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Trasformazione ed estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab)



 Ultimo aggiornamento: 09-01-2023

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoSUS670
TIPOLOGIA
Non definito
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
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Cosa è?

Legge regionale n. 23 del 23/12/2005, art. 44

La legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2005 ha previsto la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in aziende pubbliche di servizi alla persona oppure in associazioni o fondazioni di diritto privato senza fine di lucro e l’estinzione di quelle che non potranno essere trasformate in nessuna delle due tipologie di enti.
Gli enti, pubblici o privati, derivanti dalla trasformazione parteciperanno alla realizzazione del sistema integrato dei servizi alla persona ed alla programmazione delle attività sociali e sociosanitarie. Essi concorreranno, inoltre, allo sviluppo di iniziative di solidarietà sociale.

Gli organi statutari delle Ipab che ancora non vi abbiano provveduto dovranno individuare con proprio atto deliberativo la nuova forma giuridica e richiedere la trasformazione alla Regione, presentando contestualmente una proposta di nuovo statuto. Se l’ente non presenterà tempestivamente la documentazione, la Regione nominerà un commissario che provvederà in via sostitutiva.
Le proposte di nuovo statuto e le richieste di trasformazione in azienda o associazione/ fondazione di diritto privato saranno esaminate ed approvate dalla Regione.


TRASFORMAZIONE IN AZIENDA.
Le richieste di trasformazione in azienda pubblica di servizi saranno approvate con delibera della Giunta regionale.


TRASFORMAZIONE IN PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO.
Le richieste di trasformazione in associazione o fondazione di diritto privato saranno esaminate da un nucleo di valutazione interassessoriale, eventualmente supportato da professionisti esterni, che avrà il compito di verificare la sussistenza dei requisiti per la trasformazione in ente di diritto privato.
In caso di esito positivo dell’istruttoria svolta dal nucleo, il competente Servizio della Direzione generale delle politiche sociali accoglierà, con propria determinazione, la richiesta e, successivamente, trasmetterà gli atti al Servizio rapporti istituzionali e segreteria di Giunta della Presidenza della Regione, che provvederà all’iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato. Al momento dell’iscrizione nel registro, il nuovo ente acquisterà la personalità giuridica di diritto privato.


ESTINZIONE.
Saranno estinte le Ipab che:
- non abbiano i requisiti per la trasformazione in azienda o in associazione/fondazione di diritto privato e non provvedano alla fusione con altra Ipab o ente di diritto privato nei termini stabiliti;
- abbiano patrimonio e volume di bilancio insufficienti per la trasformazione in azienda e non realizzino il piano di risanamento entro 6 mesi dall’approvazione da parte della Regione
- risultino inattive e non presentino un piano di trasformazione aziendale né una richiesta di trasformazione in persona giuridica di diritto privato;
- non siano più in grado di funzionare;
- abbiano espresso la volontà di non sussistere.
Saranno, inoltre, estinte le aziende nate dalla trasformazione delle Ipab che si troveranno in condizioni economiche di grave dissesto.
L’estinzione sarà dichiarata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. Le funzioni, il personale, il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’ente estinto saranno assegnati al Comune in cui esso ha la sede legale. I beni manterranno, in ogni caso, la destinazione iniziale.

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab)

la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona è prevista per le Ipab che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi socioassistenziali e sociosanitari.
Sono escluse dall’obbligo di trasformazione in aziende le istituzioni che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
- entità patrimoniale inferiore a 500 mila euro e, in ogni caso, non congrua al perseguimento dei fini statutari di natura sociale;
- volume di bilancio inferiore a 250 mila euro;
- verificata inattività nel campo sociale da almeno 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2005, che disciplina il sistema integrato dei servizi alla persona (vedi sezione normativa);
- principi e criteri delle tavole di fondazione o degli statuti non coerenti rispetto ai contenuti della legge n. 23/2005.
Le Ipab che non possono essere trasformate in aziende per insufficiente entità patrimoniale e volume di bilancio possono mantenere la personalità giuridica di diritto pubblico ed ottenere la trasformazione in azienda presentando alla Regione uno specifico piano di risanamento. Quelle che, invece, dispongano di risorse adeguate alla gestione di attività e servizi, tali da consentire il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, ma che hanno esaurito o non possono più conseguire le finalità previste dalle tabelle di fondazione, possono presentare alla Regione una proposta di modifica delle finalità statutarie.

L’obbligo di trasformazione in aziende non vale, inoltre, per:
- le Ipab, comprese quelle che operano prevalentemente nel settore scolastico, nei confronti delle quali, al momento della trasformazione della forma giuridica, sia accertata almeno una delle caratteristiche previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 1990 (vedi sezione normativa) ossia carattere associativo, carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati, ispirazione religiosa;
- gli enti equiparati alle Ipab dall’art. 91 della legge n. 6972 del 17 luglio 1890 (vedi sezione normativa).
Tali enti possono richiedere la trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato senza fine di lucro. La trasformazione in questo tipo di ente può essere richiesta anche dalle Ipab inattive, purché in possesso delle caratteristiche indicate dal citato decreto del 18 febbraio1990.

Le Ipab che non possono essere trasformate in aziende né in associazioni/fondazioni saranno estinte o, in alternativa, potranno fondersi con altre Ipab per essere trasformate in una delle due tipologie di ente (vedi note).

gli organi statutari delle Ipab che non hanno presentato la domanda di trasformazione o estinzione nei termini previsti (tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Regione n. 3 del 22 luglio 2008, vedi normativa) devono provvedere tempestivamente: se non adempieranno, la Regione procederà alla nomina di un commissario che opererà in via sostitutiva.

sia per la trasformazione delle Ipab in aziende o in associazioni/fondazioni con personalità giuridica di diritto privato che per la loro estinzione è necessario presentare all'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale la seguente documentazione:
- delibera degli organi statutari con la quale viene individuata la nuova forma giuridica dell’ente;
- proposta di nuovo statuto e domanda di trasformazione,
- relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria, firmata dal legale rappresentante;
- inventario dei beni immobili e perizia giurata di stima degli stessi;
- inventario dei beni mobili e perizia giurata di stima degli stessi;
- relazione illustrativa sull’attività svolta;
- elenco del personale dipendente, con indicazione della tipologia di contratti e della posizione.

la fusione in un’unica azienda o associazione/fondazione di diritto privato può essere richiesta anche da più Ipab che, singolarmente, abbiano comunque i requisiti per essere trasformate in una delle due tipologie di ente.

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale
Servizio attuazione della programmazione Sociale
Via Roma, 253 - 09123 Cagliari
Telefono: 070/6065349
Fax: 070/6065438 - 070/6064924

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