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Procedimento interamente informatizzato e flusso totalmente dematerializzato. A cura della Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione

Iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale



 Ultimo aggiornamento: 15-05-2023

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoASS3709
TIPOLOGIA
Iscrizioni, Registri, Graduatorie Iscrizioni, Registri, Graduatorie
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

Legge regionale n. 23 del 23/12/2005, art. 12 e Linee Guida approvate con DGR n. 15/1 del 13/04/2006

L'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale cura la tenuta del registro regionale delle associazioni di promozione sociale.
Il Registro è unico e si articola in due distinte sezioni:
- nella prima sezione sono iscritte le associazioni di promozione sociale che operano ed hanno sede legale nel territorio della Regione;
- nella seconda sezione sono iscritti i livelli di organizzazione territoriale regionale delle associazioni a carattere nazionale iscritte nel Registro nazionale (art. 7, comma 3, della legge 383/2000).

Le associazioni di promozione sociale interessate all'iscrizione devono presentare la domanda all'Assessorato, esclusivamente online tramite il portale SUS.
Il Servizio, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti e la completezza della documentazione allegata emette la determinazione di iscrizione o di diniego.
I provvedimenti di iscrizione e di diniego sono notificati al richiedente tramite il portale SUS.
I provvedimenti di iscrizione sono altresì comunicati alla Provincia e al Comune ove ha sede legale l'associazione e all'Agenzia delle entrate, nonché pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS).
Il registro è consultabile in questa stessa pagina, nella sezione Documenti Utili, unitamente al manuale utente, cui si rimanda per ogni dettaglio inerente alla procedura.

Registro regionale delle associazioni di promozione sociale - 1 ° sezione
https://sus.regione.sardegna.it/sus/downloadpublic/6df93268-f214-41b3-b940-cb323b40d245;1.0

Registro regionale delle associazioni di promozione sociale - 2 ° sezione
https://sus.regione.sardegna.it/sus/downloadpublic/9956a43f-265c-43a6-ad2a-f22067217999;1.0

Associazioni di promozione sociale, ossia associazioni riconosciute e non riconosciute, movimenti, gruppi e loro coordinamenti o federazioni liberamente costituiti per svolgere attività di utilità sociale, a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Le associazioni di promozione sociale devono:
- avere sede legale in Sardegna ed essere costituite da almeno un anno, oppure, avere almeno una sede operativa in Sardegna, attiva da non meno di un anno, ed essere iscritte al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale previsto all'articolo 7 della legge n. 383/2000 (vedi sezione normativa);
- svolgere effettivamente da almeno un anno attività di promozione sociale nell’ambito territoriale della Regione;
- essere costituite con atto scritto, nel quale deve essere indicata la sede legale;
- essere dotate di uno statuto, nel quale devono essere espressamente indicati:
a) la denominazione sociale;
b) l’oggetto sociale;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza di fini di lucro e il divieto di ripartire tra gli associati, anche in forma indiretta, i proventi delle attività;
e) l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;
f) le norme sull'ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative;
g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati, nonché i loro diritti e obblighi;
h) l'obbligo di redazione del rendiconto economico-finanziario, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
i) le modalità di scioglimento;
l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la
liquidazione, a fini di utilità sociale.

L'iscrizione nel Registro delle associazioni di promozione sociale è incompatibile con l'iscrizione nel Registro generale del volontariato.

90 giorni dalla data di ricevimento della domanda

Domanda di iscrizione in bollo (eccetto che per i soggetti esenti) compilata online tramite il portale SUS dal rappresentante legale dell'associazione e accompagnata dalla seguente documentazione (art. 5 delle Linee Guida approvate con DGR n. 15/1 del 13/04/2006):
 copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto, con espressa indicazione della sede legale o fotocopia dello statuto vigente con la sottoscrizione dell'autenticità della copia da parte del rappresentante legale;
 elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative, datato e sottoscritto dal legale rappresentante;
 relazione dettagliata, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, sull’attività svolta dall’associazione, da cui risultino: le finalità di promozione sociale e le azioni miranti alla loro realizzazione, l’assenza di finalità di lucro dirette o indirette, lo svolgimento effettivo dell’attività per almeno un anno, l’ambito territoriale dell’attività e una descrizione dell’organizzazione sociale (sedi, risorse umane - con distinzione fra volontari e personale retribuito - impegnate nell’attività sociale ed eventuali servizi gestiti dall’associazione, specificando la tipologia di utenza servita;
 copia dell’ultimo documento contabile approvato, con relativo verbale di approvazione;
 fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell’associazione.
 i soli livelli di organizzazione territoriale delle organizzazioni nazionali devono, inoltre, allegare:
a) la documentazione idonea a dimostrare l'iscrizione al Registro nazionale, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 383/2000;
b) la dichiarazione dell’organo centrale competente che attesti la loro costituzione e copia autentica dello statuto nazionale dal quale risulti l’autonomia amministrativa e contabile.

La documentazione deve essere allegata in formato digitale alla richiesta presentata online.

In applicazione dell’art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017, gli enti del terzo settore sono esenti dall’imposta di bollo. Tale esenzione viene applicata in via transitoria anche alle associazioni di promozione sociale che presentano istanza di iscrizione nel relativo registro regionale, in virtù della interpretazione estensiva dell’art. 104, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 fornita dalla Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate. Sarà cura del Servizio che gestisce il procedimento inviare all’Ufficio delle Entrate territorialmente competente la documentazione prodotta dall’associazione che ha presentato l’istanza di iscrizione, al fine di una verifica in ordine alla sussistenza della esenzione dichiarata.

Non sono considerate associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
Non costituiscono, inoltre, associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni che dispongono limitazioni e discriminazioni di qualsiasi natura all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale
Direzione generale delle politiche sociali
Servizio attuazione della programmazione Sociale
Via Roma, 253 09123 Cagliari
Telefono: 070/6067098 (dal lunedi al venerdi dalle ore 11 alle ore 12,30)

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