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ISTITUZIONE E GESTIONE DELLE OASI PERMANENTI DI PROTEZIONE FAUNISTICA E DI CATTURA



 Ultimo aggiornamento: 11-05-2021

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoAMB506
TIPOLOGIA
Non definito
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

L'Assessorato della Difesa dell'Ambiente provvede all'istituzione e alla gestione di aree dislocate preferibilmente su terreni di proprietà demaniale destinate alla conservazione delle specie selvatiche e degli habitat ad essa relativi, favorendo il rifugio della fauna stanziale, la sosta della fauna migratoria ed il loro irradiamento naturale.

L'Assessorato, su eventuale proposta delle province e previo parere delle stesse e del Comitato regionale faunistico, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica, istituisce, con propria determinazione, le oasi di protezione faunistica e di cattura.

Le oasi vengono gestite direttamente dalla Regione oppure quest'ultima può delegare le province, i comuni e le associazioni naturalistiche e venatorie riconosciute, anche in forma congiunta. Per la gestione diretta delle oasi la Regione si avvale dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e dei servizi periferici dell'Ente foreste.

In caso di delega, invece, l'Assessorato della Difesa dell'ambiente provvede a delegare l'Ente beneficiario, sentito il parere del Comitato regionale faunistico.

Gli enti operano sulla base di un piano di gestione redatto dagli stessi, sulla base di direttive disposte dall'Assessorato regionale della Difesa dell'ambiente, e approvato dallo stesso Assessorato. Il soggetto gestore può avvalersi della collaborazione di associazioni ambientaliste, venatorie, agricole, scientifiche, con le quali può stipulare apposite convenzioni.
Per la realizzazione degli interventi relativi alle finalità dell'oasi, si privilegiano forme associate di proprietari e conduttori di fondi inclusi.

Annualmente l'Assessorato della Difesa dell'ambiente, con l'ausilio dell'Istituto regionale della fauna selvatica, effettua dei controlli sulle oasi istituite allo scopo di verificare il rispetto delle norme stabilite.

La delega alla gestione sarà revocata qualora l'organismo di gestione accerti il mancato rispetto anche di una sola prescrizione contenuta nell'atto istitutivo delle oasi.

Con determinazione del Direttore del Servizio tutela della natura vengono istituite le oasi o l'eventuale delega della gestione. La determinazione viene pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna (Buras) ed affissa all'Albo pretorio dei comuni territorialmente interessati. Entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Buras, gli interessati possono presentare opposizione motivata in carta semplice ed esente da oneri fiscali.

Per la gestione:
- province e comuni;
- associazioni naturalistiche, venatorie, agricole e scientifiche riconosciute.

Per la gestione: entro il 30 marzo di ogni anno.

L'Ente che gestisce le oasi, entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, consegnerà all'Assessorato della Difesa dell'ambiente i documenti sotto elencati relativi alla gestione dell'oasi. Se l'Ente è diverso dalla Provincia, la documentazione dovrà essere presentata tramite la Provincia competente per territorio.
a) piano di gestione con l'indicazione di:
- specie faunistiche oggetto di tutela;
- interventi di monitoraggio (specie da monitorare, metodologie, periodicità etc.);
- interventi di controllo sulle specie (tecniche di cattura e di eventuale abbattimento di specie dannose per l'equilibrio ecologico complessivo dell'oasi);
- interventi di miglioramento ambientale che s'intende attuare, da riportarsi anche in cartografia;
b) bilancio finanziario preventivo di gestione;
c) piano annuale di controllo dell'area nella quale andranno indicate le modalità di effettuazione dello stesso;
d) relazione tecnica consuntiva della gestione nella quale andranno riportati anche in cartografia gli interventi di miglioramento ambietale effettuati per la realizzazione del piano annuale;
e) comunicazione del numero di animali catturati e qualsiasi altra notizia relativa alla gestione diretta della fauna selvatica presente;
f) dati relativi alla consistenza delle popolazioni delle specie interessate dopo l'effettuazione delle catture;
g) bilancio finanziario consuntivo di gestione;
h) personale utilizzato (titoli, professionalità, esperienza acquisite in campo faunistico).

Le oasi sono dislocate preferibilmente su terreni di proprietà demaniale di adeguata estensione, scelte opportunamente, tenendo presenti le caratteristiche ambientali secondo un criterio di difesa della fauna selvatica e del relativo habitat; esse possono avere dimensione comunale, intercomunale e interprovinciale e di norma devono avere un'estensione non superiore ai 5000 ettari.

La determinazione per l'istituzione di oasi deve contenere i confini perimetrali dell'oasi stessa e la cartografia IGM (in scala 1:25000 serie 25) con l'indicazione della relativa superficie.
L'atto di istituzione delle oasi stabilisce anche i criteri di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e zootecniche, le modalità del loro eventuale risarcimento, gli incentivi per l'incremento e la riproduzione della fauna selvatica, il miglioramento ambientale ed il controllo delle specie la cui densità sia tale da non compromettere l'equilibrio ecologico complessivo delle oasi.
Non è ammessa l'istituzione di un'oasi i cui confini siano coincidenti in tutto o in parte con aziende agri-turistico-venatorie, aziende faunistico-venatorie, zone di addestramento dei cani su selvaggina allevata e zone di allevamento di fauna selvatica. La distanza non deve essere inferiore a 1000 metri misurati in linea retta dai rispettivi punti distali.

Il provvedimento di delega della gestione dovrà contenere la durata temporale della stessa e le risorse assegnate per il raggiungimento delle finalità delle oasi.

Assessorato della difesa dell'ambiente
Servizio tutela della natura e politiche forestali (TNPF)
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari
Telefono: 070/6066818
Fax: 070/6062765

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