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Supporto :



Assegni per il nucleo familiare



 Ultimo aggiornamento: 21-06-2022

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoCIT78
TIPOLOGIA
Non definito
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

Agevolazioni per i dipendenti regionali con familiari a carico

Prestazione economica riconosciuta ai dipendenti regionali con nucleo familiare che ha i requisiti per ottenerlo.
L’importo dell’assegno varia in base alla composizione del nucleo familiare ed al relativo reddito.
Una volta ricevuta la circolare annuale dell’Inps con l'indicazione delle tabelle reddituali aggiornate, il Servizio Previdenza predispone la circolare sugli assegni per il nucleo familiare, che trasmette a tutte le Direzioni generali.
I dipendenti interessati devono inviare la richiesta di attribuzione dell’assegno e la relativa documentazione al Servizio Previdenza tramite le strutture di appartenenza.
Il Servizio verifica la regolarità e la completezza della documentazione, oltre che il possesso dei requisiti per la concessione dell’assegno (composizione nucleo familiare e limiti di reddito ).
In caso di esito positivo della verifica, il Servizio dispone la liquidazione dell’assegno per il tramite della Direzione generale dei servizi finanziari dell'Assessorato della Programmazione.

Dipendenti a tempo determinato e indeterminato dell'Amministrazione regionale che abbiano un nucleo familiare con i requisiti per poterlo chiedere (sulla composizione del nucleo familiare vedi, in normativa, la circolare annualmente predisposta dal Servizio Previdenza).
Possono richiedere l’assegno anche:
- i dipendenti celibi/nubili, vedovi, separati legalmente o divorziati che abbiano figli minori conviventi o affidati con sentenza del Tribunale;
- gli ex coniugi dei dipendenti che siano effettivamente separati e che abbiano ottenuto dal Tribunale l'affidamento dei figli, purché non svolgano attività di lavoro e non siano titolari di pensione (cioè non abbiano una propria “posizione tutelata”).

L’assegno è riconosciuto nel caso in cui la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente sia almeno pari al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

L’interessato può richiedere l’assegno in qualunque momento dell’anno, anche per periodi precedenti purché non antecedenti agli ultimi cinque anni calcolati dalla data di presentazione della domanda.

Le variazioni relative alla composizione familiare e il venir meno delle condizioni che abbiano dato diritto all’applicazione di una tabella particolare (vedi sezione allegati) devono essere comunicate alla Direzione generale del personale entro 30 giorni dal loro verificarsi. La comunicazione non deve essere effettuata in caso di compimento dei 18 anni da parte di uno dei componenti il nucleo familiare.

richiesta di attribuzione o di rideterminazione dell’assegno per il nucleo familiare, firmata dal richiedente ed eventualmente dal coniuge, da presentare in un unico esemplare originale, tramite l’Assessorato o l’ufficio di appartenenza, al seguente indirizzo:

Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione
Direzione generale del personale e riforma della Regione
Servizio Previdenza
viale Trieste, 190
09123 Cagliari

La domanda dovrà essere accompagnata da:
- una fotocopia integrale del modello Unico (o del modello 730) relativo ai redditi propri e (se possessori di redditi) degli altri componenti il nucleo familiare conseguiti nell’anno precedente;
- una fotocopia integrale della Certificazione unica degli altri componenti il nucleo familiare, relativa all’anno precedente (se possessori di redditi e non dipendenti della Regione Sardegna). Non dovrà, invece, essere presentata la Certificazione unica relativa ai redditi percepiti dall'Amministrazione regionale;
- una fotocopia del documento di identità dei soggetti che firmano i quadri D ed E del modello per la richiesta di assegno.

Nelle situazioni particolari (separazione, divorzio, inabilità …) dovrà, inoltre, essere presentata - se non ancora in possesso del Servizio - copia della documentazione idonea a certificare tale situazione quale, ad esempio:
- la sentenza di separazione o di annullamento del matrimonio e di affidamento dei figli, rilasciata dal Tribunale;
- il provvedimento della commissione medica e le eventuali successive revisioni attestanti la percentuale di invalidità del familiare inabile a carico.

Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione
Servizio Previdenza
viale Trieste, 190 - 09123 Cagliari
Telefono: Tel:070/6066030 - 070/6066052

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