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I procedimenti online dell'Amministrazione Regionale

Supporto :



VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE REGIONALE E PAUR



 Ultimo aggiornamento: 05-12-2023

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoAMB679
TIPOLOGIA
Non definito
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

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La V.I.A. è un processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e della Delib.G.R. 11/75 del 24.03.2021, l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto.
Il provvedimento di V.I.A. comprensivo, laddove necessario, della V.Inc.A., di competenza regionale è rilasciato all'interno del PAUR, di cui alla L.R. n. 2/2021 e della Delib.G.R. n. 11/75 del 24.03.2021.
Il procedimento di V.I.A. può essere schematizzato nelle seguenti fasi:
a. presentazione dell’istanza;
b. pubblicazione della documentazione e comunicazione agli Enti interessati;
c. verifica della completezza della documentazione;
d. consultazione e acquisizione pareri ed osservazioni;
e. conferenza di servizi decisoria;
f. conclusione del procedimento e rilascio P.A.U.R.

a. Il proponente trasmette al Servizio V.I.A. dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, apposita richiesta (Modulo_5_Istanza_di_P.A.U.R.), allegando la documentazione a corredo dell’istanza in formato elettronico, firmata digitalmente e secondo le “Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione della documentazione formato digitale per le procedure di VIA”;
b. Entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione dell’istanza, il Servizio V.I.A., verifica:
l’avvenuto pagamento del contributo dovuto;
il ricorrere della fattispecie di cui all’articolo 32, comma 1, D.Lgs. 152/206 e s.m.i. (impatti transfrontalieri);
pubblica nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali la documentazione depositata, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza delle eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente nell’istanza e lo comunica a tutte le Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati.
c. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, il Servizio V.I.A. nonché le amministrazioni e gli enti interessati, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione. All’esito della verifica, il Servizio V.I.A. assegna al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la presentazione dell’eventuale completamento documentale.
d. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di completamento, dalla data di ricevimento delle stesse, il Servizio V.I.A. pubblica nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali un Avviso al pubblico (Allegato A4). Della pubblicazione dell’avviso è data informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la V.I.A. e, se previste, la V.Inc.A e l’A.I.A., utilizzando l’apposito modulo (Modulo_ 9_Osservazioni).
Entro i successivi trenta giorni dal termine della fase di consultazione, il Servizio V.I.A., tenuto conto delle osservazioni del pubblico e dei contributi istruttori degli Enti interessati (pervenuti in modalità telematica o nell’ambito di una eventuale conferenza di servizi istruttoria di cui all’art. 14, comma 1 della L. 241/90 convocata, allo scopo, dal medesimo Servizio V.I.A.), può chiedere eventuali integrazioni, assegnando un termine perentorio non superiore a trenta giorni.
Su richiesta motivata del proponente, il Servizio V.I.A. può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni.
Se entro il termine stabilito il proponente non deposita la documentazione integrativa, l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo al Servizio V.I.A. di procedere con l’archiviazione.
e. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione, oppure dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni richieste, il Servizio V.I.A. convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalità di cui all’articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. Il termine di conclusione dei relativi lavori è di novanta giorni decorrenti dalla data di convocazione.
Nell’ambito delle sedute della conferenza di servizi, alla quale partecipano il Proponente e tutte le Amministrazioni potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di V.I.A. e dei titoli abilitativi richiesti, resta ferma la possibilità di chiedere al proponente chiarimenti e precisazioni di natura non sostanziale. in merito al progetto.
La conclusione positiva della conferenza di servizi, contiene:
l’esito dell’istruttoria sulla V.I.A. che include gli esiti della valutazione di incidenza, qualora necessaria;
i titoli abilitativi rilasciati sulla base dell’esito dell’istruttoria del procedimento di V.I.A.
f. Sulla conclusione della conferenza di servizi si esprime la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale della Difesa dell’Ambiente, che sulla base dell’istruttoria svolta delibera in ordine alla compatibilità ambientale e rilascia il PAUR.
La deliberazione con la quale la Giunta regionale rilascia il PAUR, è pubblicata nel sito web istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali.

Enti pubblici o privati proponenti:
a. i progetti di cui all’allegato A1 alla D.G.R. n. 11/75 del 2021;
b. i progetti di cui all’allegato B1 alle presenti Direttive, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
c. le modifiche o estensioni dei progetti elencati all’allegato A1 che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;
d. i progetti di cui all’allegato B1, qualora all'esito dello svolgimento della Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, il Servizio V.I.A. valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi.

Di quali documenti hai bisogno?
Apposita domanda (Modulo_5_Istanza_di_P.A.U.R.);
Avviso al pubblico predisposto secondo il modello di cui all’Allegato A4;
Scheda di V.I.A. (Allegato A2);
Studio di impatto ambientale (S.I.A.), redatto in conformità alle indicazioni contenute nell'Allegato A3;
copia dell’avvenuto pagamento del contributo istruttorio dovuto;
Progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, ove disponibile, il progetto definitivo come definito dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello S.I.A., ai sensi dell'allegato IV della direttiva 2011/92/UE;
Sintesi non tecnica contenente le informazioni di cui all’allegato A3;
Modulo_8_Dichiarazione professionisti_nomina capogruppo;
l’Allegato C2 o C3 a seconda che si tratti di un’opera pubblica o privata di cui all’Allegato C1 alla DGR 11/75 del 2021;
copia di tutta la documentazione, in formato pdf, priva di timbri e firme della proponente e dei progettisti/professionisti per la pubblicazione nel portale portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali;
elaborati cartografici, in formato shapefile completo (shp, cpg, dbf, prj, shx), georeferenziati secondo i sistemi di riferimento Roma40_Gauss Boaga o WGS84_UTM_Zone_32N;
Studio di incidenza, qualora l’intervento ricada, anche parzialmente, all’interno dei siti della Rete Natura 2000. Lo S.I.A. o lo Studio di incidenza, deve contenere in modo ben individuabile gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità di conservazione della Rete Natura 2000, facendo riferimento all’Allegato G del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. e agli indirizzi di cui alle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.) – Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, (GU Serie Generale n. 303 del 28-12-2019)
Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente dal Proponente/titolare/legale rappresentante, dal/i progettista/i e dagli estensori degli studi e predisposta secondo le “Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione della documentazione formato digitale per le procedure di VIA”.

Da 130 a 160 giorni decorrenti dalla data di avvio del procedimento (data di pubblicazione dell’Avviso al Pubblico)

La domanda di V.I.A. può essere presentata in qualunque momento, deve essere inviata solamente al Servizio V.I.A. dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente alla casella di posta elettronica certificata difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it, completa della documentazione firmata digitalmente.
Come inviare le osservazioni
Dalla data della pubblicazione dell’Avviso al pubblico (Allegato A4), che coincide con l’invio telematico della comunicazione dell’avvio del procedimento, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la V.I.A. e, se previste, la V.Inc.A. e l’A.I.A.
Gli interessati possono formulare osservazioni sull'intervento, utilizzando l’apposito modulo (Modulo_ 9_Osservazioni) indirizzandole al Servizio valutazioni ambientali dell'Assessorato della Difesa dell'ambiente, Via Roma, 80 Cagliari. Le osservazioni possono essere:
consegnate a mano al Protocollo generale;
spedite tramite raccomandata con avviso di ricevimento;
inviate tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it.

Contributo istruttorio pari al 0,5 per mille sul valore dell'opera da realizzare, con importo minimo di 500,00 euro.
I versamenti relativi agli oneri istruttori dovranno essere effettuati esclusivamente con pagamento elettronico – pagoPA – collegandosi all’indirizzo: https://pagamenti.regione.sardegna.it/public/elencoTributi.jsf?codiceEnte=REGIONESARDEGNA
Gli Enti soggetti a sistema di Tesoreria Unica devono operare esclusivamente con la modalità di pagamento girofondi (L.27/2012).
L’eventuale pagamento di oneri procedimentali relativi agli ulteriori titoli richiesti rispetto alla V.I.A., dovrà compiersi presso le singole amministrazioni competenti, su cui permane l’onere delle relative verifiche

Assessorato della difesa dell'ambiente
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari
Telefono: 070/6066720
Orari di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 - il pomeriggio lunedì e mercoledì dalle 16 alle 17

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