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Supporto :



Rilascio delle concessioni demaniali ai fini di pesca sportiva da terra nelle acque interne



 Ultimo aggiornamento: 04-02-2020

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoAMB603
TIPOLOGIA
Autorizzazioni, Concessioni Autorizzazioni, Concessioni
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

.

Il procedimento per il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali ai fini di pesca sportiva nelle acque interne prende avvio su richiesta dell'interessato.
L’istanza, redatta in bollo (fatti salvi i casi di esenzione) e sottoscritta dal rappresentante legale dell’associazione, dovrà riportare la denominazione dell’associazione sportiva richiedente, i dati relativi all’iscrizione al registro CONI delle Associazioni sportive, per la disciplina pesca in acque interne, e all’iscrizione all’Albo regionale delle Associazioni sportive.
L’ufficio verifica la regolarità e completezza dell’istanza e richiede le eventuali integrazioni da presentare entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
L’ufficio procede alla verifica del possesso dei requisiti previsti, ed in caso di esito positivo dichiara l’istanza ammissibile con riserva.
L’ufficio pubblica sul sito www.regione.sardegna.it, sull’Albo pretorio del/dei Comune/i interessato/i e sul BURAS un Avviso informativo recante:
- una sintesi dell’istanza;
- l’invito a tutti gli interessati a presentare, entro un termine non inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso informativo sul BURAS, le eventuali osservazioni;
- l’invito ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 a presentare, entro un termine non inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso informativo sul BURAS, eventuali domande concorrenti corredate della documentazione di cui alla lettera a);
- i criteri di selezione da applicare in caso di istanze concorrenti.

In caso di presentazione di istanze concorrenti :
- L’ufficio verifica la regolarità e completezza dell’istanza concorrente e richiede le eventuali integrazioni da presentare entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. A seguito della verifica dei requisiti previsti, l’ufficio dichiara l’istanza concorrente ammissibile con riserva.
- Si esegue la procedura comparativa, sulla base dei criteri di selezione previsiti dall'art.2 del Decreto dell'Assessore dell'agricoltura n.65 del 03/02/2014 (consultabile alla voce normativa), e si approva la graduatoria delle istanze ritenute idonee ed ammissibili.
- In caso di mancata presentazione di istanze concorrenti, l’ufficio procede a verificare l’idoneità della proposta contenuta nel programma di gestione utilizzando gli stessi criteri utilizzati per la valutazione in caso di istanze concorrenti.
- Qualora il programma di gestione venga ritenuto solo parzialmente idoneo potrà esserne richiesta una revisione e ripresentazione.
- Una volta valutata l’idoneità del programma di gestione, l’ufficio procede alla verifica tecnica dell’istanza di concessione ed acquisisce il parere dell’Ente gestore (ENAS, Consorzi di Bonifica, ENEL e altri) e gli altri pareri ai fini del rilascio della concessione (Autorità di Bacino, Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, Comuni, Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica - Direzione generale enti locali e finanze, Assessorato dei Lavori Pubblici, Assessorato della difesa dell'ambiente, altri uffici competenti) .
- Il rilascio della concessione è comunque subordinato al parere vincolante dell’Ente gestore ed alle relative prescrizioni.

L’ufficio procede alla stipula dell’atto di concessione, contenente la disciplina della concessione e dei relativi oneri, previa presentazione da parte del soggetto istante di un deposito cauzionale per un importo pari a
due annualità del canone
La cauzione potrà essere versata scegliendo tra una delle seguenti opzioni:
- in numerario secondo le vigenti disposizioni;
- con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Per l’intera durata della concessione dovrà essere corrisposto il canone annuo previsto per tale tipologia di concessione, la cui misura, da rivalutare annualmente, è prevista in € 0,02501 per metro lineare di sviluppo della concessione. In ogni caso l’importo minimo del canone annuo non potrà essere inferiore ad € 359,28 per l’anno 2014.
La concessione potrà avere una durata non superiore ad anni 4.
Il concessionario con la firma dell’atto di concessione assume i seguenti obblighi:
- Esercitare la pesca sportiva conformemente alla normativa vigente per la pesca sportiva e secondo quanto previsto nel programma di gestione, per la parte ritenuta ammissibile dall’Amministrazione; all’interno della concessione la pesca sportiva dovrà essere esercitata esclusivamente da soggetti titolari di licenza di pesca sportiva nelle acque interne (tipo B);
- Richiedere le necessarie autorizzazioni prima di effettuare qualsiasi intervento nel tratto di fiume o specchio acqueo in concessione;
- Munirsi dell’autorizzazione dei proprietari dei fondi rivieraschi, ove necessario per l’accesso alle sponde del tratto di fiume o specchio acqueo in concessione;
- Adottare tutti i provvedimenti eventualmente necessari a migliorare la pescosità delle acque, secondo le prescrizioni che verranno riportate nell’atto di concessione o in successivo provvedimento dell’Amministrazione concedente;
- Consentire in ogni momento l’accesso da parte di personale dell’Amministrazione regionale concedente;
- Custodire ed effettuare la pulizia ordinaria del bene in concessione da rifiuti abbandonati;
- Esercitare attività di sorveglianza nella concessione;
- Apporre lungo le sponde dello specchio d’acqua, alla distanza di m.100 l’uno dall’altra e leggibili a m.30, le tabelle con la scritta “Concessione regionale per finalità di pesca sportiva – pesca riservata” e l’indicazione dell’associazione concessionaria”;
- Trasmettere annualmente al Servizio competente al rilascio della concessione l’elenco dei soci in possesso di licenza per la pesca sportiva;
- Destinare alla libera pesca sportiva una estensione dei tratti di sponda facilmente accessibile non inferiore al 5% della estensione di sponda complessiva richiesta;
- Impegnarsi a non gravare in alcun modo sull’Amministrazione concedente per qualsiasi danno che dovesse derivare dall’esercizio della concessione;
- Trasmettere con la periodicità richiesta nell’atto di concessione le statistiche del pescato relative all’ambiente oggetto di concessione via posta ordinaria o fax. L’invio dovrà essere accompagnato dall’invio dei relativi fogli elettronici all’indirizzo di posta elettronica agr.pesca@regione.sardegna.it;
- Adempiere ad ogni altro obbligo previsto nel presente Decreto e nell’atto di concessione.
E’ in ogni caso vietato al concessionario di eseguire opere di qualsiasi genere nello specchio acqueo o tratto di corso d’acqua in concessione.
E’ vietato effettuare nelle acque in concessione qualsiasi intervento di ripopolamento senza la previa autorizzazione da parte del Servizio competente al rilascio della concessione. E’ in ogni caso vietato qualsiasi intervento di ripopolamento ittico con specie alloctone.
Le concessioni rilasciate potranno essere revocate in qualsiasi momento per violazione degli obblighi previsti o per prevalenti motivi di pubblico interesse.
Per l’intera durata della concessione dovrà essere corrisposto il canone annuo previsto per tale tipologia di concessione, la cui misura, da rivalutare annualmente, è prevista in € 0,02143 per metro lineare di sviluppo della concessione. In ogni caso l’importo minimo del canone annuo non potrà essere inferiore ad € 361,898 per l’anno 2020.

Associazioni sportive/società sportive dilettantistiche

Iscrizione al registro Coni delle associazioni sportive per la disciplina della pesca in acque interne
Iscrizione all'albo regionale delle associazioni sportive

La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento nell'arco dell'anno

1. copia dell’atto costitutivo e dello statuto della società redatto da un notaio, nonché copia dell’eventuale regolamento interno;
2. attestato di iscrizione al registro CONI delle Associazioni sportive per la disciplina pesca in acque interne;
3. attestato di iscrizione all’Albo regionale delle Associazioni sportive;
4. N. 1 originale e n. 2 copie della carta topografica Nuova I.G.M. in scala 1:25.000 con evidenziato il tratto di fiume o di specchio acqueo chiesto in concessione;
5. N. 3 copie della planimetria in scala adeguata (unitamente a copia in formato digitale editabile), firmata da professionista abilitato, riportante:
a. nel caso di concessione di corso d’acqua le coordinate dei punti di inizio e fine del tratto richiesto, del/dei tratto/i di sponda da destinare alla libera pesca sportiva, di eventuali aree interdette alla pesca in quanto prossime a infrastrutture di regolazione o prelievo di acqua;
b. nel caso di concessione di specchio acqueo di un lago o invaso, il rilievo del perimetro della superficie richiesta (oppure le coordinate dei punti di inizio e fine del tratto richiesto), del/dei tratto/i di sponda da destinare alla libera pesca sportiva, di eventuali aree interdette alla pesca in quanto prossime a infrastrutture di regolazione o prelievo di acqua;
6. N. 3 copie di relazione dettagliata, firmata da professionisti abilitati, recante: descrizione del tratto di corso d’acqua o del lago o invaso richiesto in concessione con precise indicazioni dei confini; specificazione dei comuni in cui esso ricade; individuazione degli Enti che esercitano competenze gestionali; indicazione delle eventuali altre attività (di tipo economico, scientifico, ricreativo, etc.) presenti nel sito; indicazione dell’estensione del tratto di corso d’acqua (espressa in Km) o del perimetro (espresso in km) dello specchio acqueo di lago o invaso o del tratto di sponda richiesto; estensione del/dei tratto/i di sponda da riservare ad attività di pesca libera sportiva (non inferiore al 5% della estensione di sponda complessiva richiesta); la descrizione quali-quantitativa dei popolamenti ittici presenti(con eventuali relativi riferimenti bibliografici); l’individuazione degli eventuali vincoli presenti nell’area (Area Natura 2000, Area protetta, ecc.).
All’istanza dovrà essere allegato, inoltre, il programma di gestione contenente i dati e le informazioni necessari a valutare la garanzia di un idoneo utilizzo del bene:
- numero di iscritti titolari di licenza di pesca sportiva nelle acque interne (tipo B) con l‘indicazione per ciascuno di essi del numero e della data di rilascio della licenza;
- piano di gestione del bene richiesto in concessione (esercizio della pesca sportiva, , organizzazione di corsi, gare, iniziative di tutela ambientale, ecc.);
- piano di gestione e monitoraggio ambientale (pulizia del bacino e delle sponde da rifiuti abbandonati, periodiche analisi biologiche e della qualità delle acque e conseguenti segnalazioni di criticità riscontrate alle autorità competenti ecc.);
- regolamento per l’esercizio della pesca sportiva;
- programma di sorveglianza che si prevede di svolgere;
- esperienza maturata dal soggetto richiedente nella gestione di acque interne per l’esercizio della pesca sportiva.

- Bollo da € 16,00 (fatti salvi i diritti di esenzione) per l'istanza
- deposito cauzionale pari a due annualità di canone
- Canone annuale. L'importo minimo del canone per l'anno 2020 è pari a 361,898.
- Il canone è stabilito in € 0,02143 per metro lineare di sviluppo della concessione ed è rivalutato annualmente.

Le modalità di pagamento attraverso bonifico bancario e pagamento per cassa sono consentite, per il solo periodo transitorio necessario alla completa adesione e funzionalità del sistema pagoPA per le procedure di versamento non ancora presenti in elenco.

Ai fini del presente procedimento per “pesca sportiva” si intende una pesca non professionale praticata da soggetti appartenenti ad un’organizzazione sportiva riconosciuta dalla vigente normativa nazionale e regionale.

CRITERI DI SELEZIONE IN CASO DI ISTANZE CONCORRENTI
In caso di istanze concorrenti la selezione verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione a ciascuno dei quali è attribuito un peso A (espresso in punti):
1. Numero di iscritti titolari di licenza di pesca sportiva nelle acque interne (tipo B) (fino ad un massimo di 25 punti);
2. Qualità e completezza espositiva del programma di gestione (fino ad un massimo di 5 punti);
3. Piano di gestione del bene in concessione (esercizio della pesca sportiva, organizzazione di corsi, gare, iniziative di tutela ambientale, ecc) ( fino ad un massimo di 20 punti);
4. Piano di gestione e monitoraggio ambientale (pulizia del bacino e delle sponde da rifiuti abbandonati, periodiche analisi biologiche e della qualità delle acque ed eventuale segnalazioni di criticità riscontrate alle autorità competenti ecc.) (fino ad un massimo di 20 punti);
5. Regolamento per l’esercizio della pesca sportiva (fino ad un massimo di 10 punti);
6. Programma di sorveglianza che si prevede di svolgere (fino ad un massimo di 10 punti);
7. Esperienza maturata dal soggetto richiedente nella gestione di acque interne per l’esercizio della pesca sportiva svolta (fino ad un massimo di 10 punti);
Per l’attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione n. 1 - “Numero di iscritti” - si applica la seguente formula:
Punteggio da attribuire alla proposta = (N. Pescatori sportivi iscritti all’associazione richiedente / N. Pescatori sportivi iscritti all’associazione concorrente che ne ha il maggior numero)*25 = (si considera il risultato sino
alle prime due cifre decimali)
Per l’attribuzione dei punteggi (C) relativi ai criteri di valutazione n. 2, 3, 4, 5 e 6 si moltiplica il peso A per uno dei seguenti coefficienti (B) per tenere conto dei relativi giudizi, secondo la seguente formula C = A*B (si
considera il risultato sino alle prime due cifre decimali):
1,00 = ottimo;
0,80 = buono;
0,70 = discreto;
0,50 = sufficiente;
0,30 = parzialmente sufficiente
0,00 = insufficiente.
Per l’attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione n. 7 verrà assegnato 1 punto per ciascun anno di gestione (fino ad un massimo di 10 punti).
Il punteggio finale da attribuire alla proposta sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun criterio.

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
Servizio pesca e acquacoltura
Via Pessagno n. 4 - 09126 Cagliari
Telefono: 070/6062534
Orari di ricevimento: Dal lunedì al venerdi dalle ore 11 alle ore 13; i pomeriggi di martedì e mercoledì dalle ore 16 alle ore 17

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