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Supporto :



DIRETTIVE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE



 Ultimo aggiornamento: 20-08-2015

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoIMP376
TIPOLOGIA
Non definito
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
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Cosa è?

Legge regionale n. 5 del 18/05/2006, capo II, articoli 14-18

La Regione ha definito le direttive e i criteri di attuazione relativi al commercio su aree pubbliche, ossia l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Il commercio su aree pubbliche è soggetto alle procedure indicate (bando o tramite il Suap) e può essere svolto:
a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
b) negli spazi definiti da ogni singolo Comune e sui posteggi liberi a condizione che l'attività sia esercitata in forma mobile.

L’assegnazione dei posteggi disponibili deve avvenire mediante bando di gara. Agli imprenditori agricoli deve essere assegnato un numero di posteggi non inferiore al 30%.
Le domande possono essere inviate al Comune sede di posteggio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o consegnate a mano al protocollo del Comune, con le modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici.

Il Comune predispone la graduatoria secondo i seguenti criteri di priorità:
a) maggior numero di presenze effettive cumulate dall’operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;
b) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;
c) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all’esercizio al commercio su aree pubbliche;
d) criteri ulteriori (seguendo un ordine progressivo):
- presenza nel nucleo familiare di portatore d’handicap;
- numero familiari a carico;
- anzianità del richiedente;
- anzianità di rilascio di precedente autorizzazione amministrativa;
- anzianità dell'iscrizione al Registro delle imprese.

La concessione dei posteggi può essere tacitamente rinnovata.

I comuni sede di posteggi per i quali è stata effettuata rinuncia li assegneranno agli operatori che ne hanno titolo o alle eventuali riserve degli idonei secondo l’ordine della relativa graduatoria.

L’assegnazione dei posteggi liberi* (vedi note) ha validità giornaliera.
Il 30% dei posteggi liberi sono assegnati agli imprenditori agricoli; in assenza di imprenditori agricoli o in mancanza della copertura dei posteggi loro riservati, tali posteggi sono assegnati agli altri operatori.
La stessa procedura si applica ai posteggi non assegnati a seguito di bando.

In occasione di fiere-mercato, sagre, festività o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee.
In caso di concorrenza di più domande superiore ai posti disponibili si procederà al sorteggio.

Il procedimento amministrativo è gestito dal Comune a persone fisiche o, nel caso di società di persone regolarmente costituite, a soci illimitatamente responsabili

Qualora l’esercizio dell’attività riguardi il commercio di prodotti alimentari, è necessario possedere uno dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale per il commercio istituito o riconosciuto dalla Regione;
b) aver esercitato in proprio, o in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla somministrazione o all’amministrazione o, se si tratta di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare regolarmente iscritto come tale all’INPS, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio nel settore nel quale s’intende avviare la nuova attività commerciale o di somministrazione;
c) essere stato iscritto nell’arco degli ultimi cinque anni al Registro degli esercenti il commercio (REC).

Nel caso di società i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta all’attività.

Per il commercio su posteggi dati in concessione (vedi in normativa Legge regionale n. 5/2006,art. 15, comma 1 lett. a) e la Deliberazione della Giunta regionale n. 15/15 del 19 aprile 2007) gli interessati devono presentare domanda al Comune nei termini e nei modi stabiliti dagli appositi bandi pubblici.

Per il commercio in forma itinerante (vedi in normativa Legge regionale n. 5/2006, art. 15, comma 1 lett. b) gli interessati possono ai sensi della normativa sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) presentare la necessaria documentazione al Comune competente in qualunque periodo dell'anno.

Per il commercio su posteggio in concessione occorre fare riferimento al Bando che ciascun Comune pubblicherà.
Per il commercio in forma itinerante, si rinvia alla documentazione prevista in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap).

*posteggio all’interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell’agro-alimentare, o che per loro natura abbiano carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma mobile.

Ufficio: Gli interessati devono rivolgersi al Suap del Comune competente per territorio.

Assessorato del turismo, artigianato e commercio
Direzione generale del turismo, artigianato e commercio
Servizio osservatorio ricerca e sviluppo
Viale Trieste, 105 - 09123 Cagliari
Telefono: 070/6067070
Fax: 070/6067278

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