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Supporto :



Elenco aperto di soggetti qualificati per rivestire il ruolo di componente o di presidente del C.C.T..



 Ultimo aggiornamento: 05-02-2024

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoSUS7503
TIPOLOGIA
Non definito
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
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Cosa è?

L’art. 6 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede l’obbligo, per i contratti di lavori il cui importo a base di gara sia pari o superiore alla soglia comunitaria, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016, in corso di esecuzione o la cui esecuzione sia iniziata a partire dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, di nominare un Collegio Consultivo Tecnico, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche, che potrebbero insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.
Con delibera della Giunta Regionale n. 23/19 del 22 giugno 2021, è stato, quindi, approvato il documento di indirizzo, recante Modalità operative per la costituzione e il funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico e definizione dei criteri per la determinazione dei relativi compensi, ai sensi dell’art. 6, D.L. semplificazioni, e successivamente integrato dalla delibera della Giunta Regionale n. 38/24 del 21/09/2021, dalla delibera della Giunta Regionale n. 50/32 del 28 dicembre 2021 e, infine, dalla delibera della Giunta Regionale n. 32/59 del 25 ottobre 2022, con la quale, stante l’entrata in vigore del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 17 gennaio 2022, n. 12/2022, con il quale, ai sensi del comma 8-bis dell’articolo 6 del DL semplificazioni, sono state approvate le linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico e tenuto altresì conto delle raccomandazioni del Garante per la protezione dei dati personali e dell’entrata in vigore della legge 29 dicembre 2021, n. 233, si è provveduto ad allineare la disciplina delle già adottate delibere di Giunta e del documento di indirizzo con quella venutasi a delineare a livello nazionale.
Con determinazione n. 2336 prot. n. 0045118 del 15 novembre 2022, il Direttore Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici ha, da ultimo, approvato l’avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco aperto di soggetti qualificati per rivestire il ruolo di componente o di presidente del collegio consultivo tecnico, ai sensi dell’art. 6 del decreto semplificazioni.
Con il sopra citato avviso si intende, pertanto, costituire e aggiornare l’Elenco Aperto di soggetti qualificati - ingegneri, architetti, giuristi, economisti, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguate alla tipologia dell’opera, in possesso dei requisiti professionali come previsti dal citato articolo 6 del dl semplificazioni e meglio esplicati nelle citate linee guida ministeriali e recepiti dall’art. 3 dell’Allegato alla richiamata n. 32/59 del 25 ottobre 2022 - all’interno del quale saranno selezionati i componenti e/o presidenti del Collegio Consultivo Tecnico, nel rispetto dei principi di trasparenza, compatibilità, moralità e professionalità stabiliti con le citate delibere di Giunta regionale.

Soggetti, cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea, in possesso - alla data di presentazione della domanda - dei requisiti professionali e morali di cui agli articoli 3 e 4 del documento di indirizzo, appartenenti alle categorie di ingegneri, architetti, giuristi ed economisti.

Requisiti per poter chiedere l’iscrizione all’elenco aperto:
A) Requisiti professionali
I richiedenti devono aver maturato una comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni, dei contratti di Partenariato Pubblico Privato (di seguito P.P.P.) e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM).
Possono essere nominati presidenti di CCT i soggetti che, ferma la qualificazione professionale sopra richiesta, siano in possesso di uno dei requisiti indicati nelle seguenti lettere:
a) ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza ultradecennale documentabile attraverso l'avvenuta assunzione di significativi incarichi di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e di presidente di commissione per l'accordo bonario nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere;
b) ingegneri e architetti: appartenenti o già appartenenti al ruolo dirigenziale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero dirigenti di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professori universitari di ruolo nelle materie attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;
c) giuristi, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: magistrato ordinario, amministrativo o contabile; avvocato dello Stato; Prefetto e dirigente della carriera prefettizia, non in sede da almeno due anni, dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero dirigenti di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e al contenzioso amministrativo e civile; iscritti all'albo professionale degli avvocati da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto 2 o di difensore di parte pubblica o privata in giudizi per contenziosi di tipo amministrativo o civile nel settore dei lavori pubblici. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;
d) economisti, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie economiche attinenti alla realizzazione delle opere pubbliche. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;
Possono essere nominati componenti, del CCT i soggetti che, ferma la qualificazione professionale sopra richiesta, siano in possesso di uno dei requisiti indicati nelle seguenti lettere:
a) ingegneri e architetti, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; iscrizione all'albo professionale da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto 2 ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara nella quale la selezione delle offerte ammesse secondo il criterio con l'offerta economicamente più vantaggiosa, supporto al responsabile del procedimento o progettista nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; dottorato e di ricerca in materie attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti;
b) giuristi, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario di livello apicale nel campo giuridico delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; essere iscritto all'albo professionale degli avvocati da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto 2 o di difensore di parte pubblica o privata in giudizi per contenziosi di tipo amministrativo o civile nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici sopra la soglia comunitaria, aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche;
c) economisti, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario contabile di livello apicale di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero nel registro dei revisori legali da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto 2 o di programmazione economica e finanziaria, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria, aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche.
B) Requisiti generali
Non possono presentare la propria candidatura per l’iscrizione nell’Elenco Aperto, i soggetti carenti dei requisiti generali come previsti dall’articolo 4 del documento recante “Modalità operative per la costituzione e il funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico e definizione dei criteri per la determinazione dei relativi compensi” e, in particolare, coloro che:
a. hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b. hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
c. hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,
d. 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
e. hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
f. sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
g. sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
h. nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
i. hanno concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Il prossimo aggiornamento dell’elenco avverrà con l’inserimento delle candidature pervenute entro e non oltre il 16 dicembre 2022, nei 60 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, previa verifica, in sede di istruttoria d’ufficio, della regolarità e completezza documentale, secondo le prescrizioni dell’avviso pubblico richiamato.
L'elenco è sempre aperto all'iscrizione dei richiedenti in possesso dei requisiti di cui all’avviso pubblico e sarà aggiornato con frequenza almeno quadrimestrale, anche a seguito della presentazione di atti integrativi della domanda al maturare di eventuali significative esperienze professionali o al possesso di ulteriori titoli.

La domanda di iscrizione, da redigere utilizzando preferibilmente l’allegato modello, dovrà essere trasmessa unitamente alle seguenti dichiarazioni, tutte sottoscritte digitalmente:
▪ Curriculum professionale redatto in formato europeo, datato, sottoscritto digitalmente, depurato dei dati e delle informazioni non necessarie ai fini della valutazione dell’esperienza professionale richiesta e corredato di apposita autorizzazione al trattamento dei dati personali.
▪ Dichiarazione, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 del documento di indirizzo.
▪ Dichiarazione, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 4 del documento di indirizzo.
Nell’istanza il richiedente dovrà rendere apposita dichiarazione di impegno a rispettare le indicazioni prescritte nel documento contenente “Modalità operative per la costituzione e il funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico e definizione dei criteri per la determinazione dei relativi compensi” da ultimo revisionato con la deliberazione della Giunta regionale n. 32/59 del 25 ottobre 2022 e rendere la dichiarazione di pantuflage, prevista dall’art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001.

Strumenti di tutela
Nei confronti del provvedimento finale è ammesso:
- ricorso al Tribunale Amministrativo regionale, entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (in alternativa al ricorso al Tar), entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto.

Assessorato dei lavori pubblici
Direzione generale dei lavori pubblici
Ufficio: Referenti Dott.ssa Federica Melis 070/6062019 (femelis@regione.sardegna.it) - Ing. Antonio Angioi 070/6062055 (anangioi@regione.sardegna.it)
V.le Trento, 69 - (7° piano scala B) - 09123 Cagliari

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