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Supporto :



RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO



 Ultimo aggiornamento: 12-07-2019

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoCIT626
TIPOLOGIA
Non definito
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

Spese Legali

La Regione, ai sensi della legge regionale n. 51/1978, art. 48, come interpretato della legge regionale n. 8/1997 art. 51, rimborsa le spese sostenute per la difesa in giudizio dal dipendente dichiarato esente da responsabilità in giudizio civile, amministrativo o penale promosso in relazione alla sua qualità di impiegato, ancorché instaurato dall’Amministrazione regionale e dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali dichiarati esenti da responsabilità in procedimenti promossi in relazione ad atti, azioni od omissioni compiuti nell'esercizio del loro mandato.

Il procedimento prende avvio con la presentazione della domanda da parte dell’interessato corredata della documentazione necessaria, secondo le modalità sopra indicate.
Il procedimento si conclude:
- con l’adozione del provvedimento di rigetto dell’istanza;
- con l’adozione del provvedimento di accoglimento della domanda e con il rimborso totale o parziale delle spese sostenute, a seguito del rilascio da parte della Direzione Generale dell’Area Legale del parere obbligatorio e vincolante sulla legittimità e congruità tariffaria della parcella o delle parcelle presentate.

La durata del presente procedimento è di 90 giorni.
I termini del procedimento sono sospesi o si interrompono qualora sia necessario acquisire documentazione o atti integrativi o procedere a regolarizzare la domanda presentata.

In seguito all’adozione del provvedimento di accoglimento della domanda, nel caso in cui nel capitolo del bilancio regionale vi siano risorse sufficienti, la Direzione Generale della Presidenza adotta le relative determinazioni di impegno e di liquidazione delle somme spettanti al richiedente.
Nel caso in cui, viceversa, il capitolo di spesa non abbia sufficiente copertura finanziaria si procede preventivamente alla richiesta di impinguamento del medesimo capitolo.

Si precisa che:
- la liquidazione delle spese di giudizio riconosciute a seguito dell’istruttoria, su espressa richiesta del soggetto interessato, può essere disposta direttamente in favore del difensore di fiducia, quale beneficiario alternativo;
- l'importo delle spese di difesa rimborsabili, in relazione ad ogni singola fase processuale, non può superare quanto dovuto, sulla base delle tariffe professionali, per l'opera di un solo difensore;
- l'importo delle spese di difesa rimborsabili deve essere calcolato sulla base della normativa vigente in materia di spese processuali al momento in cui la prestazione professionale resa dal difensore, in relazione al singolo grado di giudizio, è completata con la chiusura della singola fase processuale (cfr. Cass. Civile Sez. VI, n. 2748 dell’11.02.2016).

L’indicazione da parte del richiedente di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) agevolerà le eventuali richieste di integrazione documentale ad economia dei tempi procedimentali. Si suggerisce pertanto di indicare nell’istanza il proprio indirizzo Pec.

- Dipendenti o ex dipendenti della Regione, dichiarati esenti da responsabilità in giudizi civili, amministrativi o penali promossi in relazione a fatti di servizio compiuti in qualità di impiegato, ancorchè instaurati dall'Amministrazione;

- Assessori o ex Assessori, Presidente o ex Presidenti della Regione dichiarati esenti da responsabilità in procedimenti promossi in relazione ad atti, azioni od omissioni compiuti nell'esercizio del loro mandato.

- essere stati dichiarati esenti da responsabilità in giudizi civili, amministrativi o penali promossi in relazione a fatti di servizio compiuti in qualità di impiegato, ancorché instaurati dall’Amministrazione (Dipendenti o ex dipendenti della Regione);
- essere stati dichiarati esenti da responsabilità in procedimenti promossi in relazione ad atti, azioni od omissioni compiuti nell'esercizio del loro mandato (Assessori o ex Assessori, Presidente o ex Presidenti della Regione).

La domanda di rimborso può essere presentata durante tutto l'arco dell'anno.

I soggetti interessati dovranno presentare la domanda utilizzando il modello sotto riportato, con le modalità appresso indicate:
- tramite pec all’indirizzo: presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it
- a mano consegnando la domanda presso l’Ufficio protocollo della Direzione Generale della Presidenza, sito al piano V, in Viale Trento 69, Cagliari;
- a mezzo posta al seguente indirizzo: Regione Autonoma della Sardegna,
Direzione Generale della Presidenza, viale Trento n. 69 - 09123 Cagliari.

- domanda di rimborso, utilizzando il modulo riportato al presente Avviso debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente;
- fotocopia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità;
- copia conforme all’originale, rilasciata dalla cancelleria del competente organo giudiziario, della sentenza passata in giudicato, con la specifica della data in cui è divenuta irrevocabile, ovvero copia conforme del decreto di archiviazione. Per i soli giudizi civili avanti i tribunali e le corti d’appello (ad esclusione dei procedimenti avanti la Corte di Cassazione e il Giudice di Pace), è ammessa la copia autenticata dal proprio legale sulla base delle modalità previste dall’art. 16 undecies D.L. 179/2012 ;
- prenotula o parcella del proprio difensore, contenente la specifica di tutte le fasi processuali e di tutte le voci che concorrono alla determinazione dell’onorario dovuto, con i relativi importi. Ai fini della liquidazione delle somme la parcella deve essere quietanzata dal difensore.

Ufficio: Direzione Generale Presidenza
Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari
Telefono: 070/6062143 - 6062304
Fax: 070/6062398
Orari di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio martedì e mercoledì dalle 16 alle 17

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