Sostegno alle testate giornalistiche on line per il loro funzionamento e per il miglioramento del servizio
Sostegno alle testate giornalistiche on line per il loro funzionamento e per il miglioramento del servizio
Ultimo aggiornamento: 07-08-2020
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Legge Regionale 11 aprile 2016 n. 5, art. 9 comma 21 - Legge Regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13
È autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2016 e la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per il sostegno alle testate giornalistiche on line (missione 05 - programma 02).
Al comma 21 dell'articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2016, dopo le parole "on line." sono aggiunte le seguenti: "I contributi di cui al presente comma sono concessi alle testate giornalistiche on line costituite entro l'anno precedente a quello in cui è richiesto il contributo e che abbiano regolarmente pubblicato dalla data di costituzione. Il sostegno finanziario non è cumulabile con altri contributi previsti da leggi regionali o nazionali.".
Testate quotidiane e periodiche esclusivamente on line, costituite, in qualsiasi forma giuridica, entro l’anno precedente a quello in cui è richiesto il contributo e che abbiano regolarmente pubblicato dalla data della loro costituzione, siano state costantemente aggiornate, operino e realizzino almeno il 90 per cento del fatturato nel territorio della Sardegna.
Le Testate, e non gli eventuali supplementi delle stesse, devono fornire informazione regionale e locale autoprodotta, e le stesse non devono configurarsi come mero aggregatore di notizie.
a. Iscrizione della testata on line presso un Tribunale della Sardegna;
b. Iscrizione nel registro delle imprese;
c. iscrizione al registro di cui all’art. 1, comma 6, lettera a), punto 5, della Legge 31.07.1997, n. 249 (Registro degli Operatori di comunicazione ROC);
d. essere costituite entro 12 mesi precedenti a quello in cui è richiesto il contributo e aver regolarmente pubblicato dalla data di costituzione;
e. avere un numero di sezioni e/o argomenti non inferiore a 5;
f. avere spazi informativi e culturali non inferiori al 70% del prodotto editoriale, che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie;
g. presenza dell’archivio notizie strutturato e navigabile;
h. avere un direttore responsabile, giornalista iscritto all’Ordine dei giornalisti, nell’elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;
i. avere un hosting provider di cui sull’home page devono essere resi noti i dati identificativi (nome e domicilio del fornitore di hosting, luogo e anno della pubblicazione, con in più l’indicazione del numero di partita IVA);
j. applicare i contratti nazionali di riferimento per i propri dipendenti;
k. essere in regola con il versamento degli oneri previdenziali e assistenziali attestato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) o, per il personale non giornalistico, dall’INPS o dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 le motivazioni per le quali non si possiede tale requisito ma che non determinano il venir meno del diritto a ricevere il contributo;
l. aver adempiuto agli obblighi informativi posti in capo alle imprese nell’ambito della IES di cui alla Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 235/15/CONS del 28.04.2015 “Modifiche alla Delibera n. 397/13/CONS del 25 giugno 2013 Informativa Economica di Sistema”;
m. presentare il rendiconto e/o il bilancio aziendale relativo all’anno precedente a quello per il quale si chiede il contributo;
90 giorni
14 settembre 2020