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VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)



 Ultimo aggiornamento: 11-05-2021

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoAMB678
TIPOLOGIA
Non definito
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

La valutazione ambientale strategica (VAS) è un procedimento finalizzato a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, attraverso l'integrazione di considerazioni ambientali durante le fasi di elaborazione, adozione, approvazione e attuazione di piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente, assicurando che detti piani o programmi siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. La valutazione ambientale strategica, pertanto, deve essere intesa come strumento per dare impulso ad un nuovo modello di pianificazione orientato alla sostenibilità ambientale.

Il procedimento di valutazione ambientale strategica può essere schematizzato nelle seguenti fasi:

a) attivazione preliminare della Valutazione Ambientale Strategica e della stesura del piano o programma;
b) incontro di scoping;
c) costruzione del piano o programma e avvio della valutazione ambientale strategica;
d) consultazioni;
e) valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione;
f) decisione;
g) informazione sulla decisione;
h) monitoraggio.

a) Attivazione preliminare della valutazione ambientale strategica e della stesura del piano o programma.
L’autorità procedente trasmette al Servizio valutazioni ambientali una comunicazione (vedi Modello B) allegando il documento di analisi preliminare contenente una prima analisi di sostenibilità ambientale degli orientamenti del piano o programma.
L’intenzione di avviare il procedimento di valutazione ambientale strategica dovrà essere resa nota attraverso il sito web della Regione.

b) Incontro di scoping
Sulla base di incontri preliminari da attivarsi tra il Servizio valutazioni ambientali e il proponente e/o l’autorità procedente, dovrà essere elaborato il documento di scoping. Dopo aver concordato col Servizio l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale ed i contenuti del documento di scoping, l’autorità procedente convoca l’incontro di scoping finalizzato a definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. A tal fine l’autorità procedente provvede a trasmettere, via mail, ai soggetti competenti in materia ambientale, il documento di scoping. La trasmissione deve essere effettuata almeno 15 giorni prima dell’incontro. Il documento di scoping, inoltre, dovrà essere depositato presso il Servizio nonché reso disponibile sul sito web della Regione e su quello dell’autorità procedente o del proponente. Salvo quanto diversamente concordato, il processo di consultazione (scoping) si conclude entro 90 giorni dall'invio del documento di scoping. Le osservazioni dovranno essere inviate al proponente e/o all’autorità procedente, e al Servizio. Delle modalità con cui si è tenuto conto dei contributi pervenuti durante tale fase dovrà essere dato atto nel rapporto ambientale.

c) Costruzione del piano o programma e avvio della valutazione ambientale strategica
Contestualmente alla redazione del piano o programma, il proponente o l’autorità procedente, anche sulla base di quanto emerso in sede di scoping, provvede alla redazione del rapporto ambientale, il quale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione ed approvazione.

Il rapporto ambientale deve contenere le informazioni previste dall'allegato C2 alla D.G.R. 34/33 del 07.08.2012, nei limiti in cui queste possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o programma. Ai fini dell'avvio della valutazione ambientale strategica l'autorità procedente trasmette al Servizio, sia in formato cartaceo che su supporto informatico, la seguente documentazione:
- proposta di piano e programma;
- rapporto ambientale, compresa la sintesi non tecnica;
- studio di incidenza ambientale redatto ai termini dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 (e s.m.i.), qualora il piano o programma interessi aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (S.I.C. e/o Z.P.S.).

La proposta di piano o programma, unitamente al rapporto ambientale, alla sintesi non tecnica e allo studio realizzato ai fini della valutazione di incidenza ambientale, qualora prevista, sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico. A tal fine la documentazione è depositata anche presso gli uffici del proponente e/o dell'autorità procedente, dell'ARPA Sardegna e delle province il cui territorio risulti interessato dal piano o programma o dagli impatti derivanti dalla sua attuazione. L'autorità procedente, inoltre, cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di deposito (vedi Modello C) nel quale dovranno essere specificati:
- il titolo della proposta di piano o programma;
- il proponente;
- l'autorità procedente;
- le sedi ove è possibile consultare la documentazione oggetto di valutazione.
Infine, il piano o programma, congiuntamente al rapporto ambientale, alla sintesi non tecnica e allo studio di incidenza ambientale, qualora previsto, dovranno essere resi disponibili sul sito web della Regione nonché sui siti web del proponente e/o dell’autorità procedente.

d)Consultazioni
Entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS della notizia di avvenuto deposito, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e della relativa documentazione depositata (rapporto ambientale, sintesi non tecnica ed eventuale studio di incidenza ambientale) e presentare proprie osservazioni in forma scritta. Le osservazioni dovranno essere inviate al proponente e/o all’autorità procedente e al Servizio valutazioni ambientali.

Fra il 15° e il 45° giorno dalla data di pubblicazione sul BURAS dell’avviso di deposito, l'autorità procedente promuove uno o più incontri pubblici di valenza territoriale, ai quali partecipano il Servizio, i soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti Locali e il pubblico interessato. Detti incontri sono finalizzati da un lato a fornire una completa informazione sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale, e dall’altro ad acquisire ulteriori elementi di conoscenza e di giudizio per la valutazione ambientale strategica. Agli incontri pubblici è data adeguata pubblicità mediante pubblicazione dei calendari sul sito web della Regione. I pareri dei soggetti competenti in materia ambientale possono essere acquisiti attraverso il ricorso ad una conferenza di servizi indetta allo scopo, ovvero nell’ambito della conferenza di pianificazione/programmazione già indetta ai fini della formazione ed approvazione del piano o programma ed in cui è necessariamente presente anche l’autorità competente per la valutazione ambientale strategica.

e) Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione
Il Servizio valutazioni ambientali, in collaborazione con l’autorità procedente, esamina la documentazione presentata nonché le osservazioni, le obiezioni ed i suggerimenti pervenuti durante la fase di consultazione e, entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle osservazioni, emette il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale. Il parere motivato potrà essere condizionato all’adozione da parte dell’autorità procedente di specifiche prescrizioni. Qualora il piano o programma interessi aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (S.I.C. e/o Z.P.S.), il parere motivato è comprensivo di quello relativo alla valutazione d’incidenza ambientale.
L’autorità procedente provvede alle opportune revisioni del piano o programma alla luce delle prescrizioni indicate nel parere motivato e trasmette il piano o programma all’organo competente per la sua approvazione.

f) Decisione
Il piano o programma approvato dall’organo competente, unitamente al rapporto ambientale, allo studio di incidenza ambientale, qualora previsto, al parere motivato e alla documentazione acquisita nell’ambito della consultazione, è accompagnato dalla dichiarazione di sintesi, redatta secondo le indicazioni riportate nell’allegato C3 alla D.G.R. 34/33 del 07.08.2012.
La decisione finale (ovvero il provvedimento di approvazione del piano o programma) deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione della sede ove è possibile prendere visione del piano o programma approvato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Oltre alla decisione, dovranno essere resi pubblici i seguenti documenti:
1)parere motivato espresso dal Servizio;
2)la dichiarazione di sintesi;
3)misure da adottare in merito al monitoraggio.

g)Monitoraggio
L’autorità procedente garantisce il monitoraggio degli effetti ambientali significativi riconducibili all’attuazione del piano o programma e del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, attraverso la misurazione di specifici indicatori e l’adozione delle misure definite nel rapporto ambientale, utilizzando a tal fine i dati acquisibili attraverso i meccanismi di controllo esistenti o appositamente reperiti. Il monitoraggio è effettuato dall’autorità procedente in collaborazione con il Servizio, anche avvalendosi dell’ARPA Sardegna.

Enti pubblici, Enti locali, soggetti privati

Sono soggetti coinvolti nel processo di valutazione ambientale strategica:
- il proponente rappresentato dal soggetto pubblico o privato che elabora il piano o programma;
- l’autorità procedente costituta dalla pubblica amministrazione che elabora il piano o programma, ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma;
- l’autorità competente costituita dalla pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato;
- soggetti competenti in materia ambientale rappresentati dalle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani o programmi;
- enti territorialmente interessati rappresentati da tutti gli enti sui quali ricadono gli effetti dell’attuazione del piano o programma;
- pubblico costituito da una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
- pubblico interessato rappresentato dal pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Sono obbligatoriamente sottoposti a VAS i piani e i programmi:
- elaborati per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti ricadenti nel campo di applicazione della VIA ai sensi di quanto stabilito dagli allegati A e B alla D.G.R. n. 34/33 del 07.08.2012;
- per i quali si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ambientale, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici (Z.P.S.) e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica (S.I.C.).

Nel caso di Piani Regolatori Portuali che abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dagli allegati A e B alla D.G.R. 34/33 del 07.08.2012, ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione. La valutazione ambientale, in tali casi, si conclude con un unico procedimento.

Sono esclusi dalla VAS:
- i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;
- i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
- i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
- i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati;
- i progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico.

Analisi preliminare
Il documento di analisi preliminare deve essere allegato alla comunicazione di avvio del procedimento di VAS (art. 10 dell’allegato C alla D.G.R. 34/33 del 07.08.2012), e deve indicare:
- i contenuti del piano o programma anche in termini di obiettivi e struttura presunta del piano o programma;
- gli enti territorialmente interessati e i soggetti competenti in materia ambientale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

Documento di scoping
Il documento di scoping (art. 11 dell’allegato C alla D.G.R. 34/33 del 07.08.2012) deve illustrare:
- i contenuti del piano o programma, anche in termini di obiettivi e struttura presunta del piano o programma;
- le componenti e gli elementi che saranno trattati in sede di analisi ambientale;
- le metodologie che si intende utilizzare per la valutazione degli impatti ambientali riconducibili all’attuazione del piano o programma;
- i soggetti che saranno presumibilmente coinvolti nel processo partecipativo e le modalità di conduzione dello stesso processo;
- le prime indicazioni sul monitoraggio del piano o programma.
Nel documento di scoping, inoltre, deve essere proposto un indice ragionato del rapporto ambientale, tenendo conto dei contenuti riportati nell’allegato C2 alla D.G.R. 34/33 del 07.08.2012.

Rapporto Ambientale
La proposta di piano o programma deve essere accompagnata da un rapporto ambientale (art. 12 dell’allegato C alla D.G.R. 34/33 del 07.08.2012), costituente parte integrante del piano o programma. Il rapporto ambientale, da redigersi secondo le indicazioni riportate nell’allegato C2 alla D.G.R. 34/33 del 07.08.2012, deve esplicitare in che modo la dimensione ambientale è stata presa in considerazione nella redazione del piano o programma nonché individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi che l’attuazione del piano o programma proposto potrebbe determinare sull’ambiente e sul patrimonio culturale. Nel rapporto ambientale, inoltre, devono essere descritte le ragionevoli alternative individuate in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale interessato dal piano o dal programma stesso. Infine, il rapporto ambientale deve dare atto delle modalità con cui si è tenuto conto dei contributi pervenuti durante la fase di scoping.

Sintesi non tecnica
La sintesi non tecnica (art. 12 dell’allegato C alla D.G.R. 34/33 del 07.08.2012) è un documento divulgativo in cui le stesse informazioni contenute nel rapporto ambientale devono essere espresse in linguaggio non tecnico.

Studio di incidenza ambientale
Nel caso in cui il piano o programma interessi aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (S.I.C. e/o Z.P.S.) e, pertanto, sia assoggettabile alla procedura di valutazione di incidenza ambientale, il rapporto ambientale deve possedere anche i contenuti di cui all’allegato G del D.P.R. 357/97 (e s.m.i.).

Dichiarazione di sintesi
Il provvedimento di approvazione del piano o programma deve essere accompagnato da una dichiarazione di sintesi (art. 15 dell’allegato C alla Delibera della Giunta regionale n. 34/33 del 07.08.2012), redatta a cura dell’autorità procedente secondo le indicazioni riportate nell’allegato C3 alla D.G.R. 34/33 del 07.08.2012. La dichiarazione di sintesi deve illustrare in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma, e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni. Nella dichiarazione di sintesi devono essere altresì illustrate le ragioni per le quali, alla luce delle possibili alternative individuate, è stato scelto il piano o programma adottato.

Misure da adottare in materia di monitoraggio
Il documento relativo alle misure adottate in merito al monitoraggio (art. 16 dell’allegato C alla Delibera della Giunta regionale n. 34/33 del 07.08.2012) deve contenere la descrizione sintetica di tutti gli elementi tecnici necessari al monitoraggio stesso e dettagliatamente descritti all’interno del relativo capitolo del rapporto ambientale, quali:
- indicatori utilizzati per il monitoraggio;
- cronoprogramma delle attività di monitoraggio;
- risorse umane e fondi necessari allo svolgimento del monitoraggio;
- piano di comunicazione delle attività di monitoraggio;
- definizione della struttura e della periodicità dei report.

Assessorato della difesa dell'ambiente
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio sostenibilità ambientale valutazione strategica e sistemi informativi (SVASI)
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari
Telefono: 070/6066456
Fax: 070/6066664

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