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Supporto :



AUTORIZZAZIONE ALL'ABBRUCIAMENTO regolamentate dalle prescrizioni regionali antincendio



 Ultimo aggiornamento: 25-06-2024

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoAUT101
TIPOLOGIA
Autorizzazioni, Concessioni Autorizzazioni, Concessioni
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

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Le attività di abbruciamento nei boschi e nelle campagne sono regolamentate dalle prescrizioni regionali antincendio che stabiliscono le norme di cautela da osservare, valide durante tutto l’arco dell’anno.
Le prescrizioni stabiliscono, inoltre, specifiche modalità e limiti di esecuzione da osservare durante il periodo di elevato rischio di incendio; indicano i periodi in cui l’esecuzione degli abbruciamenti è sottoposta a preventiva comunicazione, a preventiva autorizzazione e i periodi in cui vige il divieto assoluto.
La richiesta deve essere presentata almeno 7 giorni prima della data prevista per la loro esecuzione, alle Stazioni Forestali e di Vigilanza Ambientale, competenti per territorio oppure al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. competente.
La superficie massima consentita per ogni singolo abbruciamento non può essere superiore ai 10 ettari.
Le autorizzazioni agli abbruciamenti sono concesse previo accertamento dello stato dei luoghi e si effettuano previo avviso anche verbale, alla Stazione forestale e di vigilanza ambientale competente per territorio, nel giorno autorizzato.
Il Servizio territoriale ispettorato ripartimentale del CFVA competente per territorio comunica al richiedente il provvedimento di rilascio o di diniego della suddetta autorizzazione, entro il 7° giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta, trascorso inutilmente il quale la richiesta di autorizzazione si intende accolta.
L’autorizzazione potrà indicare gli orari in cui è autorizzato l’abbruciamento e dovrà essere esibita, su richiesta, agli agenti di pubblica sicurezza.
In caso di sopraggiunte modificazioni meteorologiche, il Direttore del Servizio territoriale del CFVA competente per territorio, può disporre la temporanea sospensione delle autorizzazioni eventualmente già rilasciate, dandone tempestivo avviso ai titolari di regolare autorizzazione. Al termine della sospensione, il Servizio Territoriale Ispettorato del CFVA competente per territorio comunicherà la nuova calendarizzazione degli abbruciamenti.
Le autorizzazioni rilasciate dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del CFVA, sono tempestivamente comunicate, alle vedette presenti in zona, e formalmente trasmesse al Comune interessato, alle compagnie barracellari operanti nell’ambito dello stesso Comune e ai Vigili del fuoco territorialmente competenti.
Gli abbruciamenti non possono comunque essere eseguiti in presenza di vento pari o superiore a brezza tesa così come definita dalla scala di Beaufort (velocità pari o superiore a 20 Km/h).

Proprietari e conduttori di terreni non ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS) e siti di importanza comunitaria (SIC) (vedi sezione "allegati")

essere proprietario o conduttore del terreno in cui si svolge l'attività di abbruciamento

al fine di pianificarne la distribuzione territoriale e temporale, le richieste di autorizzazione per gli abbruciamenti devono essere presentate almeno 7 giorni prima della data prevista per la loro esecuzione.

La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita:
a) nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre solo ai soggetti muniti dell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando il modello (allegato C);
b) nel periodo dal 1° luglio al 20 luglio e dal 15 agosto al 14 settembre, nei soli terreni irrigui, ai soggetti muniti dell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato forestale competente per territorio;
c) per superfici non superiori a 10 ettari, nel periodo compreso fra il 1° e il 14 settembre, solo ai soggetti muniti di apposita autorizzazione, rilasciata dall’Ispettorato forestale competente, esclusivamente nei territori dove le precipitazioni piovose abbiano determinato condizioni tali da ridurre significativamente il rischio di propagazione accidentale delle fiamme;
d) per superfici superiori a 10 ettari, nel periodo fra il 1° settembre e il 31 ottobre, a soggetti singoli o associati che, per il tramite dei Sindaci dei Comuni competenti per territorio, presentino specifici progetti di intervento strettamente legati alla pratica agricola e selvicolturale. Gli Ispettorati forestali dovranno ricevere i progetti almeno 20 giorni prima del periodo di interesse. I progetti vengono istruiti dai medesimi Ispettorati che verificano l’idoneità e la sostenibilità, anche in relazione alla situazione meteo - climatica, e ne autorizzano l’esecuzione.

- domanda di abbruciamento (allegato C), da presentare alla stazione forestale e di vigilanza ambientale competente per territorio oppure al competente Servizio territoriale del C.F.V.A.;

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:
- per le superfici investite a riso;
- nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall’Autorità competente;
- per le superfici a seminativo dell’ambito di applicazione della norma, la deroga è ammessa nei periodi indicati e in applicazione e osservanza delle Prescrizioni regionali antincendi.

Servizio territoriale Ispettorato ripartimentale di Cagliari
Via Biasi, 9 - 09131 Cagliari
Telefono: 070/6064828
Fax: 070/6064812 - 070/6064802

Servizio territoriale Ispettorato ripartimentale di Iglesias
Via Canepa, 17 (ex ENAOLI) - 09016 Iglesias
Telefono: 0781/2703838
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Servizio territoriale Ispettorato ripartimentale di Lanusei
Via Gennauara, - 08045 Lanusei
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