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Accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope



 Ultimo aggiornamento: 03-08-2023

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoCIT3
TIPOLOGIA
Non definito
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
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Cosa è?

Accertamenti per i lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi

I lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi devono essere sottoposti ad accertamenti sanitari volti a verificare l'assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, per prevenire incidenti collegati allo svolgimento di tali mansioni e tutelare l'incolumità del lavoratore stesso oltre che di terzi.
Tali accertamenti sanitari devono essere attivati sia come controlli periodici che nei seguenti casi:
- prima che venga affidata la mansione a rischio;
- accertamento per ragionevole dubbio;
- accertamento dopo un incidente;
- accertamento di follow up (monitoraggio cautelativo);
- accertamento al rientro al lavoro, nella mansione a rischio, dopo un periodo di sospensione dovuto a precedente esito positivo degli accertamenti.

La procedura di accertamento sanitario è articolata in due fasi:
- un primo livello di accertamenti, a cura del medico competente, che comprende una visita medica (orientata all'identificazione di segni e sintomi suggestivi di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope), e test tossicologico-analitici. Su valutazione del medico competente, può essere effettuato anche un approfondimento diagnostico su base clinica (visite mediche) e laboratoristica;
- un secondo livello di approfondimento diagnostico-accertativo, curato dalle strutture sanitarie competenti (ossia i SerD).

Ciascun datore di lavoro deve comunicare al medico competente, con le modalità e le frequenze indicate alla voce "documentazione", i nomi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti.
Entro trenta giorni dal ricevimento dell'elenco dei nominativi, il medico stabilirà, in accordo con il datore di lavoro, il cronogramma per gli accessi dei lavoratori agli accertamenti e lo trasmetterà allo stesso datore. Quest'ultimo dovrà quindi comunicare a ciascun lavoratore la data ed il luogo degli accertamenti, con un preavviso di non più di un giorno (vedi nota 2).
In caso di negatività degli accertamenti di primo livello, il medico competente concluderà l'accertamento con un giudizio di idoneità allo svolgimento della mansione, che comunicherà in forma scritta al datore di lavoro ed al lavoratore.
Nel caso in cui gli accertamenti di primo livello diano esito positivo, il medico competente formulerà, invece, un giudizio di temporanea inidoneità allo svolgimento della mansione a rischio e ne darà formale comunicazione al lavoratore e, contestualmente, al datore di lavoro che, nel rispetto della riservatezza e della dignità di quest'ultimo, provvederà a sospendere temporaneamente, in via cautelativa, l'interessato dallo svolgimento della mansione a rischio. Entro 10 giorni dalla comunicazione dell’esito positivo, il lavoratore potrà richiedere, in forma scritta, l’esecuzione di controanalisi per la revisione del risultato sulla base del quale è stato espresso il giudizio di inidoneità temporanea.
Successivamente, il medico incaricato degli accertamenti di primo livello invierà il lavoratore risultato positivo alla struttura sanitaria competente per gli accertamenti clinici e tossicologici-analitici di secondo livello.

Qualora gli accertamenti di secondo livello diano esito positivo, il SerD invierà al medico competente una comunicazione scritta, corredata degli esiti degli esami di laboratorio effettuati e dei riscontri clinici anamnestici rilevati. Il medico, a sua volta, confermerà l’inidoneità temporanea del lavoratore alla mansione a rischio e ne informerà il datore di lavoro, che provvederà tempestivamente a far cessare dall'espletamento della mansione il lavoratore interessato.
Quest'ultimo potrà richiedere l’esecuzione di controanalisi per la revisione degli esami di laboratorio relativi agli accertamenti di secondo livello.
Se la struttura sanitaria non diagnosticherà e certificherà uno stato di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti ma un uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, invierà una comunicazione al medico competente nella quale indicherà gli accertamenti clinici e tossicologici necessari per effettuare il monitoraggio cautelativo del lavoratore. Tale monitoraggio sarà effettuato dal medico, in accordo con le indicazioni del SerD, per almeno 6 mesi. Gli accertamenti dovranno essere eseguiti con periodicità almeno mensile, in date non programmabili dal lavoratore, da stabilire di volta in volta in base al caso concreto.
Nel caso in cui gli accertamenti di secondo livello dimostrino la presenza di tossicodipendenza, il SerD dovrà inviare una comunicazione scritta al medico competente e proporre al lavoratore un appropriato percorso di cura e riabilitazione da seguire, per almeno 12 mesi, presso la struttura stessa. Per poter attivare precocemente il percorso di riabilitazione e/o l'idonea terapia, al lavoratore dovrà essere garantita la possibilità di accedere al trattamento con la conservazione del posto di lavoro.
Per i lavoratori ai quali la struttura sanitaria competente diagnosticherà e certificherà uno stato di tossicodipendenza, il periodo di monitoraggio cautelativo inizierà al termine del periodo di cura e riabilitazione, dichiarato e certificato dal SerD come "remissione completa" secondo i criteri dell'Organizzazione mondiale della sanità.
Terminato il monitoraggio cautelativo, per poter rientrare al lavoro nella mansione a rischio, il lavoratore dovrà prima essere sottoposto dal medico competente ad un accertamento di idoneità alla mansione, durante il quale sarà verificato il suo stato di "non assuntore". Il medico potrà decidere, a scopo cautelativo, di sottoporre ad osservazione il lavoratore nei 6 mesi successivi, tramite accertamenti da effettuare con frequenza maggiore rispetto a quella ordinaria.

- lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi (vedi, in normativa, l'elenco riportato all'allegato 1 dell'Intesa n. 99 del 30 ottobre 2007);
- datori di lavoro (vedi nota 1);
- medici incaricati di svolgere gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- aziende sanitarie locali.

comunicazione scritta contenente i nominativi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento sanitario, che il datore di lavoro deve inviare al medico competente.
La comunicazione deve essere effettuata in occasione della prima attivazione delle procedure di accertamento, per tutti i lavoratori addetti a mansioni a rischio. Successivamente, la comunicazione dovrà essere trasmessa periodicamente ed aggiornata tempestivamente con riferimento ai nuovi assunti ed ai lavoratori che non svolgono più tali mansioni. In ogni caso, la comunicazione dovrà essere effettuata almeno una volta all'anno.

- sono a totale carico del datore di lavoro i costi relativi agli accertamenti di laboratorio, le visite, le certificazioni e le ulteriori spese relative al monitoraggio cautelativo;
- sono a carico del lavoratore interessato le spese per eventuali controanalisi.

Le spese per il percorso di cura e riabilitazione presso il Servizio per le dipendenze (SerD) sono, invece, a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

1) Con "datore di lavoro" si intende il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio dotato di autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni, tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice.
(Normativa di riferimento: art. 2, lettera b, decreto legislativo n. 81/2008)
Il datore di lavoro deve predisporre un documento di valutazione dei rischi nel quale deve, in particolare, definire azioni preventive, promozionali ed educative relative ai pericoli connessi all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nello svolgimento di mansioni a rischio.

2) Nel caso in cui non si presenti agli accertamenti senza aver prodotto documentata e valida giustificazione, il lavoratore sarà sottoposto ad almeno tre controlli tossicologici a sorpresa nei trenta giorni successivi o ad osservazioni di maggior durata, in base alle situazioni di ragionevole dubbio riscontrate dal medico competente.

Ufficio: Per gli interessati: Aziende sanitarie locali - Dipartimenti di prevenzione - Servizi prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (Spresal)
(vedi, nella sezione allegati, l'elenco degli indirizzi degli Spresal) Per informazioni e accesso agli atti: Uffici relazioni con il pubblico delle aziende sanitarie locali

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