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Supporto :



Indennizzi alle persone che hanno subito danni per complicazioni causate da vaccinazioni e trasfusioni



 Ultimo aggiornamento: 30-07-2015

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoAGE455
TIPOLOGIA
Sussidi, Contributi, Agevolazioni Sussidi, Contributi, Agevolazioni
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

Legge n. 210/1992 - Leggi regionali n. 9/2006, art. 71 e n. 3/2009, art. 8

La Regione ha trasferito alle aziende sanitarie locali (asl) le funzioni in materia di indennizzi a favore di persone che hanno subito danni irreversibili per complicazioni causate da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria.

Per l’erogazione degli indennizzi richiesti entro il 31 dicembre 2007 è, tuttavia, competente il Ministero della Salute: alle asl spetta la gestione delle domande presentate a partire dal 1° gennaio 2008 e delle richieste di assegno per i casi in cui la vaccinazione, trasfusione o somministrazione di emoderivati abbia causato la morte del paziente, a prescindere dalla data di presentazione della domanda e anche nel caso in cui sia stato presentato ricorso al Ministero.

L'indennizzo consiste in un assegno vitalizio non reversibile che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (vedi note). Nel caso di morte del paziente viene erogato, per una sola volta, un assegno ai familiari.

Una volta ricevuta la domanda completa della documentazione precedentemente indicata, l’asl richiede alla commissione medico-ospedaliera (CMO) un giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati o il contatto con il sangue e derivati e la menomazione dell'integrità psico-fisica.
La commissione redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate, dopodiché esprime il proprio parere sul nesso causale tra queste e la vaccinazione, trasfusione, somministrazione di emoderivati o contatto con il sangue e derivati.
Nel verbale viene anche riportato il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità.
Una volta acquisito il parere della CMO, l’asl lo notifica all’interessato e, in caso di parere positivo, provvede a liquidare l’indennizzo.

L’eventuale ricorso contro il giudizio espresso dalla commissione medico-ospedaliera deve essere presentato in carta libera, tramite la asl competente per territorio, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica o dalla piena conoscenza del giudizio. Tale ricorso viene esaminato dal Ministero.

- persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica, per complicazioni causate da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria;
- operatori sanitari che, durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti all'integrità psico-fisica in seguito a contatto con sangue e suoi derivati provenienti da persone affette da HIV;
- persone non vaccinate che abbiano riportato i danni precedentemente citati in seguito a contatto con persona vaccinata;
- persone che, per motivi di lavoro o per poter entrare in uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni non obbligatorie ma necessarie;
- persone che operano nelle strutture sanitarie ospedaliere e che, essendo considerate a rischio, si siano sottoposte a vaccinazioni anche non obbligatorie;
- familiari di persone decedute in seguito a vaccinazione, trasfusione o somministrazione di emoderivati.

l’assegno riconosciuto nei casi di decesso del paziente spetta ai familiari a carico, nel seguente ordine:
- coniuge;
- figli minori;
- figli maggiorenni inabili al lavoro;
- genitori;
- fratelli minori;
- fratelli maggiorenni inabili al lavoro.
Se la persona deceduta è un minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

l’indennizzo deve essere richiesto entro tre anni nel caso di vaccinazioni o dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui dalla documentazione medica risulta che l’interessato è venuto a conoscenza del danno.

PER RICHIEDERE L'INDENNIZZO
- domanda di indennizzo, da presentare all’azienda sanitaria competente per territorio;
- documentazione che attesti la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente. Per le infezioni da HIV occorre, invece, presentare la documentazione che attesti la data di effettuazione della trasfusione o della somministrazione di
emoderivati, con l'indicazione dei dati relativi all'evento trasfusionale o all'emoderivato, e la data dell'avvenuta infezione da HIV.

PER RICHIEDERE L'ASSEGNO PER I CASI DI MORTE
- richiesta di assegno, da presentare all’azienda sanitaria competente per territorio;
- documentazione che attesti la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e il decesso. Per le infezioni da HIV occorre, invece, presentare la documentazione che attesti la data di effettuazione della trasfusione o della somministrazione di emoderivati, con l'indicazione dei dati relativi all'evento trasfusionale o all'emoderivato, e la data del decesso.

le persone danneggiate da vaccinazione obbligatoria, già beneficiarie dell’indennizzo descritto in questa scheda, possono presentare, direttamente al Ministero della Salute, domanda per l’ulteriore indennizzo riconosciuto dalla Legge n. 229/2005 (vedi sezione normativa). Tale indennizzo aggiuntivo è pari, a seconda della categoria alla quale è ascritta la menomazione, a sei, cinque o quattro volte la somma attribuita in base alla Legge n. 210/1992.
La domanda può essere presentata anche dai familiari che abbiano prestato assistenza prevalente e continuativa alla persona danneggiata.
È, inoltre, possibile richiedere un assegno, da erogare per una sola volta e pari al 50% dell’ulteriore indennizzo previsto, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo.
L’intera procedura di erogazione di questi indennizzi aggiuntivi è di competenza del Ministero.

Ufficio: AZIENDA SANITARIA LOCALE COMPETENTE PER TERRITORIO
per gli indennizzi richiesti a partire dal 1° gennaio 2008 e per gli assegni una tantum per i casi di morte del paziente

Ufficio: MINISTERO DELLA SALUTE
per gli indennizzi richiesti entro il 31 dicembre 2007

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