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Autorizzazione al ricovero presso le strutture sanitarie pubbliche per ragioni umanitarie



 Ultimo aggiornamento: 20-07-2023

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoAUT98
TIPOLOGIA
Autorizzazioni, Concessioni Autorizzazioni, Concessioni
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

Legge n. 449 del 27/12/1997, art. 32, comma 15 - Programma assistenziale per l'anno 2015

Le regioni possono predisporre programmi assistenziali per autorizzare le strutture sanitarie pubbliche (aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere) presenti sul proprio territorio ad erogare, compatibilmente con le risorse disponibili, prestazioni urgenti di alta specializzazione a favore di cittadini provenienti da paesi non appartenenti all’Unione europea.

Le richieste di autorizzazione al ricovero per ragioni umanitarie dovranno riguardare prioritariamente interventi a favore di minori o interventi urgenti (ossia prestazioni da cui possa dipendere la sopravvivenza del paziente o che possano scongiurare l’insorgere di una grave disabilità fisica), quali, in particolare, gli interventi di cardiochirurgia e i trapianti.
Oltre al ricovero ospedaliero, potranno essere autorizzate le eventuali visite di controllo successive all’intervento sanitario e le terapie mediche e farmacologiche necessarie per il trattamento del paziente, fino ad un anno dalla data di dimissione. L’autorizzazione può essere, inoltre, richiesta per la fornitura di ausili protesici e presidi di ortesi non assicurabili nel Paese di origine.
In caso di richiesta relativa alla somministrazione di farmaci prescritti al momento della dimissione, l’erogazione dovrà essere effettuata tramite la farmacia ospedaliera.
Trascorso un anno dalla data di dimissione, la somministrazione dei farmaci, i controlli e le terapie potranno essere autorizzati solo se non assicurabili nel Paese di origine.

Le richieste di autorizzazione al ricovero saranno esaminate dal competente Servizio dell’Assessorato, che verificherà la sussistenza dei requisiti.
In caso di diniego dell’autorizzazione, il Servizio fornirà al soggetto richiedente un’adeguata motivazione.
In caso di accoglimento della richiesta, le spese per le prestazioni autorizzate saranno rimborsate dalla Regione direttamente all’azienda sanitaria che eseguirà la prestazione, dietro presentazione da parte della stessa azienda del relativo rendiconto.

Destinatari della procedura:
a) organizzazioni non governative (ong), organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), associazioni di volontariato, enti o istituti religiosi, altri enti o istituzioni, pubblici o privati, che hanno sede in Sardegna e svolgono attività di cooperazione internazionale o di assistenza umanitaria;
b) presidi ospedalieri pubblici della Sardegna.

Beneficiari delle prestazioni sanitarie:
- residenti in paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
- residenti in paesi extracomunitari la cui particolare situazione attuale non rende applicabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale (SSN) per l'assistenza sanitaria.

- richiesta di intervento sanitario per il cittadino extracomunitario;
- stima dettagliata delle spese per l’intervento sanitario, la somministrazione dei farmaci, i controlli e le terapie necessarie fino ad un anno dalla data di dimissione del paziente. La stima deve specificare l’eventuale compartecipazione di uno dei soggetti di cui alla lettera a) della voce "destinatari";
- dichiarazione con cui uno dei soggetti sopra citati si assume tutti gli oneri relativi al viaggio o trasporto in Italia, al soggiorno in Sardegna e al rientro nel Paese di origine, sia dal punto di vista economico che burocratico (comprese le formalità necessarie per ottenere il visto di ingresso in Italia dell'interessato).

La documentazione deve essere presentata dal presidio ospedaliero che deve erogare la prestazione sanitaria al seguente indirizzo:
Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale
via Roma, n. 223
09123 Cagliari

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale
Direzione generale della sanità
Via Roma, 223 - 09123 Cagliari

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