Fondo unico per il finanziamento del sistema delle autonomie locali
Fondo unico per il finanziamento del sistema delle autonomie locali
Ultimo aggiornamento: 16-07-2019
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Legge regionale n. 2 del 29/05/2007, art. 10
La Regione ha istituito un fondo unico per il finanziamento del sistema delle autonomie locali nel quale, fino alla riforma del regime finanziario degli enti locali, in deroga alla normativa vigente in materia di criteri di riparto, sono confluite le risorse previste per la realizzazione dei seguenti interventi:
- iniziative locali per lo sviluppo e l'occupazione (vedi, in normativa, l’articolo 19 della legge regionale n. 37/1998);
- incentivazione della produttività, qualificazione e formazione del personale degli enti locali (vedi, in normativa, l’articolo 2 della legge regionale n. 19/1997);
- interventi comunali per l'occupazione (vedi, in normativa, l’articolo 24 della legge regionale n. 4/2000);
- trasferimenti per il funzionamento degli enti locali e per le spese di investimento, per i servizi socio-assistenziali, diritto allo studio, sviluppo e sport (vedi, in normativa, la legge regionale n. 25/1993);
- esercizio delle funzioni e compiti conferiti (vedi, in normativa, la legge regionale n. 9/2006);
- piani e progetti degli enti pubblici per razionalizzare e ridurre i consumi energetici, tutelare e migliorare l’ambiente, conservare gli equilibri ecologici naturali (vedi, in normativa, l’articolo 19, comma 4 della legge regionale n. 2/2007);
- trasferimenti ai comuni, singoli o associati, e alle province che attuano processi di mobilità volontaria e di riorganizzazione per l’inserimento nelle proprie dotazioni organiche del personale delle comunità montane cessate (vedi, in normativa, l'art 6, comma 10 della legge regionale n. 3/2008).
Il fondo è, a sua volta, ripartito in due distinti fondi, uno per i comuni e l'altro a favore delle province, i cui importi sono definiti, annualmente, dalla legge finanziaria regionale. A partire dall'anno 2012, il 3 per cento del fondo di competenza dei comuni è destinato al finanziamento delle gestioni associate di funzioni amministrative, tecniche, di gestione e di controllo (consulta, dalla sezione procedimenti collegati, la relativa scheda informativa).
La Giunta regionale definisce i criteri di assegnazione delle risorse disponibili per il fondo unico, che sono, in ogni caso, così ripartite:
- per il 40 per cento in parti uguali;
- per il restante 60 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun Ente al 1° gennaio dell'anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall’Istat.
Le risorse assegnate saranno erogate secondo la tempistica determinata dalla Giunta regionale, previa intesa in sede di Conferenza Regione-enti locali, e accreditate a ciascun Ente sul relativo conto di contabilità speciale presso la tesoreria statale.
Gli enti possono gestire le risorse assegnate senza vincoli di destinazione, avuto riguardo al raggiungimento degli obiettivi delle leggi regionali citate, degli interventi occupazionali, delle politiche attive del lavoro e delle funzioni di propria competenza.
comuni e province della Sardegna
il primo 40% viene erogato entro il mese di marzo di ogni anno; le quote successive entro 30 giorni dall'avvio del procedimento