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Indennizzi agli allevatori per l'abbattimento di suini per casi di peste suina africana (PSA)



 Ultimo aggiornamento: 20-07-2023

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoCIT454
TIPOLOGIA
Non definito
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
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Cosa è?

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Le disposizioni regionali in materia di eradicazione della peste suina africana prevedono che gli allevamenti di suini siano sottoposti a una serie di misure sanitarie, tra le quali controlli per accertare la presenza di capi infetti.
Nel caso in cui sia confermata laccertata l’esistenza la presenza di focolai o nel caso in cui l’esito dei test sierologici, a cui sono sottoposti campioni dei vari allevamenti, sia positivo, il servizio veterinario dell’ASSL competente per territorio ne dà comunicazione al Sindaco, il quale dispone, con propria ordinanza l'abbattimento e la distruzione di tutti i capi presenti nell’allevamento infetto o in base agli esiti delle indagini cliniche, di laboratorio ed epidemiologiche effettuate dagli stessi Servizi veterinari l’abbattimento e la distruzione dei singoli capi sieropositivi o di tutto l’effettivo dell’allevamento .
Agli allevatori colpiti da questa misura di tutela è riconosciuta un’indennità, che viene erogata dall’ATS secondo le modalità previste dall’art.13 della Determinazione del Responsabile dell’ UDP n. 20/698 del 12 novembre 2018 “Secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suidi e lungo la filiera di produzione delle carni suine per gli anni 2018 e 2019. Rettifica della Determinazione n. 18, prot. n. 662, del 25.10.2018”.
Gli indennizzi dovranno essere liquidati agli allevatori aventi diritto dall’ATS, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione provvederà a rimborsare gli oneri relativi ai suddetti indennizzi all’ATS dietro presentazione di apposita rendicontazione, secondo le disposizioni stabilite con le note di indirizzo operativo prot.n. 27195 del 20/11/2018.

proprietari di suini abbattuti e distrutti in seguito al riscontro di focolai o di sieropositività per peste suina africana (PSA)

per poter beneficiare degli indennizzi, gli allevatori devono:
- aver dato piena esecuzione all'ordinanza di abbattimento del Sindaco del proprio Comune;
- aver rispettato le norme di polizia veterinaria, le norme nazionali e comunitarie in materia e le disposizioni del secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della pesta suina africana (Determinazione n. 20 del 12 novembre 2018).

Inoltre, le aziende interessate devono possedere gli ulteriori requisiti per l’ammissibilità all’indennizzo di suini abbattuti per PSA indicati nella lista di riscontro di cui all’Allegato 17 della Determinazione n. 20 del 12 novembre 2018). In particolare, devono aver rispettato, negli ultimi 12 mesi, i parametri produttivi e riproduttivi indicati nella lista.

60 giorni dalla ricezione della domanda di indennizzo da parte della ATS

il proprietario dei suini abbattuti deve presentare, entro 15 giorni dall’abbattimento dei capi, apposita richiesta al Servizio di Sanità Animale dell’ASSL competente per territorio.

Le richieste di indennizzo devono essere presentate dagli allevatori interessati all’ASSL competente per territorio.

Ufficio: ASL - Servizi veterinari competenti per territorio

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