Sportello Unico dei Servizi

I procedimenti online dell'Amministrazione Regionale

Supporto :



Accesso documentale o procedimentale



 Ultimo aggiornamento: 31-12-2020

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoSUS6325
TIPOLOGIA
Non definito
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

Capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184

Il “diritto di accesso” è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
L’accesso documentale agli atti e ai provvedimenti formati o stabilmente detenuti dalla pubblica amministrazione è riconosciuto a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che dimostrino di essere titolari di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento rispetto al quale è richiesto l’accesso (cd. interessati).
La richiesta deve essere motivata e non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie di documenti, ovvero preordinate a un controllo generalizzato dell’attività della pubblica amministrazione.
Quando il Responsabile del procedimento di accesso riceve la richiesta informa l’utente su:
- modalità di accesso (estrazione di copia e/o visione dei documenti);
- costi relativi al rilascio delle copie (la sola esibizione dei documenti è gratuita);
- modalità di consegna delle copie (ritiro di persona presso l’ufficio competente, invio per posta ordinaria, invio tramite e-mail o PEC)
Il Responsabile del procedimento protocolla immediatamente la richiesta e rilascia all’utente la ricevuta di avvenuta presentazione.
Se il documento è disponibile presso l’Ufficio in cui è presentata la richiesta e qualora non vi siano controinteressati la richiesta di accesso viene soddisfatta immediatamente.
Se il documento non è disponibile la richiesta viene inoltrata all’ufficio che ha formato l’atto o che lo detiene stabilmente.
Nel caso in cui la richiesta di accesso sia irregolare o incompleta il responsabile del procedimento, entro 10 giorni dalla presentazione della stessa, comunica all’utente tale irregolarità o incompletezza tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o altra modalità idonea ad accertarne la ricezione. In tal caso, il termine del procedimento è sospeso e riprende a decorrere dal ricevimento della richiesta perfezionata ovvero completata.

- Soggetti (persone fisiche, giuridiche, associazioni o comitati) che abbiano un interesse diretto, concreto, attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, collegate agli atti cui si richiede l’accesso, indipendentemente dalla circostanza che sia pendente o meno un procedimento giurisdizionale;
- Soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi (organizzazioni sindacali, associazioni di volontariato o di consumatori, comitato di cittadini o di tutela ambientale, ecc.), previo accertamento della natura dell’interesse di cui sono portatori e della legittimazione del soggetto richiedente;
- Difensore Civico e Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della vigente normativa.
L’accesso, oltre che al diretto interessato, è consentito a chi ne ha la rappresentanza legale o volontaria.

La richiesta deve essere motivata con l’indicazione dell’interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente alla situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Se la domanda è presentata dal diretto interessato:
- esibizione di un documento di identità in corso di validità;
- richiesta scritta su carta semplice o sul modulo predisposto.
Se la domanda è presentata da un delegato:
- esibizione di un documento di identità in corso di validità del delegato;
- delega scritta del delegante;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del delegante;
- richiesta scritta su carta semplice o sul modulo predisposto.
Se la domanda è presentata dal legale rappresentante:
- esibizione di un documento di identità in corso di validità;
- autocertificazione dei propri poteri rappresentativi;
- richiesta scritta su carta semplice o sul modulo predisposto.
In caso di istanza di accesso con firma autografa su supporto cartaceo (in questo caso la stessa dovrà essere preventivamente scansionata e allegata in formato pdf), la domanda sarà ritenuta validamente presentata soltanto se accompagnata da copia di un valido documento di identità del richiedente. In caso di istanza di accesso firmata digitalmente o con firma elettronica qualificata, il cui certificato sia stato rilasciato da un certificatore qualificato, ai sensi dell'art. 65, c. 1, lett. a), del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., non è necessario allegare un documento di identità personale.
Le informazioni e la visione di dati e/o documenti amministrativi sono gratuiti.
Il rilascio di copie di atti e/o di documenti è subordinato al costo di riproduzione, ed eventualmente di ricerca e di visura.
Possono essere applicati, se dovuti, l’imposta di bollo e i diritti di segreteria

La procedura di accesso può concludersi con: l’accoglimento, la limitazione, il differimento o il rigetto. L’esito è deciso dal Responsabile del procedimento; la risposta può essere comunicata all'utente sia dall’URP che dall’Ufficio competente a formare il documento o che lo detiene stabilmente.
- accoglimento: visione e/o estrazione di copia del documento con relativo, eventuale, rimborso dei costi di riproduzione ed eventualmente di spedizione;


- Accesso informale: di norma nel giorno stesso della richiesta o nel primo giorno lavorativo successivo.
- Accesso formale: 30 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell’URP o dell'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Il termine è sospeso in caso di presenza di controinteressati che, informati, hanno 10 giorni di tempo per presentare opposizione.
In caso di atti in corso di formazione l’accesso potrà essere differito al momento del loro perfezionamento.


- limitazione: il documento viene reso disponibile con censura delle parti sottratte all’accesso. Sarà cura del Responsabile del procedimento, indicare le parti del documento sottratte all’accesso e i motivi di tale limitazione;
- differimento: l’accesso al documento viene rinviato. Il responsabile del procedimento dovrà specificare e motivare la durata e le ragioni del rinvio;
- non accoglimento: il documento non può essere visionato e non se ne può ottenere copia. Il non accoglimento è disposto dal responsabile del procedimento, il quale deve esporre in modo chiaro le motivazioni del rifiuto.
Nel caso in cui l’Amministrazione non risponda entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di accesso, la richiesta si intende rifiutata (silenzio rifiuto).
Tutela: -
Qualora l’Amministrazione non dovesse rispondere alla richiesta o contro il provvedimento di rifiuto espresso, di limitazione e differimento dell'accesso, il richiedente può proporre ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o in alternativa alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero al Difensore Civico territorialmente competente. In quest'ultimo caso il termine di trenta giorni, per proporre ricorso al TAR, decorre dalla data di ricevimento dell’esito dell’istanza al Difensore Civico.
La Commissione per l’accesso entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di riesame si pronuncia sulla determinazione di diniego o di differimento all’accesso. Se la Commissione non si pronuncia dinanzi a tale istanza, questa si intende respinta. Se la Commissione invece ritiene illegittimi i provvedimenti di diniego o differimento all’accesso, ne informa il richiedente e l’Amministrazione interessata. Se quest’ultima non emana un provvedimento confermativo del diniego o del differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Commissione l’accesso è consentito.

La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno, in alternativa:
- all’Ufficio che detiene i dati, i documenti e le informazioni
- all’Ufficio Relazioni con il pubblico (che provvederà ad inoltrare la richiesta all’ufficio competente)
- ai Centri per l’Impiego
- ad altro Ufficio indicato dall’Ente
La richiesta di accesso documentale può essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
- posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it
- posta elettronica all’indirizzo della sede centrale lav.agenzia.regionale@regione.sardegna.it
- posta elettronica agli indirizzi dell’URP agenzialavoro.urp@regione.sardegna.it e di ciascun Centro per l’Impiego (disponibili al seguente link https://www.aspalsardegna.it/cpi/)
- consegna a mano presso gli uffici dei Centri per l’Impiego di competenza o all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – Sede Centrale.

- Accesso informale: di norma nel giorno stesso della richiesta o nel primo giorno lavorativo successivo.
- Accesso formale: 30 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell’URP o dell'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Il termine è sospeso in caso di presenza di controinteressati che, informati, hanno 10 giorni di tempo per presentare opposizione.
In caso di atti in corso di formazione l’accesso potrà essere differito al momento del loro perfezionamento.

Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL)
Direzione generale
Servizio sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli
via Is Mirrionis, 195
Telefono: 070/6068058
Fax: 070/6067968
Orari di ricevimento: - URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) Via Is Mirrionis, 195 – Cagliari Telefono 070 7593 039 Indirizzo E-mail agenzialavoro.urp@regione.sardegna.it - Centri per l’impiego i cui indirizzi sono reperibili al link https://www.aspalsardegna.it/cpi/

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