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Supporto :



Concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga



 Ultimo aggiornamento: 28-07-2021

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoSUS5501
TIPOLOGIA
Non definito
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

Disposizioni operative per i datori di lavoro

Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che puo' essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
Per i lavoratori e' riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
Il trattamento limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attivita', nei limiti ivi previsti, e' equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle
prestazioni di disoccupazione agricola.

L'accordo non e' richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

I datori di lavoro possono chiedere la concessione della CIGD in favore di:
1. lavoratori intermittenti o a chiamata, nei limiti delle giornate lavorative, previste e non effettuate, riscontrabili nel contratto di assunzione o, in alternativa, desunte comparativamente dalla prestazione mensile mediamente resa nell’anno o nel minor periodo di anzianità aziendale precedente l’avvio della sospensione; nonché per i lavoratori a termine in forza al 23 febbraio, entro i limiti di durata del rapporto di lavoro sottostante, prorogabile nel caso in cui il contratto di lavoro sia stato attivato per sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto dei quali perduri l’assenza.
2. operai agricoli a tempo determinato in forza al 23 febbraio 2020 con riferimento alle ore o giornate effettuate in media nei 12 mesi o nel minor periodo d’impiego dell’anno precedente e tenuto conto della settimana lavorativa prestata in regime di cinque o di sei giornate.
3. addetti alla pesca marittima o in acque interne e lagunari, se assunti, imbarcati a qualsiasi titolo e/o iscritti nel ruolino d’equipaggio o comunque impiegati anche senza l’uso di natanti alla data del 23 febbraio. Per tali addetti, il riferimento sarà la giornata lavorativa e la fruizione del beneficio potrà avvenire anche in riferimento a giornate non continuative, con riferimento al numero delle giornate lavorative, anche non continuative.
4. lavoratori somministrati, a carico dell’azienda utilizzatrice ovvero, in caso d’impossibilità, su iniziativa dell’Agenzia di somministrazione, previo utilizzo fino a eventuale esaurimento del Fondo di settore (Formatemp), laddove l’impresa utilizzatrice faccia contemporaneamente ricorso agli ammortizzatori ordinari o straordinari o in deroga per i propri dipendenti diretti.
5. lavoratori a orario ridotto, anche in regime di part-time verticale rispetto alla sosta contrattualmente prevista, qualora questo venisse sospeso o ulteriormente limitato, in misura proporzionata alla prestazione.
6. apprendisti, purché tale trattamento sia esteso anche ad altri dipendenti, a meno che non siano presenti solo apprendisti.
7. soci lavoratori di imprese cooperative nonché i dipendenti dei datori di lavoro appaltatori di opere e servizi, anche in caso di cambio d’appalto intervenuto dopo il 23 febbraio 2020, relativamente agli addetti in continuità d’occupazione.

La CIGD può essere riconosciuta retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020 a tutti i lavoratori subordinati, in qualsiasi forma contrattuale, già in forza alla medesima data, indipendentemente dall’anzianità di effettivo lavoro maturata presso le aziende richiedenti il trattamento

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
B. Servizio Attuazione delle Politiche per la PA, le Imprese e gli Enti del Terzo settore
Ufficio: Referente Sara Sanna - sarsanna@regione.sardegna.it
Via San Simone 60 (piano 8°) – 09122 Cagliari
Telefono: 070 606 5691

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