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I procedimenti online dell'Amministrazione Regionale

Supporto :



Rateizzazione dei crediti dell’Amministrazione regionale interessati da procedure di riscossione coattiva



 Ultimo aggiornamento: 29-11-2022

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoCIT557
TIPOLOGIA
Non definito
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

I soggetti (persone fisiche, giuridiche o enti di fatto) destinatari di un sollecito bonario o di un un'ingiunzione per il pagamento delle somme dovute all'Amministrazione regionale possono richiederne la rateizzazione alla Presidenza o all’Assessorato titolare del credito, entro il termine indicato per il pagamento.
La richiesta di rateizzazione può essere consegnata a mano presso gli uffici oppure trasmessa per posta, fax o posta elettronica certificata (solo nel caso in cui si possieda una casella di posta elettronica certificata e una firma digitale).

La rateizzazione delle sanzioni amministrative è concessa, per una sola volta, secondo le modalità previste dalla normativa vigente (L. 689 del 24.11.1981):
- solo nel caso di comprovate condizioni economiche disagiate;

- secondo un piano di ammortamento in rate mensili da un minimo di tre ad un massimo di trenta.

Per le somme dovute a qualsiasi altro titolo (restituzione contributi, canoni demaniali, fitti ecc) la rateizzazione è concessa, per una sola volta, secondo un piano di ammortamento a rate mensili o trimestrali, il cui numero varia in relazione all’importo che deve essere versato, comprensivo di capitale, interessi legali, eventuali sanzioni e interessi moratori, nonché oneri accessori, maturati alla data in cui la rateizzazione viene concessa, con la seguente scansione:
- fino a 5.000,00 Euro, massimo 2 anni;
- tra i 5.000,01 e i 15.000,00 Euro, massimo 4 anni;
- tra i 15.000,01 e i 30.000,00 Euro, massimo 6 anni;
- tra i 30.000,01 e i 50.000,00 Euro, massimo 7 anni;
- tra i 50.000,01 e i 100.000,00 Euro, massimo 8 anni;
- tra i 100.000,01 e i 300.000,00 Euro, massimo 10 anni;
- oltre i 300.000,00 Euro, massimo 15 anni.

Il responsabile dell'ufficio che ha inviato il sollecito o l'ingiunzione di pagamento può accordare piani di ammortamento di durata fino a 24 mesi superiore a quella prevista per i diversi scaglioni di importo. Sull'importo delle rate sono dovuti gli interessi al tasso legale vigente al momento in cui la rateizzazione viene richiesta o, se più favorevole al debitore, alla data di concessione della rateizzazione medesima.
Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, l'ufficio che ha inviato l'avviso di pagamento conclude l'istruttoria con un provvedimento espresso di concessione o negazione della rateizzazione o richiede l'integrazione della documentazione mancante. Se la rateizzazione è concessa, l'ufficio competente invia al richiedente anche una comunicazione con l'indicazione del piano di rimborso e delle modalità di pagamento della rateizzazione o richiede l’integrazione della documentazione mancante.


Il pagamento dei crediti regionali può essere effettuato esclusivamente attraverso la piattaforma pagoPA. L'accesso al servizio è garantito dal collegamento al sito web https://pagamenti.regione.sardegna.it/



I servizi di pagamento sono fruibili sia in modalità anonima (accesso libero, non autenticato) che in modalità autenticata ovvero secondo le modalità stabilite per l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione (autenticazione con SPID, CNS o IdM). Per effettuare pagamenti spontanei (ovvero in assenza di posizioni debitorie notificate dagli enti) gli utenti possono accedere al sistema senza alcuna necessità di autenticarsi ed effettuato l’accesso sarà sufficiente cliccare dalla home-page su “Pagamenti “. L’utente potrà scegliere tra due diverse opzioni di pagamento: “Paga allo sportello” oppure “Paga online”
L’opzione “Paga allo sportello” consente di effettuare il download dell’avviso di pagamento in formato pdf. Stampando tale avviso si potrà eseguire il pagamento oltre che sul sito o con le app delle Poste, delle Banche o degli altri canali di pagamento anche sul territorio, in tutti gli Uffici Postali, in Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio o al Bancomat ed il pagamento potrà essere effettuato in contanti, con carte o conto corrente.
Il pagamento può anche essere effettuato per conto di un soggetto o ente diverso da quello che esegue l’accesso al sistema, in questo caso si dovranno indicare i dati del soggetto o ente per cui si effettua il pagamento

Il debitore deve pagare la prima rata entro l’ultimo giorno del mese o trimestre successivo al mese in cui è stato concesso il beneficio della rateizzazione, le rate successive entro l’ultimo giorno di ogni mese o trimestre (a seconda della cadenza scelta). Il debitore può estinguere anticipatamente il credito richiedendo alla struttura che ha concesso la rateizzazione lo sconto degli interessi non maturati alla data del versamento.
Il debitore decade dal beneficio del termine qualora ometta il versamento di cinque rate mensili, o di due rate trimestrali, anche non consecutive, si verifichi il mancato pagamento della prima rata di cui all’art. 3, comma 2, dell’allegato n.3 alla deliberazione n. 8/42 del 19 febbraio 2019, si verifichi la riduzione delle garanzie prestate per cause imputabili al debitore. In questo caso si procede all’iscrizione a ruolo dell'importo residuo ancora dovuto (comprensivo degli ulteriori interessi ed eventuali sanzioni e interessi moratori maturati alla data di iscrizione a ruolo).

L’ufficio che ha concesso la rateizzazione può accordare la sospensione dei pagamenti, per una sola volta, per un massimo di 12 mesi e solo qualora il debitore sia temporaneamente incapace di pagare a causa di un evento imprevisto o di un’emergenza oppure versi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, ma nella quale esista una concreta possibilità di recupero (attraverso il reddito dell’impresa o di un’altra fonte).
Su istanza del debitore che dimostri un significativo peggioramento della propria situazione economica, i responsabili dei competenti centri di responsabilità possono concedere, per massimo due volte, la ridefinizione del piano di ammortamento nel rispetto delle condizioni e modalità previsti dall’allegato 3 deliberazione n. 8/42 del 19.02.2019, con ricontrattazione, dove occorra, delle garanzie già prestate.
Purché non imputabili al debitore, la sospensione può essere concessa, ad esempio, nei seguenti casi: una catastrofe naturale; perdita del posto di lavoro, ritardi di pagamento da parte dei clienti dell’impresa; - malattia grave del beneficiario della rateizzazione.
Su istanza del debitore, è sempre concessa la ridefinizione del piano di ammortamento se comporta una riduzione dei tempi di rimborso, con salvaguardia delle garanzie eventualmente prestate.

Soggetti (persone fisiche, giuridiche o enti di fatto) destinatari di un sollecito bonario o di un'ingiunzione di pagamento o altro titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute all'Amministrazione regionale a qualsiasi titolo (rimborso o revoca di contributi, sanzioni amministrative, risarcimento danni, canoni demaniali o di locazione ecc.).

I debitori possono ottenere la rateizzazione dell’importo indicato nel provvedimento, per una sola volta e qualora non sia già stata concessa in precedenza dall’Amministrazione regionale, con le seguenti limitazioni:
- i destinatari di un’ordinanza-ingiunzione per il pagamento di sanzioni amministrative possono ottenere la rateizzazione, in rate mensili da un minimo di tre ad un massimo di trenta, solo se dimostrano di trovarsi in condizioni economiche disagiate;
- i debitori con un’età superiore agli 80 anni allo scadere dell’ultima rata possono ottenere la rateizzazione solo con la garanzia del coniuge o di un parente in linea retta (che soddisfi il requisito dell’età);
- per importi superiori a 100.000,00 euro, anche cumulativamente riferiti a più crediti, la dilazione è concessa solo se il debitore presenta una delle seguenti garanzie:
o fideiussione bancaria o polizza assicurativa incondizionata e irrevocabile, rilasciata da banche o intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 (vecchio art.107) del D.Lgs. n. 385/1993, così come modificato dal D.Lgs. n. 141/2010.
La struttura competente a concedere la rateizzazione potrà valutare, quale garanzia, anche l’ipoteca volontaria di primo grado iscritta su beni di esclusiva proprietà del debitore o di un eventuale garante, per un importo non inferiore al 150% del credito da rateizzare se si tratta di immobili ad uso abitativo, nonché per un importo non inferiore al 200% del credito da rateizzare se si tratta di beni immobili adibiti ad uso commerciale, o beni mobili registrati. In tutti i casi, ai fini del raggiungimento delle percentuali sopra indicate, la garanzia può essere prestata anche cumulativamente con riferimento a più beni. Il debitore decade dal beneficio del termine qualora:
a. ometta il versamento di cinque rate mensili, o di due rate trimestrali, anche non consecutive;
b. si verifichi il mancato pagamento della prima rata di cui all’art. 3, comma 2, dell’allegato 3 alla deliberazione n. 8/42 del 19.02.2019;
c. si verifichi la riduzione delle garanzie prestate per cause imputabili al debitore.
Si applicano, inoltre, le limitazioni previste da specifiche norme di settore.
Qualora si tratti di crediti afferenti a leggi istitutive di fondi di rotazione e assimilati gestiti per il tramite degli Istituti di credito, le Direzioni generali possono addivenire ad accordi con gli Istituti di credito convenzionati affinché le posizioni creditorie in recupero giudiziale da questi gestite formino oggetto di rateizzazione alle medesime condizioni praticate per la rateizzazione dei crediti gestiti direttamente dall’Amministrazione regionale, con attribuzione agli Istituti convenzionati di tutti gli adempimenti conseguenti (gestione degli incassi, invio di eventuali solleciti ecc). Le Direzioni generali possono procedere alla conclusione dei predetti accordi, nel rispetto degli indirizzi di cui all’ art. 8 dell’ All. 3 D.G.R. N.8/42 del 19/02/2019
Peraltro se la rateizzazione è concessa su un credito afferente a leggi istitutive di fondi di rotazione o assimilati e per il quale l’Amministrazione ha revocato il mandato all’Istituto di credito precedentemente convenzionato per la gestione ed il recupero del credito, il verificarsi di una delle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine, comporta entro i successivi 90 gg l’emissione e la notifica dell’atto idoneo alla formazione del titolo esecutivo da parte dell’Amministrazione regionale. In caso di perdurante inadempienza, la struttura organizzativa competente richiede alla Direzione generale dei Servizi finanziari, entro i successivi 90 gg, l’iscrizione a ruolo dell’intero importo dovuto, comprensivo di ulteriori interessi, spese ed eventuali sanzioni, con le modalità autorizzate dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Nel caso di domande di rateizzazione presentate da debitori rappresentati da agenzie regionali ed enti strumentali della Regione Sardegna o da enti locali della Sardegna è possibile, alternativamente al rilascio delle garanzie previste, acquisire dall’ente debitore l’assenso preventivo a porre in essere, nelle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine, la compensazione del credito residuo vantato dall’Amministrazione regionale con eventuali somme dovute o debende in relazione a trasferimenti senza vincolo di destinazione assegnati all’ente debitore.

60 giorni dal ricevimento della richiesta (Delibera 8/42 del 19/02/2019)

La richiesta deve essere presentata entro i termini per il pagamento indicati nel sollecito bonario/atto ingiuntivo.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata all’ufficio che ha inviato l’avviso o l’atto ingiuntivo, accompagnata dalla seguente documentazione:
- documento di identità in corso di validità (del richiedente/del legale rappresentante/del garante);
- autocertificazione sulla condizione economica disagiata (nel caso di sanzioni amministrative);
- relazione giurata di stima e iscrizione ipotecaria, oppure fideiussione bancaria o polizza assicurativa (per importi superiori a 100.000 euro).

Per importi superiori ai 100.000 euro la rateizzazione è concessa solo dietro presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa o dietro iscrizione di ipoteca di primo grado su beni di esclusiva proprietà del debitore o di un eventuale garante ( immobili ad uso abitativo, beni immobili adibiti ad uso commerciale e beni mobili registrati).
I relativi costi sono a carico del richiedente la rateizzazione.

Ufficio: che ha emesso l’avviso bonario di pagamento o l’atto ingiuntivo.

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