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ISTITUZIONE E GESTIONE DELLE ZONE TEMPORANEE DI RIPOPOLAMENTO E DI CATTURA



 Ultimo aggiornamento: 11-05-2021

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoAMB507
TIPOLOGIA
Non definito
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

Legge regionale n. 23/1998, art. 24, comma 1

L'Assessorato della Difesa dell'Ambiente provvede all'istituzione e alla gestione di zone temporanee di ripopolamento e di cattura (ZRC), destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle aree circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in modi e tempi utili all'ambientamento fino alla ricostituzione della densità faunistica ottimale del territorio.
L'Assessorato, su proposta delle province e con il parere del comitato regionale faunistico, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica, istituisce con propria determinazione le zone temporanee di ripopolamento e cattura. La determinazione deve contenere:
- la denominazione dell'Organismo a cui viene affidata la gestione;
- i confini perimetrali;
- la superficie;
- la durata.

La gestione delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura è affidata alle province.
Entro il terzo mese dalla pubblicazione della determinazione nel Bollettino ufficiale della Regione, l'Organismo di gestione (provincia) individua i proprietari e/o i conduttori e ne dà comunicazione agli stessi.
Le province hanno la facoltà di delegare la gestione a comuni, associazioni naturalistiche e/o venatorie riconosciute, o altre istituzioni, anche in forma congiunta tra gli stessi organismi, nonchè forme associate di conduttori di fondi interessati.
I soggetti interessati inviano alla Provincia i documenti richiesti.
La Provincia, sentito il parere del Comitato provinciale faunistico, svolge l'istruttoria per la determinazione del soggetto gestore.
Gli organi di gestione operano sulla base di un piano redatto dagli stessi, sulla base di direttive disposte dall'Assessorato regionale della Difesa dell'ambiente, approvato dallo stesso Assessorato.
La determinazione viene pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed affissa all'Albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.
Entro 60 giorni dalla pubblicazione, gli interessati possono presentare opposizione motivata in carta semplice ed esente da oneri fiscali.

Per la gestione: Comuni, associazioni naturalistiche e/o venatorie riconosciute

La documentazione riguardante la gestione della zona di ripopolamento e di cattura deve pervenire alla Provincia, da parte dell'Organismo di gestione, entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno.

La proposta delle province deve contenere:
1) la cartografia IGM, in scala 1:25000, planimetria catastale in scala non superiore a 1:10.000 con l'elenco dei fogli mappali e superfici;
2) la relazione tecnica circa l'utilizzo agricolo e forestale dell'area sulla quale s'intende costituire la Zona di ripopolamento e di cattura nonchè a carta dell'uso del suolo che deve essere aggiornata ogni anno;
3) le indicazioni di almeno una specie di indirizzo che s'intende produrre;
4) il piano degli interventi di miglioramento ambientale articolato per piani annuali con mappatura degli interventi;
5) il programma di gestione delle specie selvatiche che s'intende produrre redatto e firmato da un tecnico faunistico;
6) l'individuazione dell'organismo di gestione.

Per la gestione è necessario allegare:
a) programma annuale di gestione redatto e firmato da un tecnico faunistico, con l'indicazione:
- delle specie faunistiche oggetto di indirizzo;
- delle consistenze di popolazione delle specie in indirizzo;
- degli interventi sulle specie (tecniche di cattura, tecniche di controllo e di eventuale abbattimento di specie in esubero e/o dannose per l'equilibrio ecologico complessivo della zona di ripopolamento e di cattura);
- degli interventi di miglioramento ambientale che s'intende attuare, da riportarsi anche in cartografia;
b) bilancio preventivo di gestione;
c) piano annuale di controllo dell'area nel quale andranno indicate le modalità di effettuazione dello stesso;
d) relazione tecnica consuntiva della gestione nella quale andranno riportati in cartografia gli interventi di miglioramento ambientale effettuati per la realizzazione del piano annuale;
e) comunicazione del numero di esemplari, delle specie in indirizzo catturabili;
f) comunicazione del numero di animali catturati e qualsiasi altra notizia relativa alla gestione diretta della fauna selvatica presente;
g) dati relativi alla stima del quantitativo di capi appartenenti alle specie presenti dopo l'effettuazione delle catture.

Per il rinnovo della proposta, alla sua scadenza si adotta la stessa procedura eseguita per l'istituzione.

La Provincia dovrà assicurare un adeguato coordinamento della vigilanza anche attraverso il proprio personale.

Sono considerate specie di indirizzo (per il cui incremento viene istituita la zona di ripopolamento e di cattura):
- la lepre sarda;
- la pernice sarda;
- il coniglio;
- la gallina prataiola;
- gli ungulati.

Assessorato della difesa dell'ambiente
Servizio tutela della natura e politiche forestali (TNPF)
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari
Telefono: 070/6066818
Fax: 070/6062765

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