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Supporto :



Disciplina della pesca del riccio di mare



 Ultimo aggiornamento: 20-12-2023

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoCIT378
TIPOLOGIA
Non definito
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

Attività di pesca Paracentrotus lividus indirizzata ai soli pescatori professionali

La pesca è consentita :
a) ai pescatori marittimi professionali, iscritti nel registro dei pescatori marittimi, esclusivamente dall’imbarcazione mediante il seguente attrezzo da pesca autorizzato in licenza ai sensi di legge: asta e specchio (“cannuga”), anche con l’ausilio del coppo;
b) ai pescatori professionali subacquei, in possesso di autorizzazione per la pesca subacquea professionale, in apnea o con l’uso di apparecchi ausiliari per la respirazione esclusivamente a mano o con l’ausilio di qualsiasi strumento corto atto a staccare il riccio dal substrato;

Per il pescatore marittimo professionale e subacqueo professionale autorizzato la pesca è consentita dalle ore 6 sino alle ore 14.00 con esclusione del giorno di domenica, il numero massimo di ricci consentiti è pari a 1000 se l’operatore è da solo, e a 2000 se accompagnato da assistente.
La pesca del riccio di mare non è più consentita ai pescatori sportivi o ricreativi.

PERIODO DI PESCA CONSENTITO:
Dal 15 novembre 2021 a data da definirsi con successiva disposizione di legge.
Il prelievo degli esemplari di riccio di mare e lo sbarco sono consentiti esclusivamente dalle ore 6 alle ore 14 con esclusione del giorno di domenica .
La detenzione , il trasporto e la commercializzazione degli esemplari di riccio di mare (Paracentrotus lividus) e dei relativi prodotti derivati freschi sono consentiti sino a 48 ore dalla data di chiusura della stagione di pesca, fatta salva la scadenza del singolo prodotto fresco e/o derivato.



PRESCRIZIONI E DIVIETI:
- la taglia minima di cattura è di 50 mm esclusi gli aculei. Ogni esemplare di taglia inferiore prelevato in qualsiasi circostanza, da qualunque tipologia di imbarcazione e da qualsiasi categoria autorizzata alla pesca, anche non appartenente a quella dei pescatori professionali, deve essere rigettato in mare, possibilmente nel sito di prelievo - gli organi di vigilanza provvedono a dare comunicazione al servizio pesca e acquacoltura (agr.pesca@regione.sardegna.it) del sito reimmissione degli esemplari sottotaglia;
- la raccolta del riccio di mare mediante attrezzi trainati con imbarcazione o anche a mano mediante mezzi meccanici (strumenti in ferro), compresi i rastrelli non è consentita;
- il pescatore professionale subacqueo, se accompagnato da assistente a bordo dell'imbarcazione, può raccogliere giornalmente esemplari per 4 ceste (dimensioni: altezza 35 cm, lunghezza 60 cm, larghezza 50 cm) equivalenti, per due unità lavorative, a circa 2000 esemplari; se non è accompagnato da un assistente può raccogliere giornalmente esemplari per 2 ceste pari a circa 1000 ricci;
- il pescatore marittimo professionale è tenuto a rispettare gli stessi quantitativi massimi prelevabili previsti per il pescatore subacqueo professionale.

Il pescatore subacqueo professionale regolarmente autorizzato che svolga l’attività di pesca del riccio di mare:
- per ragioni di sicurezza, è invitato a comunicare giornalmente, prima dell’inizio delle operazioni di pesca, l’area di prelievo, l’orario stimato di inizio e di fine delle operazioni di pesca all’Autorità marittima competente chiamando il relativo numero telefonico riportato nella Tabella allegata al presente decreto per farne parte integrante (Allegato A);

- è tenuto a comunicare, prima dell’inizio dell’attività di pesca del riccio di mare, l’avvenuta ricezione del registro di pesca del riccio di mare (Allegato B1)
- che viene inviato dall’Amministrazione regionale - e l’interesse allo svolgimento di tale attività al Servizio pesca e acquacoltura dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale inviando una PEC o una mail rispettivamente all’indirizzo agricoltura@pec.regione.sardegna.it o agr.pesca@regione.sardegna.it
è tenuto a compilare giornalmente in tutte le sue parti immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di pesca e comunque prima del trasporto e tenere a disposizione in caso di verifica degli organi di vigilanza il registro di pesca del riccio di mare;
è tenuto a restituire il registro di pesca del riccio di mare al Servizio Pesca e acquacoltura dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale via Pessagno 4, 09126 Cagliari, entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura della stagione di pesca del riccio di mare, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o inviandone copia in digitale via PEC all’indirizzo agricoltura@pec.regione.sardegna.it .
Il pescatore marittimo professionale è soggetto agli stessi obblighi previsti per il pescatore subacqueo professionale di cui al comma 1 lettere c) e d) del presente articolo, previa richiesta formale di invio del registro di pesca del riccio di mare (Allegato B2) al Servizio pesca e acquacoltura dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale tramite PEC o mail rispettivamente all’indirizzo agricoltura@pec.regione.sardegna.it o agr.pesca@regione.sardegna.it.


Si precisa che la ripetuta violazione delle disposizioni in merito alla taglia minima di cattura, ai quantitativi massimi prelevabili e all’orario consentito di prelievo e di sbarco, nonché delle disposizioni in merito alla compilazione del registro di pesca comporterà la revoca dell’autorizzazione alla pesca subacquea professionale, per il periodo di un anno .

Si precisa che la ripetuta violazione delle disposizioni in merito alla taglia minima di cattura, ai quantitativi massimi prelevabili e all’orario consentito di prelievo e di sbarco, nonché delle disposizioni in merito alla compilazione del giornale di pesca comporta la revoca dell’autorizzazione alla pesca subacquea professionale. Inoltre la violazione delle disposizioni in merito al periodo di pesca consentito comporta la sospensione immediata dell’autorizzazione alla pesca professionale subacquea per la durata di un anno.

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
Servizio pesca e acquacoltura
Via Pessagno n. 4 - 09126 Cagliari

Ufficio: Referenti:
Maurizio Farris - (mafarris@regione.sardegna.it) ; Marina Campolmi - tel. 070/6062767 (mcampolmi@regione.sardegna.it)

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