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FONDO EUROPEO DI ADEGUAMENTO ALLA GLOBALIZZAZIONE PER I LAVORATORI ESPULSI DAL LAVORO (FEG) – REG. (UE) 2021/691- MISURA 5



 Ultimo aggiornamento: 12-12-2022

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoSUS8439
TIPOLOGIA
Non definito
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO BONUS PER LA MOBILITÀ TERRITORIALE PER I LAVORATORI IN ESUBERO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PROVENIENTI DALL’IMPRESA AIR ITALY SPA

Strumento attuativo della misura “Bonus per la mobilità territoriale per lavoratori in esubero della Regione Sardegna provenienti dall’impresa Air Italy Spa” prevista nel programma FEG (Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro) con l’obiettivo di favorire la ricollocazione nel mercato del lavoro degli ex-lavoratori di Air Italy Spa. La misura prevede un sostegno economico a favore di coloro che, a seguito della stipula di un contratto di lavoro, abbiano una sede di lavoro con una distanza pari o superiore a 200 chilometri dal luogo di domicilio o residenza. L’obiettivo generale del FEG, strumento della Commissione europea, è quello di favorire la ricollocazione nel mercato del lavoro dei lavoratori espulsi dal lavoro e i dei lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell’ambito di situazione di crisi aziendali, mediante la definizione di un piano individualizzato, che prevede l’erogazione di misure di politica attiva.

I beneficiari sono gli ex lavoratori dell’azienda Air Italy Spa, appartenenti al bacino dei 611 lavoratori della Regione Sardegna per i quali, su richiesta dell’Aspal, quale organismo tecnico della Regione Sardegna, è stato mobilitato il FEG (Domanda EGF/2021/002 IT/Air Italy – Italia). Il bonus per la mobilità territoriale previsto dal presente Avviso è rivolto ai lavoratori assunti a partire dal 4 novembre 2020, la cui sede lavorativa, come indicata nel contratto, disti dal luogo di residenza e/o di domicilio precedente all’assunzione, almeno 200 chilometri. Il bonus è riconosciuto a fronte della sottoscrizione delle seguenti tipologie contrattuali: - contratto a tempo indeterminato o apprendistato; - contratto a termine di durata pari o superiore a 12 mesi, anche a seguito di proroga di un contratto inziale di durata inferiore ai 12 mesi Sono assunzioni a tempo indeterminato quelle indicate nella tabella delle tipologie contrattuali del Ministero del Lavoro con cod. A.01.00, così come rilevabile nella comunicazione obbligatoria di assunzione. Si considerano “assunzioni a tempo indeterminato” anche le trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. Il bonus non può essere riconosciuto qualora il contratto, a prescindere dalla tipologia, preveda la prestazione dell’attività lavorativa in maniera esclusiva (100%) in modalità a distanza (lavoro agile, telelavoro o altre forme equivalenti). Le dimissioni volontarie, il licenziamento per giusta causa o qualunque altra causa di estinzione del rapporto di lavoro intervenuta nei primi 60 giorni dalla decorrenza del contratto di lavoro, comportano la decadenza del beneficio riconosciuto.

I beneficiari, alla data della domanda di partecipazione, devono possedere i seguenti requisiti a pena di esclusione:
1. essere stati assunti a partire dal 04/11/2020 (data di inizio ammissibilità domande FEG) e svolgere, come da contratto di lavoro allegato alla domanda, l’attività lavorativa in una sede con distanza pari o superiore a 200 km dal proprio luogo di residenza o domicilio precedente (precedente rispetto all’eventuale trasferimento di residenze/domicilio effettuato in seguito all’attuale contratto di lavoro);
2. appartenere al bacino dei 611 lavoratori della Regione Sardegna inclusi nella domanda FEG
3. svolgere la prestazione lavorativa in presenza o in modalità mista purché non in maniera esclusiva (100%) a distanza;
4. non essere stato condannato, neppure con sentenza non ancora passata in giudicato, per uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del c.p.;
5. non essere stato rinviato a giudizio, o condannato con sentenza non ancora passata in giudicato, per reati che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, comportino la sanzione disciplinare del licenziamento, in base alla legge, o al codice disciplinare di cui al CCNL di riferimento

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2362?s=44&v=9&c=14207&c1=4920&id=100509

60 gg art. 7 AVVISO Det. 1854/2022

Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL)
Direzione generale
Servizio coordinamento dei servizi territoriali e governance
Telefono: -
Orari di ricevimento: Richieste di informazioni e/o chiarimenti in merito all’Avviso possono essere inoltrate al seguente indirizzo mail: agenzialavoro.urp@regione.sardegna.it a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale dell’ASPAL www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro

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