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Supporto :



Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione



 Ultimo aggiornamento: 18-09-2023

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoCIT437
TIPOLOGIA
Sussidi, Contributi, Agevolazioni Sussidi, Contributi, Agevolazioni
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

Contributi ai comuni per il sostegno alle famiglie per il pagamento degli affitti

La legge n. 431 del 9 dicembre 1998 (vedi sezione normativa) ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, destinato alla concessione di contributi a sostegno totale o parziale, del pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico.

In seguito alla pubblicazione del bando comunale, le persone interessate devono presentare la domanda di contributo al Comune.

L’Ente determinerà l’importo dei contributi da assegnare, favorendo le famiglie con redditi bassi ed elevate soglie di incidenza del canone, oltre che le persone in situazioni di particolare debolezza sociale, quali disabili ed anziani.

La graduatoria dei beneficiari sarà approvata dalla Giunta comunale, dopodiché il fabbisogno finanziario sarà comunicato dall’Ente alla Regione.

La Giunta regionale approverà la ripartizione tra i comuni delle risorse statali e regionali disponibili, in proporzione all’effettivo fabbisogno riscontrato e assegnando un finanziamento aggiuntivo agli enti che integreranno le risorse statali e regionali con fondi propri, in misura non inferiore al 5% del fabbisogno accertato.
L’importo premiale sarà pari al 50 % della dotazione finanziaria integrativa del Comune e comunque non superiore al fabbisogno accertato.

Una volta che la Regione avrà trasferito al Comune le risorse assegnate, l’Ente provvederà ad erogare i contributi ai titolari dei contratti di locazione, in base alla graduatoria approvata.

Nei confronti del provvedimento finale è ammesso:
• ricorso gerarchico al Direttore Generale – ai sensi dell’art. 24 lettera f) della L.R. 13/11/1998 n. 31 – entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto;
• ricorso al Tar Sardegna, entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (in alternativa al ricorso al Tar), entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto.

Destinatari della procedura: comuni della Sardegna.

Beneficiari finali: titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata situate nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

possono accedere ai contributi le persone in possesso dei requisiti indicati nel bando comunale e che rientrano in una delle due fasce di beneficiari:
- fascia A: indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime Inps, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. L'ammontare del contributo per ciascun richiedente, è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a 3.098,74 euro;
- fascia B: indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%; l'ammontare del contributo non può essere superiore a 2.320 euro.

Inoltre, la locazione deve avere le seguenti caratteristiche:
- risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

Sono esclusi dai contributi coloro che:
- sono titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- sono membri di nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze della famiglia e situato in qualsiasi località del territorio nazionale;
- appartengono a nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente.

“I comuni devono trasmettere la documentazione indicata nel bando regionale al Servizio Edilizia Residenziale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici (llpp.ser@pec.regione.sardegna.it), esclusivamente utilizzando la PEC istituzionale del Comune, entro il 30 giugno 2020. Nell’oggetto della PEC dovrà indicarsi “L. 431/1998; Comune di _________; Trasmissione fabbisogno Gennaio – Aprile 2020”.

scheda di rilevazione delle informazioni relative al fabbisogno accertato, che il Comune deve presentare, tramite posta elettronica certificata (pec), all' indirizzo llpp.ser@pec.regione.sardegna.it
I comuni che integreranno la dotazione finanziaria con risorse proprie dovranno presentare, oltre alla comunicazione del fabbisogno, il provvedimento dal quale risulti la destinazione della somma al cofinanziamento.”

1) II nucleo familiare da considerare è quello del richiedente, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale.

Assessorato dei lavori pubblici
Direzione generale dei lavori pubblici
Servizio edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio (SER)
Viale Trento, 69 (9° piano scala B) - 09123 Cagliari
Telefono: 070/6062455
Fax: 070/6066970

Ufficio: Maurizio Pellegrino 070/606.2455 mpellegrino@regione.sardegna.it - Anna Maria Cau - 070.606.2013 amcau@regione.sardegna.it

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