Sportello Unico dei Servizi

I procedimenti online dell'Amministrazione Regionale

Supporto :



Autorizzazione per la realizzazione di nuovi sbarramenti di altezza fino a 6 metri e con volume di invaso fino a 60 mila metri cubi



 Ultimo aggiornamento: 05-12-2023

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoAUT4211
TIPOLOGIA
Autorizzazioni, Concessioni Autorizzazioni, Concessioni
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

Legge Regionale n. 12/2007. Autorizzazione alla realizzazione di nuovi sbarramenti di categoria A di qualsiasi tipologia.

Ogni intervento riguardante la costruzione di sbarramenti e opere di competenza regionale, ovvero la loro modifica qualora già esistenti, che mantenga o faccia rientrare le opere stesse tra quelle indicate alla voce requisiti, deve essere preceduto dalla domanda di autorizzazione e dalla presentazione di un progetto di fattibilità redatto da tecnici iscritti ai relativi albi e secondo le specifiche competenze professionali.

1.Presentazione della domanda
La domanda di autorizzazione e il progetto di fattibilità devono essere presentati al Servizio genio civile competente per territorio. L’eventuale domanda di concessione per la derivazione d’acqua deve essere inoltrata dal richiedente allo stesso Servizio, contestualmente alla domanda di autorizzazione alla costruzione. Tutti i progetti di opere relative a derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo sono assoggettate alla procedura di verifica (Screening) ambientale. Qualora le opere, in fase di verifica (Screening) ambientale, siano state assoggettate a Valutazione di impatto ambientale (VIA), il relativo provvedimento di approvazione del progetto non può essere rilasciato prima della positiva conclusione della procedura di VIA. Per le procedure di verifica ambientale e VIA è competente l’assessorato della Difesa dell’ambiente che dovrà rilasciare al richiedente le relative autorizzazioni.

2. Esame preliminare e avvio del procedimento
Il Servizio genio civile una volta verificata la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione, procede all’esame preliminare previa comunicazione agli interessati dell’avvio del procedimento.
La domanda di autorizzazione è trasmessa dal Servizio genio civile competente per territorio all’Autorità di bacino regionale e all’autorità idraulica competente. Queste, nel termine massimo di sessanta giorni dalla ricezione della domanda, comunicano il proprio parere all’ufficio, rispettivamente in ordine al controllo sull’equilibrio del bilancio idrico, idrologico, della conservazione e difesa del suolo, sulla tutela delle risorse idriche, sulla qualità delle acque e dell’ambiente.
Per le opere da realizzare in alveo deve essere rilasciata, da parte del Servizio genio civile competente per territorio, la relativa autorizzazione.
Per le opere che rientrano tra quelle assoggettabili alla procedura di verifica, deve essere altresì rilasciato, dall’autorità competente, il nulla osta conseguente alla verifica (Screening) ambientale.
Acquisiti tutti i pareri e le autorizzazioni, se la domanda appare al Servizio senz’altro inattuabile o contraria al buon regime delle acque, alla loro qualità o ad altri interessi generali, questi ne dispone l’immediato rigetto, previa acquisizione delle eventuali osservazioni del richiedente.

3. Relazione finale istruttoria
Il Servizio genio civile competente per territorio, entro sessanta giorni dal ricevimento di tutte le autorizzazioni previste, conclude l’istruttoria con una relazione dettagliata, che illustra le caratteristiche tecniche delle varie opere previste dal progetto in relazione anche alla compatibilità idraulica ed ambientale delle stesse.

4. Approvazione del progetto di fattibilità
Il direttore del Servizio genio civile emette il provvedimento di approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità e ne trasmette copia:
a) al Servizio opere idriche e idrogeologiche insieme alla relativa documentazione, per l'inserimento e la catalogazione nel catasto delle dighe di competenza regionale;
b) all'interessato, munita degli estremi di approvazione, per procedere alla successiva fase di progettazione.
Il Servizio genio civile sempre al fine dell'aggiornamento del catasto dighe, trasmette al Servizio opere idriche e idrogeologiche copia della concessione di derivazione e del relativo disciplinare. L’approvazione tecnica non sostituisce obblighi, oneri e vincoli gravanti sul soggetto e sulle opere interessate. L’eventuale rilascio della concessione ad edificare delle opere da parte del comune competente è subordinato all’approvazione tecnica del progetto di fattibilità.

5. Presentazione del progetto esecutivo
Una volta ottenuta l’approvazione del progetto di fattibilità dell’opera, il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione dello sbarramento è subordinato alla presentazione della domanda di approvazione del progetto a livello tecnico esecutivo delle opere. La domanda di approvazione del progetto esecutivo delle opere deve essere presentata al Servizio genio civile competente per territorio, per gli sbarramenti di categoria A di qualsiasi tipologia.

6. Contenuti del progetto esecutivo
Il progetto esecutivo deve contenere tutti gli elaborati di cui al progetto di fattibilità portati al livello tecnico esecutivo, completi delle eventuali integrazioni ed adeguamenti derivanti da prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità.
Esso, inoltre, deve comunque contenere gli elaborati elencati al comma 1 dell’art. 16 dell’Allegato A.

7. Esame preliminare e avvio del procedimento
Qualora la domanda sia corredata di tutti i documenti prescritti, ma questi richiedano un loro completamento o regolarizzazione, l’ufficio assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci e non superiore a sessanta giorni, per la regolarizzazione degli atti. Decorso senza esito tale termine il procedimento si conclude con il rigetto della domanda.
L’ufficio provvede, entro i novanta giorni successivi alla presentazione della documentazione, all’effettuazione dell’istruttoria del progetto e procede ad effettuare ulteriori sopralluoghi resisi necessari ai fini istruttori. Tale termine può essere interrotto al fine di consentire all’ufficio l’acquisizione di un’eventuale documentazione integrativa.

8. Conclusione dell’istruttoria
L’ufficio conclude l’istruttoria con una relazione dettagliata e procede alla stesura definitiva dello schema del Foglio condizioni di costruzione, del Foglio condizioni per l’esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere.

9. Approvazione del progetto esecutivo e autorizzazione alla costruzione
Il progetto esecutivo è approvato, unitamente all’approvazione del Foglio condizioni di costruzione e della bozza del Foglio condizioni per l’esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere, con provvedimento del Direttore del Servizio genio civile. Il medesimo provvedimento è rilasciato anche ai fini dell’autorizzazione alla costruzione; esso è pubblicato, anche per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale:
Nei confronti del provvedimento finale è ammesso:
• ricorso gerarchico al Direttore Generale – ai sensi dell’art. 24 lettera f) della L.R. 13/11/1998 n. 31 – entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto;
• ricorso al Tar Sardegna, entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (in alternativa al ricorso al Tar), entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto.

Coloro che intendono realizzare le opere descritte nella sezione "requisiti"

REQUISITI:
L’opera per la quale si richiede l’autorizzazione alla costruzione deve essere compresa tra le seguenti:
- Sbarramenti;
- Invasi temporanei per la laminazione delle piene;
- Casse di espansione dirette o in derivazione;
- Traverse
con altezza fino a 6 metri e con volume di invaso fino a 60.000 metri cubi;

La presente procedura non si applica a:
a) tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali e minerari, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato oppure dell'Assessorato regionale dell'industria;
b) i bacini totalmente interrati sotto il piano di campagna aventi quota della soglia sfiorante non superiore alla quota del piano di campagna; le vasche e i serbatoi in quanto non costituenti sbarramento; le opere di regimazione di fiumi e torrenti prive di funzione di ritenuta, quali arginature, briglie, soglie di fondo e opere trasversali come pennelli; le opere di presa costituite da traverse sfioranti con altezza dello sbarramento non superiore a 1,50 metri e volume di invaso non superiore a 1.000 metri cubi; le opere di accumulo con altezza dello sbarramento non superiore a 1,50 metri e volume di invaso non superiore a 1.000 metri cubi;
c) i bacini utilizzati per l'accumulo di reflui zootecnici.

1. Domanda, in bollo, di autorizzazione alla costruzione o alla modifica di uno sbarramento;
2. Progetto di fattibilità dell’opera in quattro copie cartacee e su supporto informatico georeferenziato (cd o dvd);
3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
4. Fotocopia del documento di identità;
5. Ricevuta del pagamento del contributo.
La documentazione deve essere inoltrata al Servizio genio civile competente per territorio.
Una volta ottenuta l'approvazione del progetto di fattibilità, per l'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione è necessario presentare il progetto esecutivo in 4 copie cartacee e su supporto informatico georeferenziato (CD o DVD) firmato dal proprietario e dall'ingegnere progettista iscritto all'albo professionale, unitamente alla richiesta in bollo, alla dichiarazione sostitutiva di certificazione e a copia di documento di riconoscimento. Il progetto esecutivo deve contenere gli elaborati riportati all’art. 16 dell’Allegato A.

DOCUMENTAZIONE RIDOTTA
Non è obbligatorio presentare il progetto esecutivo se l'autorizzazione è richiesta per la costruzione di una delle seguenti opere:
- Invasi e piccole dighe (Tipologia I dell’art. 3 dell’allegato A alla LR 12/2007) con altezza fino a 6 metri e con volume di invaso compreso tra 60.000 e 100.000 metri cubi
- Traverse fluviali (Tipologia III dell’art. 3 dell’allegato A alla LR 12/2007) con altezza fino a 6 metri e con volume di invaso superiore a 60.000 metri cubi e fino a 100.000 metri cubi
- Traverse fluviali (Tipologia III dell’art. 3 dell’allegato A alla LR 12/2007) con altezza superiore a 6 metri e fino a 15 metri e con volume di invaso fino a 100.000 metri cubi e l'opera viene inserita in un'area il cui assetto idrogeologico complessivo, avendo considerato la superficie del bacino imbrifero, la pendenza dell'alveo o dei versanti a valle dello sbarramento, la presenza di situazioni di rischio geologico ed ambientale derivanti da significativi dissesti sui versanti, smottamenti attivi, probabilità di valanghe, sismicità dell'area, sia tale da permettere la valutazione di classe di rischio basso, in una area significativa indagata a valle, in direzioni idraulicamente non trascurabili. Nel caso in cui vi siano i presupposti per la presentazione della documentazione ridotta, il richiedente può presentare un progetto che contenga gli elaborati descritti all’art. 14 dell’Allegato A alla L.R. 12/2007.

PRESUPPOSTI PER LA NON ASSOGGETTABILITA’
Non è obbligatorio presentare il progetto esecutivo nel caso di sbarramenti rientranti nella categoria A, sottocategoria A1 della tipologia I dell'art. 3 dell'allegato A alla L.R. 12/2007, con altezza fino a 6 metri e con volume di invaso fino a 10 mila metri cubi, per i quali il dirigente del Servizio genio civile, in sede di istruttoria e sulla base della documentazione presentata, verifichi che le opere non comportano rischi apprezzabili alle popolazioni, alle attività poste a valle dell'invaso e all'assetto idrogeologico complessivo. In questo caso sono esclusi anche gli obblighi della sorveglianza sui lavori di costruzione e della vigilanza sull'esercizio delle opere.
In tal caso il progetto presentato deve indicare chiaramente l'esistenza delle caratteristiche di stabilità e sicurezza ed accertare la rispondenza del progetto o dell'opera esistente ai seguenti criteri:
a) il deflusso dell'acqua, conseguente ad ipotetico collasso dello sbarramento, non deve costituire pericolo per la pubblica incolumità;
b) le strutture di ritenuta non devono essere vulnerabili in caso di tracimazione durante una piena;
c) gli organi di scarico di superficie devono essere a soglia fissa, privi di organi mobili di intercettazione o regolazione e devono essere in grado di smaltire completamente la portata di progetto e tali da non essere soggetti ad ostruzione;
d) l'assetto idrogeologico complessivo deve essere tale da escludere rischi apprezzabili alle popolazioni ed alle attività poste a valle dell’invaso.

- Per ogni istanza relativa alla realizzazione di un nuovo sbarramento, il richiedente effettua, una tantum, un versamento di un contributo per istruttoria pari a:
a) 100 euro

da versare su:

• CONTO CORRENTE BANCARIO per bonifici n. 70673111
Codice IBAN: IT/72/L/01015/04999/000070673111
Tesoreria regionale, (Banco di Sardegna) Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari.
Causale: SANZIONI AMMINISTRATIVE – ARTICOLI 4 E 5 L.R. 12/2007CONTRIBUTO ISTRUTTORIA"


- Marca da bollo da applicare alla domanda di autorizzazione alla costruzione o alla modifica dello sbarramento
- Marca da bollo da applicare alla domanda di approvazione del progetto a livello tecnico esecutivo delle opere

Fatti salvi gli effetti penali, a coloro che effettuano uno sbarramento soggetto alla presente autorizzazione senza averla ottenuta o in difformità dell'autorizzazione si applicano le seguenti sanzioni:
a) fino a 7.000 euro per la realizzazione di nuovi sbarramenti senza la prescritta autorizzazione;
b) fino a 4.000 euro per la realizzazione di nuovi sbarramenti in difformità rispetto alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione;
c) fino a 5.000 euro per la gestione degli sbarramenti in difformità ai contenuti dell’autorizzazione.

Servizio del Genio civile di Cagliari (GCC)
Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari
Telefono: 070/6062252
Fax: 070/6066979

Servizio del Genio civile di Nuoro (GCN)
Via Dalmazia, 4 - 08100 Nuoro
Telefono: 0784/239237 - 3237
Fax: 0784/232580

Servizio del Genio civile di Sassari (GCS)
Viale Diaz, 23 - 07100 Sassari
Telefono: 079/2088300 - 079/2088351
Fax: 079/2088350

Servizio del Genio civile di Oristano (GCO)
Via Donizetti, 15/a - 09170 Oristano
Telefono: 0783/308702 - 0783/308716
Fax: 0783/308717

torna all'inizio del contenuto