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Supporto :



INSERIMENTO DI UN SITO NELL'ANAGRAFE DEI SITI CONTAMINATI



 Ultimo aggiornamento: 11-05-2021

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoAMB460
TIPOLOGIA
Iscrizioni, Registri, Graduatorie Iscrizioni, Registri, Graduatorie
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

Decreto legislativo n. 152/2006, art. 251

I siti contaminati devono essere iscritti nell'apposita anagrafe regionale, tenuta dal Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio.
La prima anagrafe della Regione è stata approvata con il piano del dicembre 2003. Attualmente è stata aggiornata al 2009 ed è inserita nel sistema informativo regionale ambientale (Sira).

L’anagrafe regionale contiene:
- l’elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché gli interventi realizzati negli stessi siti;
- l’individuazione dei soggetti ai quali compete la bonifica;
- gli enti pubblici di cui la Regione intende avvalersi per l’esecuzione d’ufficio degli interventi in caso di inadempienza dei soggetti obbligati.

Qualora il proprietario del terreno interessato o il Comune competente per territorio riscontri il superamento in un sito dei valori limite di concentrazione accettabili deve notificare il superamento al Servizio, il quale provvederà ad aggiornare l’elenco dei siti da bonificare.
L’aggiornamento può avvenire anche in seguito a:
- accertamenti eseguiti dalle autorità competenti che attestino un superamento dei valori limite di concentrazione accettabili per i siti inseriti nel Censimento dei siti potenzialmente contaminati;
- comunicazioni dei soggetti pubblici che nell’esercizio delle proprie funzioni abbiano individuato siti contaminati.

Una volta inserito il sito nell’elenco, il Servizio ne dà comunicazione al Comune interessato, il quale diffida il responsabile dell’inquinamento ad avviare la procedura di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale. La diffida viene, inoltre, comunicata dal Comune al proprietario del terreno.
Qualora il responsabile dell’inquinamento non sia individuabile ed il proprietario del sito non avvii la procedura, il Comune o il Servizio antinquinamento provvede a realizzare d’ufficio gli interventi necessari, secondo l’ordine di priorità fissato nel piano regionale per la bonifica delle aree inquinate.

L’inserimento di un sito nell’anagrafe dei siti da bonificare deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica oltre che dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune e deve essere comunicato al competente ufficio tecnico erariale.

Soggetti proprietari di terreni contaminati, comuni e altri soggetti pubblici che, nell’esercizio delle loro funzioni, abbiano individuato siti contaminati

Assessorato della difesa dell'ambiente
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio (TAT)
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari
Telefono: 070/6065996
Fax: 070/6066721

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