Qual è la differenza tra la delega richiesta nell'Allegato C e la delega per il portale SUS descritta nel "Manuale utente gestione delega"?

È fondamentale comprendere che si tratta di due procedure di delega separate e distinte, entrambe necessarie in casi specifici: 1. Delega dal Soggetto Beneficiario al Soggetto Realizzatore (SEMPRE OBBLIGATORIA): questa è l'autorizzazione giuridica con cui il cittadino (Soggetto Beneficiario) incarica l’Impresa installatrice (Soggetto Realizzatore) di presentare la domanda per suo conto. Si formalizza compilando e facendo firmare l'Allegato C – Delega Soggetto Beneficiario. Questo documento è un allegato obbligatorio della domanda. 2. Delega dal Legale Rappresentante dell’Impresa ad un soggetto terzo (interno o esterno all’azienda) per operare nel portale SUS per conto dell’Impresa (FACOLTATIVA): questa è un'autorizzazione tecnica all'interno del portale SUS. Se il Legale Rappresentante dell'Impresa non compilerà personalmente la domanda online, dovrà prima accedere al portale SUS con il proprio SPID/CIE/CNS e delegare un operatore (es. un dipendente o un consulente) ad utilizzare la piattaforma a suo nome, accedendo a sua volta con le proprie credenziali digitali. Questa procedura è descritta nel "Manuale utente gestione delega" e non utilizza l'Allegato C. In sintesi: l'Impresa deve sempre essere in possesso dell'Allegato C firmato dal Soggetto Beneficiario. Se la persona che materialmente compila la domanda sul portale SUS è diversa dal Legale Rappresentante dell’Impresa, quest'ultimo deve - in aggiunta - effettuare la procedura di delega tecnica all'interno del portale.