Si comunica che con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 è stata adottata la modulistica per la redazione dei bilanci degli Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Le disposizioni di cui al Decreto del 5 marzo 2020 si applicano a partire dalla redazione del bilancio per l'anno 2021 (v. nota del Ministero del lavoro n. 19740 del 29/12/2021 ).
Poiché ai sensi della nota del Ministero del lavoro n. 5941 del 05/04/2022 tutte le ODV coinvolte nel procedimento di trasmigrazione dovranno effettuare nel RUNTS il deposito del bilancio 2021 entro il termine di 90 gg dalla loro iscrizione nel predetto registro, i documenti di bilancio relativi alla predetta annualità DEVONO ESSERE DEPOSITATI UNICAMENTE nel RUNTS. Pertanto, a partire dai bilanci relativi all’annualità 2021 le precedenti modalità di trasmissione tramite PEC e SUS sono da ritenere soppresse.
Registro generale del volontariato: Revisione e Cancellazione (procedimento aggiornato alle disposizioni di cui al D.M. 05/03/2020)
Registro generale del volontariato: Revisione e Cancellazione (procedimento aggiornato alle disposizioni di cui al D.M. 05/03/2020)
Ultimo aggiornamento: 28-04-2022
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Legge Regionale 13 settembre 1993, n. 39 (art. 8 comma 1)
REVISIONE ANNUALE
Il Registro, ai sensi dell'art.7 della L.R. 13.9.1993 n.39, è soggetto a revisione annuale, finalizzata a verificare sia il permanere dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione, sia l'effettivo svolgimento delle attività di volontariato.
A tal fine l'Organizzazione iscritta nel registro generale del volontariato trasmette alla Regione la documentazione prevista nell'art.7 sopra citato.
Qualora l’Organizzazione non trasmetta tale documentazione, il competente Servizio previa diffida ad adempiere dispone la cancellazione dal Registro.
Tutte le Organizzazioni coinvolte nel processo di trasmigrazione effettuano il deposito dei documenti di bilancio relativi all’annualità 2021 UNICAMENTE nel RUNTS entro il termine di 90 gg dalla loro iscrizione nel predetto registro.
CANCELLAZIONE
Nel caso in cui l’Organizzazione non produca la documentazione prevista dall’art. 7 della L.R. n. 39/1993 per la permanenza nel Registro, entro il termine stabilito, previa diffida ad adempiere nei successivi 30 gg, si dispone per la cancellazione dal Registro ai sensi dell'art.8 della legge regionale 39/1993.
La cancellazione è disposta con determinazione del dirigente del Servizio competente e comunicata all'Organizzazione interessata, all’Assessorato/i competente/i in materia, al Comune in cui ha la sede legale l’Organizzazione, all'Agenzia delle Entrate.
La cancellazione dal Registro ai sensi dell'art.8 della legge regionale 39/1993 per non aver prodotto la documentazione prevista dall’art. 7 della L.R. n. 39/1993 si applica fino ai bilanci relativi all’annualità 2020.
Le Organizzazioni cancellate dal registro Generale del volontariato non sono iscritte d’ufficio nel RUNTS.
Associazioni di volontariato iscritte nel registro generale del volontariato
- essere iscritte nel registro generale del volontariato.
Revisione del Registro Generale del Volontariato
1) 90 giorni dall'invio della documentazione da parte dell'Associazione
2) Il termine di 90 giorni è sospeso quando si renda necessaria la richiesta di chiarimenti o di integrazioni a completamento della documentazione prevista nell’ambito del procedimento.
Cancellazione dal Registro Generale del Volontariato
90 giorni dall'invio della diffida ad adempiere;
Qualora l'associazione non produca la documentazione richiesta entro la scadenza del termine (30 giorni) assegnati con la diffida ad adempiere l'Ufficio avrà 60 giorni di tempo per procedere alla cancellazione dell'Associazione dal Registro generale del Volontariato.
REVISIONE
La documentazione deve essere inviata entro il termine annualmente indicato dalla normativa vigente.
La documentazione va trasmessa attraverso lo SPORTELLO UNICO DEI SERVIZI (S.U.S.) fino al bilancio relativo all’annualità 2020. I documenti di bilancio successivi all’annualità 2020 vanno depositati unicamente nel RUNTS.
REVISIONE DEL REGISTRO
a) una copia del bilancio consuntivo dell’anno precedente (si ricorda che i documenti di bilancio relativi all’anno 2021 sono quelli indicati nel Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e non vanno trasmessi tramite il SUS ma esclusivamente nel RUNTS successivamente all’iscrizione dell’ente nel registro in questione) ;
b) una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente unitamente ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, contenente i dati previsti dall’art. 7, commi b), c), d), e) della legge 13.9.1993 n. 39, firmata dal Rappresentante Legale. Il Modello di dichiarazione è reperibile nella sezione "modulistica" del procedimento;
c) una copia del verbale di approvazione del bilancio dell’anno precedente;