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Fondo regionale per la montagna



 Ultimo aggiornamento: 16-07-2019

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoAMB441
TIPOLOGIA
Non definito
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
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Cosa è?

Legge regionale n. 12 del 02/08/2005, art. 10 - Disciplina transitoria

La Regione finanzia programmi regionali di sviluppo per le zone montane attraverso un fondo unico alimentato da trasferimenti statali derivanti dal fondo nazionale per la montagna e da risorse regionali.
Il fondo è destinato, in particolare, al finanziamento di interventi speciali per la montagna, con priorità per i seguenti settori:
a) promozione dell’occupazione e tutela ambientale;
b) gestione del patrimonio forestale;
c) tutela dei prodotti tipici.

Le risorse statali sono quantificate in base ai comuni classificati “montani” ai sensi della legge n. 1102/1971 (vedi sezione normativa), mentre quelle regionali sono ripartite tenuto conto dei comuni montani il cui territorio è situato almeno per il 50 per cento al di sopra dei quattrocento metri di altitudine dal livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale è di almeno seicento metri, purché almeno il 30 per cento del loro territorio sia situato al di sopra dei quattrocento metri sul livello del mare.
I fondi sono attribuiti alle nuove comunità montane, alle unioni di comuni che comprendono comuni montani beneficiari o, direttamente, ai comuni i cui territori montani non fanno parte di forme associative riconosciute coerenti con le previsioni del piano degli ambiti ottimali.

Per il 2013, i fondi disponibili sono assegnati per il 50 per cento in base agli indicatori di superficie e per il 50 per cento in base agli indicatori di spopolamento.
I finanziamenti saranno erogati in seguito alla presentazione all’Assessorato dei documenti indicati alla voce documentazione.
Le risorse trasferite dovranno essere destinate prioritariamente a:
- gli eventuali debiti derivanti dalle gestioni trasferite ai nuovi enti dalle comunità montane soppresse;
- la cura e la difesa del suolo attraverso interventi diretti al riassetto idrogeologico;
- la sistemazione idraulico-forestale;
- l’uso delle risorse idriche;
- il ripristino della viabilità e della sicurezza, in particolare per i territori compromessi a seguito degli eventi calamitosi del novembre 2013.
Gli interventi programmati potranno prevedere il coinvolgimento di comuni non propriamente montani appartenenti alla stessa forma associativa.

- comunità montane;
- unioni di comuni che comprendono comuni montani;
- comuni i cui territori montani non fanno parte di forme associative riconosciute coerenti con le previsioni del piano degli ambiti ottimali (vedi, in normativa, la delibera della Giunta regionale n. 52/2 del 15/12/2006)

per l’erogazione del finanziamento, gli enti beneficiari dovranno presentare all’Assessorato degli Enti locali, finanze ed urbanistica la seguente documentazione:
- programma degli interventi speciali per la montagna da realizzare con le risorse assegnate, deliberato e approvato dall'organo competente;
- relazione illustrativa sullo stato di attuazione degli interventi finanziati negli anni precedenti.

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Servizio enti locali
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari
Telefono: 070/6064148
Fax: 070/6064079

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