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CONTRIBUTI PER LA COSTITUZIONE, IL FUNZIONAMENTO E L'INCREMENTO DELLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE



 Ultimo aggiornamento: 04-03-2024

Stato procedimento: Sospeso dal 25/10/2023
Motivo sospensione: norma non finanziata in bilancio



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoCON324
TIPOLOGIA
Sussidi, Contributi, Agevolazioni Sussidi, Contributi, Agevolazioni
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

Legge regionale n. 14 del 20/09/2006, art. 21, comma 2, lettera d)

La Regione concede contributi agli enti locali affinché garantiscano servizi bibliotecari adeguati ed efficienti a tutta la popolazione, in particolare alle categorie più svantaggiate.

Le spese ammissibili sono unicamente quelle relative ad attività di incremento delle raccolte, miglioramento delle attrezzature e degli arredi, acquisizione di tecnologie e dotazioni strumentali speciali per biblioteche, promozione della lettura e della biblioteca.
Il contributo non copre le spese di gestione del servizio (spese per il personale; spese per energia elettrica, riscaldamento, telefono, pulizie; spese per la manutenzione ordinaria o straordinaria delle strutture edilizie...).

Le domande di contributo sono sottoposte ad una verifica tecnica da parte del Servizio beni librari dell'Assessorato della Pubblica istruzione per valutare la sussistenza dei requisiti biblioteconomici minimi.
Durante l'istruttoria sono analizzati i questionari relativi al funzionamento dei servizi bibliotecari: i dati raccolti permettono di stabilire l'urgenza e la fattibilità degli interventi previsti per le diverse strutture.

Sono considerati motivi di non ammissibilità:
Per le biblioteche regolarmente funzionanti o riattivate:
- siano presentate dopo la scadenza dei termini o con modalità non previste;
- risultino incomplete e non sia possibile integrarle;
- la documentazione mancante non sia presentata nel termine indicato dall'ufficio competente;
- nel bilancio dell’Ente locale non sia previsto un proprio stanziamento per garantire la partecipazione alle spese;
- non siano stati spesi precedenti contributi;
- non siano stati rispettati gli obblighi di rendicontazione.
- non sia stata presentata la relazione sulle cause di interruzione del servizio (per le biblioteche riattivate).

Per le biblioteche di nuova istituzione
- siano presentate dopo la scadenza dei termini o con modalità non previste;
- risultino incomplete e non sia possibile integrarle;
- la documentazione mancante non sia presentata nel termine indicato dall'ufficio competente;
- nel bilancio dell’Ente locale non sia previsto un proprio stanziamento per garantire la partecipazione alle spese;
- l’Ente non abbia approvato la delibera di istituzione del servizio, di approvazione dello statuto e del regolamento della biblioteca;
- non sia stato presentato il progetto pluriennale per il raggiungimento degli standard minimi di funzionamento nel triennio successivo.

La valutazione dei servizi si basa sui seguenti indicatori:
- indice di impatto (percentuale degli iscritti al prestito sul totale della popolazione), relativo al radicamento sul territorio della biblioteca;
- indice della dotazione documentaria (rapporto tra dotazione documentaria posseduta e popolazione), con cui viene verificata l'adeguatezza della collezione moderna della biblioteca;
- indice di circolazione (rapporto tra prestiti e documenti posseduti), con cui saranno valutati il tasso d’uso e la qualità delle raccolte;
- indice di fidelizzazione, con cui sarà misurato il grado di fedeltà degli utenti alla biblioteca (rapporto tra prestiti ed iscritti al prestito).
Gli indici di impatto e della dotazione documentaria sono calcolati tenendo conto di coefficienti di adeguamento, articolati in tre fasce sulla base alla popolazione dei comuni interessati, ovvero:
- comuni fino a mille abitanti;
- comuni da 1.001 a 2 mila abitanti;
- comuni da 2.001 a 3 mila abitanti.

Dallo stanziamento complessivo è detratta una quota del 10% da destinare alle biblioteche delle amministrazioni provinciali e dei comuni capoluogo di provincia. La somma rimanente è suddivisa in quote sulla base di quattro criteri:
- funzionamento delle prestazioni di servizio, calcolato tramite gli indicatori precedentemente illustrati (50 per cento);
- popolazione, ovvero utenza potenziale, identificata nel numero di residenti (20 per cento);
- stanziamento di bilancio dell'Ente locale per l'anno per il quale il contributo è richiesto (20 per cento). In particolare, sarà valutata la sola parte dello stanziamento relativa alle spese di gestione;
- criterio di perequazione (10 per cento).

Il contributo assegnato non potrà essere superiore ad euro 5,00 per abitante.

Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane e loro consorzi

Il contributo può essere richiesto per:
- biblioteche regolarmente funzionanti;
- biblioteche di nuova istituzione, istituite nell’anno precedente;
- biblioteche riattivate, ovvero biblioteche che nell’anno precedente abbiano ripreso l’erogazione dei servizi, temporaneamente interrotti per cause documentate.
Le biblioteche regolarmente funzionanti e quelle riattivate devono possedere i seguenti requisiti biblioteconomici minimi:
1) area destinata ai servizi per gli utenti:
- almeno 50 metri quadri per i comuni con meno di mille abitanti;
- almeno 75 metri quadri per i comuni tra i 1.001 e 5 mila abitanti;
- almeno 100 metri quadri per i comuni tra i 5.001 e 10 mila abitanti;
- superiore ai 100 metri quadri per i comuni con più di 10 mila abitanti;
2) disponibilità di almeno una linea telefonica abilitata alla fonia e al collegamento con internet;
3) orario di apertura settimanale al pubblico:
a) per i comuni con meno di 3 mila abitanti: 12 ore, di cui almeno 6 dopo le ore 14;
b) per i comuni tra i 3.001 e i 5 mila abitanti: 18 ore, di cui almeno 8 dopo le ore 14;
c) per i comuni tra i 5.001 e i 10 mila abitanti: 24 ore, di cui almeno 8 dopo le ore 14;
d) per i comuni con più di 10 mila abitanti: 36 ore, di cui almeno 12 dopo le ore 14;
4) presenza di personale qualificato;
5) possesso di almeno 3 mila documenti, di cui almeno il 50 per cento pubblicato negli ultimi 15 anni;
6) spesa per le acquisizioni documentarie annue pari ad almeno il 50 per cento del contributo concesso nell’anno precedente;
7) adesione ad un sistema bibliotecario di cooperazione a livello urbano o territoriale oppure al catalogo regionale dei beni librari e documentari. Con "sistema bibliotecario urbano" si può intendere sia un sistema formato da una sede centrale e da una o più sedi decentrate sia un sistema formato da una sede centrale che opera, mediante rapporti di collaborazione, con biblioteche di diversa appartenenza territoriale (es. biblioteche scolastiche).

Le biblioteche riattivate dovranno raggiungere i requisiti indicati ai punti 5 e 6 entro tre anni dalla concessione del contributo.
Le biblioteche di nuova istituzione, invece, dovranno raggiungere gli standard minimi di funzionamento previsti per le biblioteche regolarmente funzionanti entro i tre anni successivi alla richiesta di contributo.

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Viale Trieste, 137 - 09123 Cagliari
Telefono: 070/6064552

Viale Umberto, 72 - 07100 Sassari
Telefono: 079/2088550

Ufficio: Referenti:
Floriana Me (0792088578 - fme@regione.sardegna.it)

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