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VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



 Ultimo aggiornamento: 07-05-2024

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoAMB686
TIPOLOGIA
Non definito
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

La verifica di assoggettabilità di un piano o un programma alla valutazione ambientale strategica è il procedimento finalizzato a valutare se un piano o un programma, ovvero le sue modifiche, possano avere effetti significativi sull’ambiente e, pertanto, debba essere sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).


L’autorità competente per il procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS è rappresentata dal Servizio sostenibilità ambientale, valutazione strategica e sistemi informativi (SVASI).
La verifica di assoggettabilità è il procedimento che deve essere attivato allo scopo di valutare se determinati piani o programmi, ovvero le loro modifiche minori, possano avere effetti significativi sull'ambiente e se, tenuto conto del diverso livello di sensibilità delle aree interessate, debbano essere sottoposti alla procedura di valutazione ambientale strategica.

Il procedimento di verifica di assoggettabilità può essere schematizzato nelle seguenti fasi:

a) attivazione del procedimento;
b) individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione, comunicazione e discussione dei contenuti del rapporto preliminare;
c) messa a disposizione del rapporto preliminare;
d) convocazione della riunione con i soggetti competenti in materia ambientale;
e) emissione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;
f) informazione circa la decisione di assoggettare o meno il piano o programma alla procedura di VAS.

a) Attivazione del procedimento
L’autorità procedente attiva il procedimento di verifica di assoggettabilità (vedi modello A) attraverso la trasmissione all’autorità competente, su supporto informatico, di un rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS, redatto secondo i criteri contenuti nell’allegato C1 alla D.G.R. 34/33 del 07.08.2012;

b) entro 30 giorni dall’attivazione del procedimento, l’autorità competente può organizzare una o più riunioni con il proponente e/o l’autorità procedente al fine di verificare i contenuti del rapporto preliminare e individuare i soggetti competenti in materia ambientale da consultare durante il procedimento;

c) il rapporto preliminare deve essere reso disponibile presso gli uffici dell’autorità competente, dell’autorità procedente e/o del proponente, nonché pubblicato sul sito tematico SardegnaAmbiente del sito istituzionale della Regione;

d) entro 45 giorni dall’attivazione del procedimento, il Servizio può convocare un incontro finalizzato ad acquisire gli elementi informativi e le valutazioni dell’ARPA Sardegna e degli altri soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento. A tale scopo il rapporto preliminare è trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale, via pec, almeno 15 giorni prima dell’incontro. Il parere dei soggetti competenti in materia ambientale deve essere trasmesso entro 30 giorni;
e) l’autorità competente, sentita l’autorità procedente, verifica sulla base degli elementi indicati nell’allegato C1 alla D.G.R. 34/33 del 07.08.2012 e tenuto conto dei pareri pervenuti, se il piano o programma o le modifiche minori a piani o programmi già approvati possano produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente e, entro 90 giorni dall’avvio del procedimento, emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma, o le varianti a piani o programmi già approvati, dalla valutazione ambientale strategica. Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri indicati nell’allegato C1 alla D.G.R. 34/33 del 07.08.2012 nonché le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull’ambiente.

f) il provvedimento di verifica è pubblicato sul sito tematico SardegnaAmbiente del sito istituzionale della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.

Enti pubblici, Enti locali, soggetti privati.

Sono soggetti coinvolti nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS:
- il proponente rappresentato dal soggetto pubblico o privato che elabora il piano o programma;
- l’autorità procedente costituta dalla pubblica amministrazione che elabora il piano o programma, ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma;
- l’autorità competente costituita dalla pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato;
- soggetti competenti in materia ambientale rappresentati dalle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani o programmi;
- enti territorialmente interessati rappresentati da tutti gli enti sui quali ricadono gli effetti dell’attuazione del piano o programma;
- pubblico costituito da una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
- pubblico interessato rappresentato dal pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

Devono essere sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS:
- i piani e i programmi ricadenti nel campo di applicazione della procedura di VAS, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale;
- le modifiche minori a piani e programmi già approvati e ricadenti nel campo di applicazione della procedura di VAS;
- i piani e i programmi diversi che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti.

Rapporto preliminare
Il rapporto preliminare (art. 7 dell’allegato C alla D.G.R. 34/33 del 07.08.2012) deve contenere una descrizione del piano o programma e fornire le informazioni necessarie alla valutazione dei potenziali impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma o, nel caso di modifiche minori a piani o programmi già approvati, dall’attuazione di tali modifiche. Il rapporto preliminare, da redigersi secondo i criteri indicati nell’allegato C1 alla D.G.R. 34/33 del 7 agosto 2012, deve dare conto anche dell’esistenza di eventuali interferenze con i siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (S.I.C. e Z.P.S.).

Assessorato della difesa dell'ambiente
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio sostenibilità ambientale valutazione strategica e sistemi informativi (SVASI)
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari
Telefono: 070/6066456
Fax: 070/6066664

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