AIUTI AI PROGRAMMI DI ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI
AIUTI AI PROGRAMMI DI ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI
Ultimo aggiornamento: 26-03-2019
Stato procedimento: In corso


Cosa è?
Settore non ortofrutta. Legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007, art. 21, comma 6
La Regione finanzia la realizzazione di programmi diretti a sostenere l'attività di commercializzazione delle organizzazioni di produttori (OP) e organizzazioni comuni (OC) non ortofrutticoli che abbiano ottenuto il riconoscimento. L'obiettivo è quello di accrescere l'attrattività delle organizzazioni e rendere più flessibile ed efficiente il loro funzionamento.
Il finanziamento è concesso nella misura del 50% del fondo di esercizio costituito dalle organizzazioni di produttori e non può superare 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. I fondi di esercizio verranno alimentati dai contributi dei soci in base al valore dei prodotti effettivamente commercializzati.
Le OP potranno ottenere un'anticipazione pari al 50% del contributo riconosciuto per l'annualità di riferimento, presentando apposita polizza fideiussoria assicurativa o bancaria all'Assessorato dell'Agricoltura e all'agenzia per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura
(Argea).
Il programma di attività, approvato dall'assemblea dei soci o dal Consiglio di amministrazione e successivamente ratificato dall'assemblea dei soci, deve essere presentato ad Argea.
Argea assunta la decisione in merito all'approvazione o al rigetto del programma di attività la comunica alle OP e alle OC interessate, entro il 15 dicembre, anche via fax o via mail e contestualmente comunica l'importo del fondo di esercizio approvato.
I programmi di attività possono avere durata massima triennale (in ogni caso pluriennale) e possono essere rinnovati per non più di due volte per un uguale periodo e decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione.
Entro il 31 gennaio successivo ad ogni annualità del programma, la OP presenta la rendicontazione delle spese sostenute.
La liquidazione del saldo avverrà entro i 60 giorni successivi.
Per ogni annualità successiva dovrà essere presentato il progetto esecutivo entro il 15 settembre di ogni anno.
Organizzazioni di produttori e organizzazioni comuni del settore non ortofrutta riconosciute a livello regionale.
Richiesta dell'aiuto: 15 settembre di ogni anno
Richiesta anticipazione: 31 maggio di ogni anno
Presentazione rendiconto: 31 gennaio di ogni anno
- programma di attività, in duplice copia, con indicati, per ciascuna annualità, gli obiettivi, le azioni e le spese;
- progetto esecutivo;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.
Entro il 31 gennaio le OP devono presentare la rendicontazione delle spese sostenute con allegata la seguente documentazione:
- relazione finale, comprendente la descrizione particolareggiata dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti con riferimento agli obiettivi progettuali;
- delibera dell'organo amministrativo di approvazione della rendicontazione e dei risultati conseguiti;
- quadro finanziario riepilogativo generale articolato per voce analitica e di comparazione fra la spesa ammessa e quella effettivamente sostenuta ed eventuali variazioni;
- giustificativi di spesa in originale e copia regolarmente quietanzata di ogni singola voce di spesa effettuata (tutti i giustificativi di spesa devono essere comprovati dall'esibizione di fatture regolarmente quietanzate o documentazione avente valore equivalente) e relativa ricevuta di pagamento che deve obbligatoriamente avvenire tramite c/c dedicato;
- per le spese del personale interno utilizzato al di fuori del programma di attività, lettera di incarico con l'indicazione del profilo professionale posseduto e della mansione assegnata e un prospetto riepilogativo contenente il tempo di lavoro effettivamente prestato e il relativo costo complessivo.