previste dal decreto legislativo n. 81 del 28 febbraio 2000 (vedi sezione normativa);
- lavoratori che hanno beneficiato dell’incentivo per l’autoimpiego previsto dall’art. 16 della legge regionale n. 37 del 24 dicembre 1998 (vedi sezione normativa e note).

essere impegnati, alla data di presentazione della domanda, in attività socialmente utili nel territorio della Sardegna.

- domanda di contributo, completa di marca da bollo, da compilare sul modello disponibile nella sezione modulistica;
- dichiarazione con cui l’Ente di appartenenza del lavoratore ne attesta l’attuale stato di utilizzo nelle attività socialmente utili;
- copia di un documento di identità e del codice fiscale del richiedente.

La documentazione deve essere inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
Servizio lavoro
via XXVIII febbraio, 5
09131 Cagliari

marca da bollo da 16 euro

per i lavoratori che hanno già beneficiato dell’incentivo per l’autoimpiego sarà l’Assessorato del Lavoro a provvedere direttamente a regolarizzarne la situazione, senza ulteriori obblighi a loro carico: il contributo assegnato sarà considerato un bonus forfetario per l’uscita dal bacino regionale, pertanto manterrà l’importo previsto e non sarà integrabile con la nuova tipologia di incentivo.

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
Ufficio: Referente Rita Puddu - rpuddu@regione.sardegna.it;
Via San Simone 60 (piano 8°) – 09122 Cagliari
Telefono: 070/6065652
Fax: 070/6065624

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