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Procedimento amministrativo per la computabilità di cui all’articolo 4 comma 3 bis e comma 4 della Legge 68 del 1999



 Ultimo aggiornamento: 13-09-2021

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoSUS7139
TIPOLOGIA
Non definito
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
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Cosa è?

REGOLAMENTO (Versione Luglio 2021)

lI presente regolamento disciplina il procedimento amministrativo per il riconoscimento in quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 68 del 1999, dei lavoratori disabili assunti al di fuori del collocamento obbligatorio e dei lavoratori divenuti disabili in costanza di rapporto di lavoro, di cui rispettivamente all’articolo 4 comma 3 bis e comma 4 della legge 68 del 1999.

I soggetti coinvolti dalla procedura oggetto del presente regolamento sono:
a) L’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (d’ora in poi ASPAL), in particolare gli uffici competenti per lo svolgimento delle funzioni in materia di collocamento mirato citati dalla Legge 68/1999 che, per l’Aspal, sono i CPI che svolgono le funzioni indicate all’articolo 19, comma 5, della Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 9 (d’ora in poi uffici competenti);
b) I datori di lavoro pubblici e privati che devono adempiere agli obblighi previsti dall’articolo 3 della Legge 68 del 1999, i datori di lavoro che sono in regola e quelli non soggetti agli obblighi di assunzione previsti dalla legge 68 del 1999;
c) i lavoratori con disabilità che hanno dato il proprio consenso ad essere inseriti nella quota di riserva di cui all’art. 3 L.68/99.

Le disposizioni normative in materia di computabilità si applicano ai:
a. lavoratori con disabilità riconosciuta prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro assunti tramite le procedure del collocamento ordinario ai sensi dell’articolo 4 comma 3 bis della legge 68 del 1999;
b. lavoratori con disabilità sopravvenuta in costanza di rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 4 comma 4 della legge 68 del 1999.

L’ASPAL, nello specifico l’ufficio competente nel cui ambito territoriale di competenza ricade la sede operativa del datore di lavoro richiedente, prende in carico l’istanza di computabilità, richiede eventuali integrazioni necessarie, istruisce la pratica e conclude il procedimento con nota scritta a firma del Direttore del Servizio. Nell’attuazione del procedimento l’ASPAL si conforma ai principi di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.
I datori di lavoro pubblici e privati interessati devono presentare una richiesta compilando apposito format e fornire tutte le informazioni e la documentazione prevista dalle disposizioni normative e dal presente regolamento, nonché eventuali integrazioni richieste al fine di consentire un più preciso e rapido svolgimento dell’istruttoria.
Se la richiesta inviata dal datore di lavoro è completa (ossia non necessita di integrazione documentale) e immediatamente accoglibile, l’ufficio competente può procedere direttamente con il rilascio del provvedimento finale di accoglimento, purché lo stesso avvenga entro 5 giorni dalla data di protocollazione della richiesta.
Il datore di lavoro che presenta istanza di computabilità ex art. 4 L. 68/99 all’Ufficio competente, si considera ottemperante rispetto alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie dal momento della data di presentazione della richiesta, a condizione che non residuino ulteriori scoperture a suo carico.
Nel periodo in cui opera la sospensione del procedimento di computabilità (meglio dettagliata successivamente) il datore di lavoro è da considerarsi ottemperante. Nel caso in cui, invece, pervenga una richiesta di verifica di ottemperanza riferita al periodo relativo al preavviso di rigetto, sarà opportuno attendere i dieci giorni concessi per la presentazione di eventuali controdeduzioni, prima di poter valutare come ottemperante o meno il datore di lavoroI datori di lavoro pubblici e privati, nel caso in cui rilevassero di avere in forza lavoratori con disabilità rientranti nelle fattispecie contemplate all’articolo 4 della legge 68 del 1999, potranno, in fase di compilazione e invio del prospetto informativo, inserire in quota di riserva di cui all’articolo 3 della Legge 68 del 1999 i suddetti lavoratori e dovranno formalizzare agli uffici competenti (anche mediante sollecito da parte degli stessi in sede di verifica della situazione aziendale), la richiesta di computabilità secondo le procedure del presente regolamento. In tal caso, la computabilità, se accolta, sarà concessa dalla data di presentazione del prospetto informativo dell’anno di riferimento.
Il sollecito da parte dell’ufficio competente deve essere predisposto come preavviso di diniego secondo l’articolo 10 bis della Legge 241/1990. Se entro il termine di dieci giorni il datore di lavoro non fornisce alcun riscontro l’ufficio competente dovrà procedere alla comunicazione del provvedimento di diniego all’azienda.
Qualora il datore di lavoro presenti richiesta di computabilità di un lavoratore non ancora in possesso della documentazione sanitaria (verbale di invalidità) il procedimento di computabilità verrà rigettato seguendo la procedura indicata successivamente, inerente al preavviso di rigetto.
Nel caso in cui il lavoratore sia in possesso di verbale di invalidità civile con indicazione della data di revisione antecedente il 19/08/2014 (data di entrata in vigore della Legge 114/2014), la richiesta di computabilità sarà rigettata in quanto la mancata richiesta, da parte del cittadino, della visita medica di revisione ha determinato la decadenza del verbale (vedi Circolare INPS n. 10 del 23/01/2015).
Qualora, invece, sia in possesso di verbale di invalidità civile con indicazione della data di revisione antecedente la richiesta di computabilità a far data dal 19/08/2014, ai fini dell’accoglimento sarà necessario acquisire l’attestazione rilasciata dall’INPS ai sensi della L. 114/2014 (nel caso in cui il lavoratore ne sia già in possesso) oppure l’autocertificazione con la quale il lavoratore attesti di non essere stato ancora convocato a visita di revisione o di non avere ancora acquisito il verbale a seguito di nuova visita. In questo ultimo caso si sospende il procedimento e si procede
alla verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Nel caso in cui, entro 30 giorni, non pervenga riscontro dagli Enti preposti, si procederà ad un sollecito agli stessi, concedendo ulteriori 15 giorni di tempo, trascorsi i quali si procederà alla conclusione del procedimento con l’accoglimento del computo.
Infine, se il lavoratore è in possesso di un verbale di invalidità non percentualizzato, alla richiesta di computabilità dovrà essere allegata anche la ricevuta della richiesta di visita medica per l’accertamento della percentuale di invalidità. In tal caso si sospende il procedimento fino ad un massimo di 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta di computabilità. Trascorso il suddetto termine senza che sia stato presentato il verbale percentualizzato, si dovrà procedere al preavviso di diniego dell’istanza di computabilità e, eventualmente, al diniego trascorsi 10 giorni senza che il datore di lavoro invii la documentazione necessaria. Successivamente, sarà cura dell’ufficio valutare insieme all’azienda eventuali altre modalità di assolvimento dell’obbligo.
È cura del lavoratore richiedere alla Commissione Sanitaria competente il rilascio della certificazione indicante la percentuale di invalidità.
Ai fini dell’avvio del procedimento di computabilità il consenso del lavoratore è condizione essenziale senza il quale il datore di lavoro non potrà in alcun modo procedere con la presentazione dell’istanza.
Il datore di lavoro, avuto il consenso del lavoratore ad essere computato nella quota di riserva, dovrà far pervenire all’ufficio competente, unitamente alla richiesta, anche la seguente documentazione in suo possesso: il verbale d’invalidità in corso di validità e/o la revisione dello stesso e il giudizio di idoneità alla “mansione specifica” rilasciata dal medico
competente aziendale. È facoltà del lavoratore presentare al datore di lavoro il verbale di invalidità con l’omissione dei dati sanitari riferiti alla patologia.
I requisiti sanitari certificati da Sentenza del Tribunale e/o Decreto di omologazione di accertamento tecnico, saranno valutati in maniera analoga al verbale attestante lo stato di invalidità.
L’istituto della computabilità permette il riconoscimento in quota di riserva dei lavoratori assunti con:
• contratto a tempo indeterminato;
• contratto a termine della durata superiore a 6 mesi (salvo deroga per i soli datori di lavoro privati);
• lavoratori con disabilità in somministrazione - ai sensi dell’articolo 34 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015 - a patto che la missione presso lo stesso utilizzatore sia continuativa e di durata non inferiore ai dodici mesi.
In tal caso i soggetti coinvolti nella procedura saranno: azienda somministratrice, azienda utilizzatrice e lavoratore somministrato. Il lavoratore potrà essere computato nella quota di riserva dell’azienda utilizzatrice. La richiesta, secondo il format dedicato, dovrà essere presentata dall’azienda somministratrice inserendo i dati dell’azienda utilizzatrice.
Nei casi in cui il lavoratore in forza, per il quale si intende avviare richiesta di computabilità, abbia un contratto in scadenza pari o inferiore ai 6 mesi, il datore di lavoro dovrà necessariamente effettuare la proroga del contratto che, sommata al precedente periodo, dovrà essere superiore ai 6 mesi. Si precisa che nei casi in cui il lavoratore in forza, per il quale si avvia richiesta di computabilità, abbia un contratto superiore ai 6 mesi, il datore di lavoro potrà chiedere il computo in qualsiasi momento del contratto e, se l’istruttoria è positiva, la stessa verrà concessa dalla data della richiesta di computo fino alla scadenza del contratto. Costituisce eccezione solamente la fattispecie in cui il datore di lavoro ha comunicato all’ufficio competente, attraverso la trasmissione del Prospetto Informativo, la presenza nell’organico dell’azienda del lavoratore disabile. In tal caso, comunque, il datore di lavoro è tenuto a presentare richiesta di computo e, se valutata
accoglibile, il lavoratore potrà essere computato dalla data di presentazione del Prospetto Informativo.
Non è consentita la richiesta di computabilità per i lavoratori assunti:
● con contratto a termine fino a 6 mesi (salvo deroga, proroga e/o trasformazione a tempo indeterminato);
● in qualità di categorie protette di cui all’articolo 18 comma 2 della Legge 68 del 1999;
● nella pubblica amministrazione per l’inquadramento dirigenziale
Qualora il procedimento di computabilità termini con atto formale di accoglimento, l’autorizzazione al computo decorre dalla data di ricezione dell'istanza.
Il procedimento di computabilità, in considerazione del fatto che contiene dati personali e sensibili, verrà trattato nel rispetto delle norme previste dal Codice per la Privacy e successive modifiche.

La documentazione da allegare alla richiesta per il riconoscimento in quota dei lavoratori già disabili prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, assunti tramite le procedure del collocamento ordinario (articolo 4 comma 3 bis L 68/99) è la seguente:
● documentazione sanitaria attestante che la percentuale di invalidità accertata comporti una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore a 60% ovvero minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle del Testo Unico delle pensioni di guerra del 23/12/1978 ovvero disabilità intellettiva o psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
● verbale di invalidità non percentualizzato e ricevuta della richiesta di visita medica per l’accertamento dell’invalidità;
● copia del “giudizio di idoneità alla mansione specifica” rilasciata dal medico competente aziendale;
● copia della comunicazione di assunzione, se non in possesso dell’ufficio;
● copia fotostatica di un documento di riconoscimento del datore di lavoro richiedente (legale rappresentante) e del lavoratore interessato, in corso di validità;
Nel caso in cui il verbale di invalidità sia soggetto a revisione in data antecedente la richiesta di computabilità sarà necessario acquisire:
● Attestazione Legge 114 del 2014 riguardante gli invalidi civili, rilasciata dall’INPS, se già in possesso del lavoratore, in alternativa sarà necessario acquisire l’autocertificazione con la quale il lavoratore attesta di non essere stato ancora convocato a visita di revisione o di non avere ancora acquisito il verbale a seguito di nuova visita.
La documentazione relativa al riconoscimento dei lavoratori con disabilità sopravvenuta in costanza di rapporto di lavoro di cui all’articolo 4 comma 4 della Legge 68 del 1999 è la seguente:
● documentazione sanitaria attestante che la percentuale di invalidità accertata comporti una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore a 60% o riduzione della capacità lavorativa per infortunio sul lavoro o malattia professionale con un grado di invalidità superiore al 33%;
● verbale di invalidità non percentualizzato e ricevuta della richiesta di visita medica per l’accertamento dell’invalidità;
● copia del “giudizio di idoneità alla mansione specifica” rilasciata dal medico competente aziendale;
● copia della comunicazione di assunzione, se non in possesso dell’ufficio;
● copia fotostatica di un documento di riconoscimento del datore di lavoro richiedente (legale rappresentante) e del lavoratore Interessato, in corso di validità;
Nel caso in cui il verbale di invalidità sia soggetto a revisione in data antecedente la richiesta di computabilità sarà necessario acquisire:
● Attestazione Legge 114 del 2014 riguardante gli invalidi civili, rilasciata dall’INPS, se già in possesso del lavoratore. In alternativa sarà necessario acquisire l’autocertificazione con la quale il lavoratore attesta di non essere stato ancora convocato a visita di revisione o di non avere ancora acquisito il verbale a seguito di nuova visita.

Ai sensi dell’articolo 2 comma 2 della legge 241 del 1990 il procedimento per l’adozione del provvedimento finale di accoglimento o diniego della computabilità deve concludersi entro 30 giorni dalla data di acquisizione della richiesta di computabilità con documentazione completa, al netto delle eventuali sospensioni eventualmente concesse.

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