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Supporto :



Interventi di sostegno ai nuclei familiari che si prendono cura di anziani non autosufficienti



 Ultimo aggiornamento: 18-01-2022

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoCIT473
TIPOLOGIA
Sussidi, Contributi, Agevolazioni Sussidi, Contributi, Agevolazioni
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

Legge regionale n. 2 del 29/05/2007, art. 34, comma 4, lettera b)

La Regione ha istituito il fondo regionale per la non autosufficienza, destinato a realizzare un sistema integrato di servizi ed interventi a favore delle persone non autosufficienti e di coloro che se ne prendono cura.
Il fondo prevede il finanziamento del programma sperimentale di sostegno ai nuclei che si avvalgono dell’aiuto di un assistente familiare finalizzato a favorire la permanenza in famiglia delle persone non autosufficienti ed incoraggiare l’emersione del lavoro precario ed irregolare di coloro che offrono assistenza (vedi nota 1).
La prima linea di attività del programma (vedi nota 2) prevede azioni di sostegno ai nuclei familiari che hanno un rilevante carico assistenziale a causa della presenza di un familiare non autosufficiente e che desiderano avvalersi dell’aiuto di un assistente familiare (badante).
L’aiuto regionale consiste in un contributo, pari a 3mila euro all’anno, destinato, prioritariamente, al pagamento degli oneri previdenziali ed assicurativi dell’assistente familiare, di eventuali costi, anche indiretti, per la regolarizzazione della sua permanenza nella Regione e di parte dei costi contrattuali.

Nel caso in cui il registro pubblico degli assistenti familiari non sia stato istituito a livello di ambito distrettuale, il Comune potrà istituire sperimentalmente un proprio registro con le modalità indicate dalla Direzione generale delle politiche sociali dell’Assessorato dell’Igiene, sanità ed assistenza sociale (vedi, in normativa, la nota n. 5422 del 4 luglio 2007). Provvisoriamente, in attesa dell’attivazione di specifici corsi di formazione, per l’iscrizione non sarà necessario che il badante abbia frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale teorico-pratico relativo all'area dell'assistenza alla persona o che sia in possesso della qualifica professionale relativa all'area dell'assistenza socio-sanitaria e riferita all'area di cura alla persona. Il Comune potrà, inoltre, ritenere sufficiente, per l'iscrizione nel registro, l'aver frequentato corsi di formazione attivati da enti locali o da altri enti pubblici (purché adeguati sia come durata che come contenuti) o l'aver maturato un’esperienza lavorativa, documentata con regolare assunzione, di almeno 12 mesi nel campo della cura domiciliare alla persona.

Il contributo è cumulabile con i finanziamenti per i piani personalizzati destinati alle persone con grave disabilità e per gli interventi immediati di sostegno alle persone non autosufficienti, mentre è incompatibile con le agevolazioni previste dal programma sperimentale "Ritornare a casa" che permette di finanziare interventi analoghi.

La domanda di contributo presentata dall’interessato (o da un suo familiare) al Comune sarà da questo esaminata per verificare la sussistenza dei requisiti.
Successivamente, l’Ente invierà la richiesta di finanziamento alla Direzione generale delle politiche sociali la quale valuterà l’ammissibilità del progetto e, in caso di esito positivo, assegnerà il contributo, tenendo conto del principio della personalizzazione dell’intervento e della co-progettazione, attraverso la valorizzazione delle risorse residue della persona non autosufficiente e della sua famiglia.

Il contributo assegnato sarà trasferito, in un’unica soluzione, al Comune il quale, a sua volta, l’erogherà alla famiglia in tre rate:
- la prima al momento della firma del contratto con il badante;
- la seconda dopo 6 mesi, una volta verificato il regolare pagamento degli oneri previdenziali, assicurativi e contrattuali;
- la terza a conclusione del regolare rapporto di lavoro annuale, una volta liquidati all’assistente familiare tutti i compensi dovuti.

- persone anziane non autosufficienti e loro famiglie;
- comuni della Sardegna che intendono realizzare interventi di sostegno alle persone anziane non autosufficienti e loro famiglie.

possono accedere al programma di interventi le persone che:
- hanno più di 65 anni;
- sono affette da disabilità grave certificata;
- raggiungono un punteggio superiore a 75 in base ai criteri ed alla scheda di valutazione validi per i piani personalizzati previsti dalla legge n. 162/1998 (vedi, rispettivamente, alla voce normativa, il punto 5 dell'allegato A e l'allegato B alla delibera n. 28/16 del 1° luglio 2005);
- si avvalgono dell’aiuto di un assistente familiare iscritto all’apposito registro pubblico, con regolare contratto di lavoro per un minimo di 6 ore giornaliere per 6 giorni alla settimana;
- si impegnano a favorire la partecipazione dell’assistente familiare ai programmi di formazione e aggiornamento.
E’, inoltre, necessario che l’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare non superi i 32 mila euro annui.

La Regione darà priorità ai nuclei familiari nei quali sono presenti più persone con disabilità certificata.

i comuni possono continuare a presentare domande di finanziamento perché sono tuttora disponibili risorse.

Documentazione che l'interessato deve presentare al Comune di residenza, anche tramite un familiare di riferimento:
- domanda di contributo;
- certificazione Isee;
- certificazione di disabilità grave, rilasciata secondo le disposizioni della legge n. 104/1992 (vedi sezione normativa);
- certificato di iscrizione dell’assistente familiare al registro pubblico;
- copia del contratto di lavoro.

Documentazione che il Comune deve presentare alla Regione:
- richiesta di finanziamento, predisposta secondo il modello disponibile nella sezione modulistica;
- lettera di accompagnamento, nella quale non siano presenti informazioni personali relative agli utenti ed agli assistenti familiari.
Il Comune dovrà inviare i due documenti, in busta chiusa, al seguente indirizzo:
Regione autonoma della Sardegna
Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale
Direzione generale delle politiche sociali
via Roma, 253
09123 Cagliari

1) Per attività di assistenza familiare si intende il lavoro di cura ed aiuto prestato a domicilio da persone singole, non imparentate con l’assistito, a favore di persone anziane o disabili in situazione di non autosufficienza o di grave perdita dell’autonomia.

2) La seconda linea di attività del programma è destinata agli enti locali gestori dei servizi associati degli ambiti Plus ed ha come obiettivo la promozione della rete pubblica degli assistenti familiari, attraverso azioni di informazione, qualificazione, assistenza e consulenza, destinate alle famiglie ed al personale addetto all’assistenza.

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale
Servizio interventi integrati alla persona
Via Roma, 253 - 09123 Cagliari
Telefono: 070/6065317
Fax: 070/6065438 - 070/6064924

Ufficio: COMUNE DI RESIDENZA

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