Cancellazione su istanza dal registro regionale delle associazioni di promozione sociale

Cancellazione su istanza dal registro regionale delle associazioni di promozione sociale
Ultimo aggiornamento: 28-09-2021
Stato procedimento: In corso


Cosa è?
Legge regionale n. 23 del 23/12/2005, art. 12 e Linee Guida approvate con DGR n. 15/1 del 13/04/2006 paragrafo 8.
La cancellazione su istanza delle associazioni di promozione sociale dal Registro regionale è disposta, con provvedimento motivato del Dirigente del Servizio competente, nel caso di espressa richiesta da parte dell’associazione iscritta.
La comunicazione del provvedimento di cancellazione all'associazione destinataria dello stesso avviene esclusivamente online, tramite il portale SUS. Il medesimo provvedimento è comunicato alla Provincia e al Comune ove ha sede legale l'associazione e all'Agenzia delle entrate, nonché pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS).
Registro regionale delle associazioni di promozione sociale - 1 ° sezione
https://sus.regione.sardegna.it/sus/export-list/promozione-sociale/xls?s=1_sezione
Registro regionale delle associazioni di promozione sociale - 2 ° sezione
https://sus.regione.sardegna.it/sus/export-list/promozione-sociale/xls?s=2_sezione
Associazioni di promozione sociale iscritte al Registro regionale
Entro 30 giorni dall'invio telematico, tramite il portale SUS, dell’espressa richiesta di cancellazione da parte dell’associazione iscritta.