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Elenco dei revisori dei conti degli enti locali



 Ultimo aggiornamento: 14-11-2022

Stato procedimento: In corso


CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoSUS3974
TIPOLOGIA
Non definito
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

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L'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica redige un elenco nel quale, a richiesta, possono essere inseriti coloro i quali sono iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e gli iscritti, a livello regionale, all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34).
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 14/35 del 23 marzo 2016, ha poi approvato i criteri per la redazione e l'aggiornamento dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, previsto dall’articolo 36 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2.
Al riguardo si evidenzia che:
 I Comuni sono stati raggruppati per fasce di popolazione;
 È richiesta una anzianità di iscrizione minima (2 anni) nel Registro dei revisori legali/albo dei dottori commerciali ed esperti contabili e una specifica qualificazione professionale;
 È prescritta, sia ai fini dell'iscrizione che del mantenimento nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali della Regione Autonoma della Sardegna, l'acquisizione di 10 crediti formativi annuali, da conseguire entro il 30 novembre di ogni anno, riconosciuti dalla Regione Sardegna, per aver partecipato a corsi e/o seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economica degli Enti territoriali.
Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti la revisione legale dei conti è affidata a un collegio di revisori composto da tre membri.
Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore.
Nel caso in cui le unioni di comuni esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione legale dei conti è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.
L'attività di revisione legale dei conti può essere svolta dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che ne fanno parte; in tal caso per le unioni di comuni con meno di 15.000 abitanti il revisore è unico. Nelle unioni di comuni con più di 15.000 abitanti il collegio dei revisori è di tre membri.
A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i revisori dei conti degli enti locali sono individuati con il sistema dell'estrazione pubblica.
L'organo abilitato effettua l'estrazione pubblica sulla base di una rosa di tre nomi per il revisore unico e cinque nomi per il collegio dei revisori, indicata dall'organo assembleare.
L'incarico di revisione legale dei conti dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Gli enti locali, qualora il revisore o il collegio siano al primo mandato, hanno la facoltà di rinnovarlo per un secondo mandato senza procedere ad estrazione, con deliberazione dell'organo assembleare. In caso di collegio non è ammesso il rinnovo parziale dell'organo.
Nel caso di collegio, la scelta rispetta le quote di genere, con almeno una presenza per genere.
Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente locale può essere nuovamente nominato nello stesso ente a condizione che sia decorso un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico.

- Gli iscritti da almeno due anni, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
- Gli iscritti da almeno due anni, a livello regionale, all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n.
34).

Per l’iscrizione nell’elenco relativo ai comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti (fascia 1):
 Iscrizione da almeno due anni nel registro dei Revisori legali, ovvero, a livello regionale, all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
 Aver maturato 10 crediti formativi conseguiti nel periodo 1 gennaio – 30 novembre di ogni anno a seguito della partecipazione a eventi formativi su materie di contabilità pubblica e gestione economica degli enti territoriali riconosciuti dai competenti Ordini professionali

Per l’iscrizione nell’elenco relativo ai comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti (fascia 2):
 Iscrizione da almeno 3 anni nel Registro dei revisori legali ovvero, a livello regionale, all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34);
 Aver maturato 10 crediti formativi conseguiti nel periodo 1 gennaio – 30 novembre di ogni anno a seguito della partecipazione a eventi formativi su materie di contabilità pubblica e gestione economica degli enti territoriali riconosciuti dai competenti Ordini professionali;
 Aver svolto almeno due incarichi di revisione dei conti della durata di un triennio ciascuno presso enti locali di qualsiasi dimensione demografica, come individuati ai sensi dell’art. 2 comma1 del D.lgs n. 267/2000, ossia presso comuni, province, unioni di comuni.

Il termine di conclusione del procedimento è stabilito, di volta in volta, nell'avviso pubblico.

A decorrere dal giorno 27/11/2020 è possibile presentare istanza per l'aggiornamento dell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali.

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Direzione generale enti locali e finanze
Ufficio: Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Oristano (sede di Nuoro) ;
Via Dalmazia, 4 - 08100 Nuoro
Telefono: 0784/239202 – 239269- 239219

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