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Richiesta concessione autorizzazioni di nuovo impianto viticolo



 Ultimo aggiornamento: 24-07-2019

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoIMP4676
TIPOLOGIA
Non definito
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
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Cosa è?

Dal 1 gennaio 2016 è entrato in vigore il nuovo sistema di autorizzazioni degli impianti viticoli per cui i vigneti di uva da vino possono impiantati o reimpianti solo se è concessa un’autorizzazione ai sensi della normativa comunitaria e nazionale.
Ogni anno possono essere rilasciate autorizzazioni per una superficie vitata pari all’1% di quella nazionale dichiarata al 31 luglio dell’anno precedente.
Qualora nella regione Sardegna siano presentate richieste ammissibili che riguardano una superficie totale inferiore o uguale a quella assegnata annualmente, queste sono accettate nella loro totalità; la superficie residua non assegnata sarà resa disponibile per le Regioni con richieste in esubero e ripartita tra esse proporzionalmente all’eccedenza delle richieste.
Qualora nella regione Sardegna siano presentate richieste ammissibili per una superficie superiore a quella assegnata annualmente e non è disponibile superficie non assegnata dalle atre Regioni, è effettuata una riduzione proporzionale alle superfici richieste ed ammissibili, fatte salve le richieste sulle quali sono applicati i criteri di priorità che saranno soddisfatte interamente.
Le autorizzazioni per nuovo impianto non usufruiscono del contributo nell’ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti – OCM vino.
Il beneficiario ha tre anni di tempo per utilizzare l’autorizzazione a partire dalla data di rilascio, pena erogazione di sanzioni commisurate alla superficie impiantata.
Il vigneto impiantato a seguito del rilascio del rilascio dell’autorizzazione è mantenuto per un numero minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari

Tutti i soggetti che hanno nel fascicolo aziendale una superficie agricola, in conduzione, pari o superiore a quella per la quale è richiesta l’autorizzazione. Nel caso in cui la superficie agricola aziendale sia inferiore alla superficie oggetto di domanda, questa viene ritenuta non ammissibile.

Il richiedente effettua la domanda sulla base dei dati presenti nel proprio fascicolo aziendale aggiornato e validato.
Ogni richiedente presenta un’unica domanda, nella quale indica una o più regioni su cui intende richiedere le autorizzazioni, le superfici richieste, e la scelta dei criteri di priorità di cui chiede il riconoscimento.
Sono stati individuati due criteri di priorità: Organizzazioni senza scopi lucro che ricevono superfici confiscate e Produzione biologica. Entrambi hanno un peso pari a 0,5.
Nella regione Sardegna può essere presentata una richiesta per una superficie fino a un massimo di 5 ettari

Le domande di autorizzazione di nuovi impianti viticoli possono essere presentate dal 15 febbraio al 31 marzo di ogni anno, fatte salve diverse disposizioni adottate dal Ministero delle Politiche Agricole, alimentari, agricole, forestali e del turismo.
Le domande devono essere presentate al Ministero delle Politiche Agricole utilizzando le funzionalità rese disponibili sul SIAN.

Il Ministero comunica telematicamente alle Regioni competenti l’elenco delle aziende alle quali sono concesse le autorizzazioni di nuovo impianto.
L’amministrazione regionale provvede alla pubblicazione dell’Elenco nel sito istituzionale della regione e sul BURAS e al rilascio delle autorizzazioni sul SIAN.
La pubblicazione dell’Elenco sul BURAS ha valore di notifica alle aziende beneficiarie dell’assegnazione dell’autorizzazione di nuovo impianto.
I beneficiari entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS potranno avvalersi della possibilità di rinunciare alle autorizzazioni solo nel caso in cui essa sia inferiore al 50% di quanto richiesto.

Per l’assegnazione delle superfici si possono fare valere i criteri di priorità per cui i richiedenti devono allegare alla richiesta la dimostrazione del possesso di questi requisiti.
Per il criterio “Organizzazioni senza scopi lucro che ricevono superfici confiscate” copia dell’atto di assegnazione (es. decreto, delibera, ordinanza, ecc.) all’Organizzazione senza fini di lucro richiedente, dei terreni confiscati - per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo- per i quali è richiesta l’autorizzazione.

Il criterio della produzione biologica può essere fatto valere se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno applicato le norme relative alla produzione biologica all'intera superficie vitata delle loro aziende per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta. Le richieste per le quali si vuole fare valere questo criterio dovranno essere corredate dal documento dell'Organismo di Certificazione del Biologico attestante tale requisito, formulato in conformità al facsimile nell’allegato 2 della Circolare AGEA Coordinamento.

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari
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Orari di ricevimento: Dal lunedi al venerdì dale ore 11 alle ore 13; i pomeriggi di martedi e mercoledi dalle ore 16 alle ore 17

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