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Supporto :



PESTE SUINA AFRICANA: AIUTO ALLE AZIENDE DEL COMPARTO SUINICOLO PER I MAGGIORI ONERI DI ALIMENTAZIONE SOSTENUTI



 Ultimo aggiornamento: 25-02-2020

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoAGE536
TIPOLOGIA
Sussidi, Contributi, Agevolazioni Sussidi, Contributi, Agevolazioni
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

Legge regionale n. 8 del 1998, art. 23

L'intervento è finalizzato a sostenere il reddito delle aziende suinicole che ricadono all'interno delle zone di protezione e di sorveglianza istituite intorno ai focolai di peste suina africana.

Indennizzi previsti:
a. compensazione dei maggiori oneri di alimentazione sostenuti dall'allevatore in ragione dell'accresciuto numero di capi presenti in allevamento per effetto delle misure sanitarie imposte, in particolare il divieto di spostamento;
b. compensazione della riduzione del reddito aziendale conseguente al deprezzamento degli animali al momento della vendita;
c. compensazione della riduzione del reddito aziendale conseguente alla variazione della categoria merceologica degli animali in allevamento.

Le tre forme di indennizzo possono sommarsi tra loro.

Regolarità con gli obblighi e gli adempimenti che derivano dall'applicazione della disciplina normativa e regolamentare attualmente in vigore, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali, alla lotta contro la peste suina africana e di polizia veterinaria in generale.

Ore 12 del 12 marzo 2013

- domanda di indennizzo;
- copia conforme all'originale del registro di stalla di carico e scarico;
- copia conforme all'originale dei modelli IV;
- copia conforme all'originale del registro IVA;
- copia conforme all'originale delle fatture di vendita emesse nei 30 giorni immediatamente precedenti all'imposizione delle misure sanitarie restrittive;
- copia conforme all'originale delle fatture di vendita emesse nei 90 giorni immediatamente successivi alla revoca delle misure sanitarie restrittive;
- fotocopia fronte-retro di un documento di identità valido;
- eventuale autorizzazione del titolare del registro di stalla a richiedere e a riscuotere il contributo.

Le domande potranno essere presentate presso tutti i Servizi territoriali e all'Area di Coordinamento delle istruttorie e delle attività ispettive di Argea.

E' ammessa anche la consegna delle domande tramite spedizione postale, purchè avvenga esclusivamente con raccomandata.

Non potranno essere finanziate le domande che prevedono un aiuto di importo inferiore a 500 euro.

Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (Argea Sardegna)
Servizio Autorizzazione Pagamenti e Controlli FEAGA/FEAMP
Viale Adua, 1 - 07100 Sassari
Telefono: 079/2068481 -82 -83
Fax: 079/2068550

Ufficio: Servizi territoriali (consulta l'elenco del campo DOCUMENTI UTILI)

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