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Indennizzi per capi ovini e caprini abbattuti per scrapie (encefalopatia spongiforme trasmissibile)



 Ultimo aggiornamento: 03-04-2023

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoAGE456
TIPOLOGIA
Sussidi, Contributi, Agevolazioni Sussidi, Contributi, Agevolazioni
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

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E’ un indennizzo a favore degli stabilimenti con allevamenti ovini o caprini per i capi abbattuti o in deroga macellati a seguito di conferma di focolaio per scrapie classica.
I Servizi veterinari di Sanità Animale delle ASL competente per territorio in caso di conferma di scrapie classica ordinano l'abbattimento e la distruzione degli animali che, sulla base delle pertinenti valutazioni da parte della ASL, potrà essere totale o selettivo e rivolto ai soggetti geneticamente suscettibili ossia degli ovini, ad eccezione di arieti resistenti ARR/ARR e femmine con almeno un allele ARR e senza allele VRQ o dei caprini, ad eccezione dei soggetti con almeno un allele K222.
Gli animali sono abbattuti nel più breve tempo possibile o in deroga in modalità differita di tre mesi (se in prossimità della stagione dei parti) o di tre anni (se trattasi di greggi di ovini o di caprini, di aziende miste o con bassa frequenza dell’allele di resistenza) e le carcasse devono essere distrutte presso uno stabilimento autorizzato a smaltire i materiali di categoria 1 inclusi dall'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1069/2009
In deroga all’abbattimento può essere concesso l’invio dei capi alla macellazione. L’applicazione della macellazione e la misura di differimento (abbattimento/distruzione o macellazione), sono subordinate alla richiesta formale all’Autorità competente (AC) da parte dell’operatore, con l’impegno del rispetto delle misure sanitarie comminate. Le carni devono essere commercializzate e consumate esclusivamente all’interno del territorio nazionale.
L’indennizzo è liquidato dalla ASL competente per territorio agli allevatori aventi diritto, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione provvederà a rimborsare gli oneri relativi ai suddetti indennizzi alla ASL dietro presentazione di apposita rendicontazione.

Titolari stabilimenti con allevamenti ovini e caprini macellati o abbattuti a seguito di conferma di focolaio di scrapie classica.

Le domande dovranno essere trasmesse ai seguenti indirizzi PEC:
Servizio sanità animale della ASL di Sassari PEC: serv.sanitaanimale@pec.aslsassari.it
Servizio sanità animale della ASL della Gallura PEC: serv.sanitaanimale@pec.aslgallura.it
Servizio sanità animale della ASL di Nuoro PEC: serv.sanita.animale@pec.aslnuoro.it
Servizio sanità animale della ASL di Lanusei PEC: serv.sanitaanimale@pec.asllanusei.it
Servizio sanità animale della ASL di Oristano PEC: sanitaanimale.oristano@pec.asloristano.it
Servizio sanità animale della ASL del Medio Campidano PEC: sanitaanimale.oristano@pec.asloristano.it
Servizio sanità animale Sulcis PEC: servizio.sanita.animale@pec.aslsulcis.it
Servizio sanità animale Cagliari PEC: serv.vetsanitaanimale@pec.aslcagliari.it

60 giorni dalla richiesta di rimborso a cura della ASL

le aziende zootecniche interessate devono presentare all’ASL competente per territorio la domanda di rimborso per gli animali abbattuti.

Ufficio: Servizi veterinari della ASL competenti per territorio

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