Registro generale del volontariato: Revisione e Cancellazione

Registro generale del volontariato: Revisione e Cancellazione
Ultimo aggiornamento: 08-05-2020
Stato procedimento: In corso



Cosa è?
Legge Regionale 13 settembre 1993, n. 39 (art. 8 comma 1)
REVISIONE
Il Registro, ai sensi dell'art.7 della L.R. 13.9.1993 n.39, è soggetto a revisione annuale, finalizzata a verificare sia il permanere dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione, sia l'effettivo svolgimento delle attività di volontariato.
Nel caso in cui l'Organizzazione non produca la documentazione prevista nell'art.7 sopra citato entro il termine stabilito, il competente Servizio previa diffida ad adempiere nei successivi trenta giorni dispone la cancellazione dal Registro.
CANCELLAZIONE
Nel caso in cui l’Organizzazione non produca la documentazione prevista dall’art. 7 della L.R. n. 39/1993 per la permanenza nel Registro, entro il termine stabilito, previa diffida ad adempiere nei successivi 30 gg, si dispone per la cancellazione dal Registro ai sensi dell'art.8 della legge regionale 39/1993.
La Cancellazione dal Registro può essere disposta per:
1) la perdita di uno o più requisiti per l'iscrizione;
2) Il mancato svolgimento delle attività di volontariato;
3) La grave e reiterata violazione degli obblighi derivanti dagli accordi di cui all'art.14.
La cancellazione è disposta con determinazione del dirigente del Servizio competente e comunicata all'Organizzazione interessata, all’Assessorato/i competente/i in materia, al Ccomune in cui ha la sede legale l’Organizzazione, all'Agenzia delle Entrate e pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione e sul Bollettino Ufficiale (BURAS).
Associazioni di volontariato
- essere iscritte nel registro generale del volontariato.
Revisione del Registro Generale del Volontariato
1) 90 giorni dall'invio della documentazione da parte dell'Associazione
2) Il termine di 90 giorni è sospeso quando si renda necessaria la richiesta di chiarimenti o di integrazioni a completamento della documentazione prevista nell’ambito del procedimento.
Cancellazione dal Registro Generale del Volontariato
90 giorni dall'invio della diffida ad adempiere;
Qualora l'associazione non produca la documentazione richiesta entro la scadenza del termine (30 giorni) assegnati con la diffida ad adempiere l'Ufficio avrà 60 giorni di tempo per procedere alla cancellazione dell'Associazione dal Registro generale del Volontariato.
REVISIONE
La documentazione dovrà essere inviata entro il 30 maggio di ogni anno.
Le modalità di trasmissione della documentazione dovrà avvenire, esclusivamente attraverso LO SPORTELLO UNICO DEI SERVIZI (S.U.S.).
REVISIONE DEL REGISTRO
a) una copia del bilancio consuntivo;
b) una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
c) una dichiarazione sostitutiva da allegare al Bilancio, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, contenente i dati previsti dall’art. 7, commi b), c), d), e) della legge 13.9.1993 n. 39, firmata dal Rappresentante Legale.